Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32783 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
OGGETTO:
revocazione ex
art. 391-bis c.p.c.
RG. 30122/2022
C.C. 4-12-2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30122/2022 R.G. proposto da: COGNOME ADRIANA, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
ricorrente
contro
DELLA COGNOME, DELLA COGNOME, COGNOME, DELLA COGNOME DEBORAH, DELLA COGNOME NOME, DELLA COGNOME, DELLA ROCCA UMBERTO, DELLA NOME COGNOME, NOME COGNOME, DI NOME, DI NOLA NOMECOGNOME NOME
intimati avverso l ‘ordinanza n. 20053/2022 della Corte Suprema di Cassazione seconda sezione civile, depositata il 21-6-2022,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-122024 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza n.20053/2022 depositata il 21-6-2022 la Cassazione, seconda sezione civile, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 3563/2017 della Corte d’appello di Napoli e ha rigettato il ricorso incidentale tempestivo di NOME COGNOME L’ordinanza ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 10-10-2017, ma non aveva prodotto copia della sentenza munita della relata di notifica, che non risultava prodotta neppure dalla controricorrente e ricorrente incidentale; di conseguenza ha dichiarato che sussistevano i presupposti per applicare l’orientamento consolidato d e lla Cassazione in ordine all’improcedibilità del ricorso ex art. 369 co. 2 n.2 cod. proc. civ.
2.Con ricorso per revocazione notificato il 5-12-2022 NOME COGNOME ha dedotto che l’ordinanza n. 20053/2022 è affetta da errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in quanto, come era possibile dedurre dal foliario degli atti, vi era la specifica voce ‘sentenza impugnata’ e tale documento si componeva anche della stampa dell’unico foglio del messaggio pec ricevuto, dal momento che la parte aveva subito la notificazione dell’a tto e perciò era sprovvista delle ricevute di accettazione e di consegna del messaggio. Ha aggiunto che, al fine di fare rilevare la svista e la presenza della prova della notificazione, ha depositato nuovamente l’originario fascicolo di Cassazione; di conseguenza ha lamentato che nell’ordinanza si sia erroneamente ritenuto che l’impugnazione era tardiva e ha riproposto i motivi del suo ricorso per cassazione, non esaminati dall’ordinanza che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.
Tutte le controparti citate, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali
eredi di NOME COGNOME, a sua volta attore in proprio e a sua volta erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di NOME COGNOME, NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME sono rimaste intimate.
In data 27-11-2023 è stata depositata dal consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. proposta di definizione del ricorso per manifesta infondatezza, perché il riferimento al foliario eseguito dalla ricorrente non consentiva di inferire in maniera univoca che alla sentenza fosse allegata anche la stampa del messaggio attestante la notifica e tale circostanza risultava rafforzata dalla certificazione della cancelleria contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudizio conclusosi con l’ordinanza revocand a, che attestava che alla data del 7-6-2022 la copia della sentenza di appello prodotta dalla ricorrente era priva della relata di notifica; la proposta ha perciò osservato che non poteva escludersi che il fascicolo ridepositato solo in sede di revocazione fosse il frutto di una integrazione successiva; ha aggiunto che, in ogni caso, stante la presenza di soggetti intimati, sarebbe stato necessario attestare la conformità all’originale anche della stampa del messaggio pec, secondo quanto si leggeva in Cass. Sez. U 8312/2019 par. 37 punto 2.
In data 24-11-2023 il difensore della ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso ex art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato memoria illustrativa la ricorrente.
All’esito della camera di consiglio del 4-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 65747901, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01).
2.Il ricorso è inammissibile.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, con riguardo alle ipotesi di valutazione sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da avere indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto, positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. U 30-10-2008 n. 26022 Rv. 605295-01). Per potere assumere tale rilevanza l’errore deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e risultare da essi, non potendo desumersi da atti esterni, o tanto meno successivi, al giudizio stesso (Cass. Sez. 1 22-10-2018 n. 26643 Rv. 651443-01, Cass. Sez. L 4-10-2018 n. 24355 Rv. 650577-01).
Quindi, in linea teorica, sicuramente nel l’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione sulla base del rilievo dell ‘indicazione nel ricorso del fatto della notifica della sentenza impugnata e della mancata produzione della relativa relazione di notificazione, nonostante la produzione fosse stata eseguita e la relazione di notificazione fosse agli atti, sussistono i presupposti della revocazione. E’ però necessario avere certezza sulla corrispondenza del contenuto attuale del fascicolo di parte con quello originario e, cioè, sulla corrispondenza di quanto si dice in sede di revocazione essere stato già allora prodotto (e in ipotesi non percepito) a quanto ritualmente prodotto nel giudizio di Cassazione (Cass. Sez. 3 15-22023 n. 4678, non massimata, par.3.2).
Posti questi dati, nella fattispecie non può darsi spazio alla tesi della ricorrente, secondo la quale il documento ‘sentenza impugnata’ indicata nel foliario del suo fascicolo di parte nel giudizio conclusosi con l’ordinanza oggetto di revocazione conteneva la relata della notifica della sentenza. Infatti, a sostegno della sua tesi la ricorrente evidenzia che, essendo stata la notifica della sentenza eseguita a mezzo pec, la relata di notifica era su foglio spillato unitamente alla sentenza (mentre erano mancanti solo i messaggi di accettazione che vengono generati dal sistema per il notificante) e che ora tale foglio attestante la notifica è presente nel suo fascicolo di parte.
Però, in senso contrario, anche a non valorizzare particolarmente la dichiarazione contenuta nell’ordinanza impugnata, in quanto in tesi affetta dall’errore di percezione denunciato, risultano insuperabili non solo il dato che la relata di notificazione della sentenza impugnata non è mai stata indicata dalla ricorrente tra i documenti prodotti, ma anche il dato che il cancelliere ha attestato, con certificazione datata 7-62022 contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudizio RG. 29863/2017 , che la copia dell a sentenza della Corte d’appello di Napoli prodotta all’atto
di iscrizione del ricorso era copia conforme all’originale , ma risultava priva della relata di notifica. Questi elementi non possono essere superati sulla base del fatto che ora la relata è presente all’interno del fascicolo di parte: la stessa ricorrente riconosce di avere ridepositato il fascicolo al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso che ha instaