Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29246/2022 R.G., proposto da
; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al ricorso; I.N.
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , quale impresa designata per il RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME; rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4351/2022 del la CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19 ottobre 2022;
udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 10 gennaio 2020 n. 62, rigettò la domanda proposta da nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale impresa assicurativa designata per il RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subìti dall’attore in conseguenza delle gravissime lesioni (da cui era residuata una situazione di completa ed irreversibile paraplegia) riportate nel sinistro verificatosi il giorno 8 giugno 2012, allorché, mentre conduceva il suo motociclo, era stato violentemente urtato da un’autovettura che tentava di sorpassarlo, la quale, dopo averlo scaraventato contro un veicolo in sosta sul lato sinistro RAGIONE_SOCIALE carreggiata, si era data alla fuga; I.N.
il gravame interposto da avverso questa decisione è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 19 ottobre 2022, n. 4351; I.N.
la Corte territoriale ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iin linea generale, l’appellante, in base al combinato disposto degli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ., deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni (o cinque in caso di abbreviazione di termini) dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione all’appellato , depositando l’originale dell’atto di citazione in appello con la prova RAGIONE_SOCIALE sua notificazione ;
IIove ciò non avvenga, la costituzione è nulla e l’appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., salvo che la nullità non sia sanata prima RAGIONE_SOCIALE chiusura dell’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., o di quella successiva cui la trattazione sia stata eventualmente rinviata, anche in conseguenza RAGIONE_SOCIALE rimessione
dell’appellante nei termini ai fini del deposito precedentemente omesso;
III -nell’ipotesi (ormai obbligatoria, stante l’operatività RAGIONE_SOCIALE disciplina del processo telematico) in cui l’atto di citazione in appello sia stato notificato telematicamente ai sensi dell’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994, l’appellante deve fornire, al più tardi nel corso RAGIONE_SOCIALE prima udienza, la prova RAGIONE_SOCIALE notificazione eseguita telematicamente RAGIONE_SOCIALE citazione, pena la nullità RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio e la declaratoria di improcedibilità del gravame, salvo il solo caso in cui ciò sia impossibile, come si desume, argomentando a contrariis , dall’art. 9, comma 1bis e 1ter , RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994;
IVl’onere probatorio RAGIONE_SOCIALE notificazione con modalità telematica RAGIONE_SOCIALE citazione in appello potrebbe considerarsi assolto solo ove, nei tempi detti (ovverosia, al momento RAGIONE_SOCIALE costituzione o, al più tardi, prima RAGIONE_SOCIALE chiusura RAGIONE_SOCIALE prima udienza o comunque delle verifiche ch e il giudice d’ appello deve compiere in occasione di tale udienza), l’ appellante provveda al deposito telematico dei duplicati informatici RAGIONE_SOCIALE citazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (in formato .eml o .msg) del messaggio di posta elettronica certificata inviato ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazione telematica o, quanto meno, RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna cd. completa (sempre in formato .eml o .msg ); ciò in quanto, l’esame di detti duplicati informatici (che, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. iquinquies , del d.lgs. n. 82 del 2005, sono indistinguibili dai relativi originali) sarebbe necessario al fine di effettuare le verifiche sulla notifica RAGIONE_SOCIALE citazione e sulla ritualità RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio dell’appellante;
Vl’onere probatorio gravante sull’ appellante -in mancanza RAGIONE_SOCIALE ricorrenza delle eccezionali condizioni di cui ai commi 1bis e 1ter
dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994 non potrebbe invece considerarsi assolto allorché la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione in appello eseguita con modalità telematica sia offerta, non già mediante il deposito telematico dei duplicati informatici RAGIONE_SOCIALE citazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (in formato .eml o .msg ) del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario, bensì -inammissibilmente -mediante deposito telematico delle copie analogiche dei predetti documenti (eventualmente in formato .pdf ), neppure se tale deposito sia accompagnato o seguì to dall’attestazione d i un avvocato RAGIONE_SOCIALE conformità delle copie depositate ai relativi originali;
VIneppure rileverebbe l’ eventuale costituzione in giudizio dell’appellato, ancorché accompagnata o seguìta dalla non contestazione (o, addirittura, dall’esplicita affermazione) RAGIONE_SOCIALE circostanza di aver regolarmente ricevuto la notificazione dell’ atto di citazione, atteso, da un lato, che le questioni relative alla procedibilità e al l’ammissibilità dell’ appello, concernendo tematiche rilevabili d’ufficio , sarebbero sottratte alla disponibilità delle parti e considerato, dall’altro lato, che la disciplina processuale intesa a prevedere preclusioni di carattere assertivo od istruttorio sarebbe preordinata alla tutela di interessi generali, superiori e indisponibili;
VIIla tesi che reputa indispensabile, ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione in appello eseguita in modalità telematica, il deposito telematico dei duplicati informatici RAGIONE_SOCIALE citazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (in formato .eml o .msg) del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario, tro verebbe conferma nel disposto dell’art. 19 -bis del provvedimento del Responsabile per i sistemi informatici automatizzati del RAGIONE_SOCIALE del 28 dicembre 2015,
recante ‘specifiche tecniche’ emanate in forza dell’art. 34, comma 1, del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; questa rigorosa tesi, inoltre, non si porrebbe in contrasto con l’ orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso, diretto ad attribuire rilevanza al contegno processuale dell’ appellato e del controricorrente, rispettivamente ai fini RAGIONE_SOCIALE sanatoria RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE costituzione dell’ appellante (Cass., Sez. Un., n.16598 del 2016) e del superamento RAGIONE_SOCIALE sanzione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., n. 22438 del 2018);
VIII -nella specie, l’appellante, costitu endosi telematicamente in data 16 ottobre 2020, « al fine di provare di aver notificato l’atto d’appello », si era limitato « a depositare le copie informatiche per immagine (in formato pdf) delle copie cartacee, oltre che di detto atto e RAGIONE_SOCIALE relativa relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di quattro messaggi di posta elettronica certificata indirizzati ai destinatari di dette notificazioni, peraltro non corredate da alcuna attestazione RAGIONE_SOCIALE loro conformità ai relativi originali informatici », senza produrre , entro il termine dell’udienza ex art.350 cod. proc. civ., nemmeno « un duplicato informatico RAGIONE_SOCIALE ricevuta cd. completa di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario» e senza chiedere, in occasione RAGIONE_SOCIALE prima udienza, l’assegnazione di un nuovo termine per provvedere a tale produzione ; d’altra parte, l’appellato non aveva depositato « il duplicato informatico di alcuno dei messaggi di posta elettronica certificata inviati dall’appellante per notificare alla sua assistita l’atto d’appello »;
solo in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni, « uno dei difensori con procura dell’ I.N.
telematicamente i duplicati informatici (in formato msg) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna »;
IXne discendeva l’improcedibilità dell’appello;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione , sulla base di un unico, articolato motivo; I.N.
ha risposto con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
c on l’unico motivo viene denunciata ‘ Violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 147, 153, 156, 165, 325, 327, 347, 348, 350 cod. proc. civ.; 24 e 111 Cost.; 6 C.E.D.U.; 3 bis legge 21 gennaio 1994 n. 53 ‘ ;
il ricorrente sostiene che il giudice d’ appello non avrebbe considerato che egli, nel corso del giudizio, il 25 e 26 aprile 2022, aveva effettivamente provveduto al deposito, in forma telematica, dei documenti dal cui esame emergeva la data in cui era stato notificato l’atto di appello ; sostiene che tale deposito, benché tardivo, escludeva l’improcedibilità dell’appello poiché l’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., circoscrive tale sanzione all’ipotesi in cui l’appellante non si sia costituito nei termini;
soggiunge che, in ogni caso, la prova RAGIONE_SOCIALE notificazione era stata fornita, sia pure « con modalità diversa da quella telematica », sicché l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE forma prescritta non aveva recato pregiudizio alla controparte e non aveva impedito all’atto processuale di raggiungere il suo scopo, con conseguente impossibilità di pronunciarne la nullità;
evidenzia, ancora, che, in seguito alla sua costituzione in giudizio, avvenuta tempestivamente, nei dieci giorni dalla notifica dell’appello, effettuata il 10 ottobre 2020, RAGIONE_SOCIALE aveva depositato comparsa di costituzione e risposta, svolgendo regolarmente le proprie difese in rito e nel merito;
1.1. il ricorso è fondato;
1.1.a. la Corte d’appello ha posto in evidenza che l’appellante, costituendosi telematicamente in data 16 ottobre 2020, « al fine di provare di aver notificato l’atto d’appello », si era limitato « a depositare le copie informatiche per immagine (in formato pdf) delle copie cartacee, oltre che di detto atto e RAGIONE_SOCIALE relativa relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di quattro messaggi di posta elettronica certificata indirizzati ai destinatari di dette notificazioni, peraltro non corredate da alcuna attestazione RAGIONE_SOCIALE loro conformità ai relativi originali informatici ».
la Corte territoriale, però, ha ritenuto che detta produzione non consentisse di acquisire certezza sulla prova RAGIONE_SOCIALE notificazione, avvenuta in via telematica, dell’atto d’appello, la quale avrebbe potuto aversi soltanto con il deposito , da effettuarsi entro l’udienza ex art.350 cod. proc. civ. (salva la possibile rimessione in termini se chiesta durante la stessa udienza), dei duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ciò desumendosi, seppure « a contrariis », dall’art. 9, comm i 1bis e 1ter , RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994, che abilita l’avvocato a darne prova cartacea solo quando non sia possibile fornirla con modalità telematiche;
questi duplicati informatici, tuttavia, erano stati depositati (in formato . msg ) solo in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni, dunque tardivamente ai fini RAGIONE_SOCIALE possibilità di scongiurare la declaratoria di improcedibilità dell’appello.
1.1.b. la statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte partenopea si scontra con il principio -reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità (Cass. n. 33601/2022; Cass. n. 9269/2023; Cass. n. 17711/2023; Cass. n.7314 del 2024; Cass. n.27677 del 2024; Cass. n. 5308/2025; Cass. n. 5607/2025) ed al quale il Collegio intende dare piena e convinta continuità -secondo cui la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, RAGIONE_SOCIALE relata e delle ricevute di consegna via EMAIL, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, determina, non già l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, c od. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto ;
questo principio ha un duplice fondamento, dogmatico-categoriale e sistematico-costituzionale;
sotto il primo profilo, esso trova fondamento nei connotati caratteristici delle categorie processuali RAGIONE_SOCIALE nullità degli atti e RAGIONE_SOCIALE improcedibilità delle impugnazioni, caratterizzate, la prima, dalla generale sanabilità per convalidazione oggettiva o raggiungimento dello scopo dell’atto (arg. ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.) e, la seconda, dal suo essere collegata all’inosservanza del termine di costituzione dell’ impugnante (art. 348, primo comma, cod. civ.) e non già alla mera inosservanza delle relative forme (Cass., Sez. Un., n.16598 del 2016);
sotto il secondo profilo, il principio in esame trova fondamento nelle cospiranti esigenze di massima espansione del diritto costituzionale di difesa e di collocamento RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale in un quadro di piena effettività, in una dimensione complessiva di garanzie che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a
livello sovranazionale (art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU) ed in sintonia con le previsioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass., Sez. Un., nn. 2075 e 2077 del 2024);
tali ineludibili esigenze -come è stato recentemente più volte ribadito da questa Corte ( ex aliis , Cass. n. 7314 del 2024; Cass. n. 5308/2025; Cass. n. 5607/2025, citt. ) -trovano espressione, tra l’altro, nel principio che impone di evitare eccessi di formalismo e conseguenti restrizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE, Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. RAGIONE_SOCIALE e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. RAGIONE_SOCIALE; Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. RAGIONE_SOCIALE; v. anche: Cass., S.U., n. 10648 del 2017; Cass., S.U., n. 27199 del 2017; Cass., S.U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 3612 del 2022; Cass. n. 7186 del 2022; Cass., S.U., n. 8950 del 2022; Cass., S.U., n. 2075 del 2014; Cass., S.U., n. 2077 del 2014);
1.1.c. in questo quadro , l’ eventuale omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell ‘ atto d’impugnazione e RAGIONE_SOCIALE relativa notificazione non può determinare l ‘ improcedibilità dell ‘ appello notificato in via telematica, atteso che il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica telematica, venuto in possesso dell ‘ originale dell ‘ atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di ‘ strumentalità delle forme ‘ processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 RAGIONE_SOCIALE Carta UE e 111 Cost. all ‘ effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, quali strumenti per l’ ottenimento di una decisione di merito (Cass. n. 27677 del 2024, cit. );
1.1.d. nella specie, la costituzione in giudizio di , avvenuta il 20 ottobre 2020, risulta tempestiva, ai sensi del combinato I.N.
disposto di cui agli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ., rispetto alla notificazione dell’impugnazione del 10 ottobre precedente; è pacifico, inoltre, che la società appellata si era costituita nel giudizio di appello senza sollevare eccezioni in ordine alla notifica;
il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’ appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a delibare nel merito il gravame proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 62 del 10 gennaio 2020, provvedendo, all’esito , anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; I.N.
Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di ivi riportati. I.N.
Per Questi Motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ appello di Napoli, in diversa composizione;
dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di ivi riportati I.N.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 6 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME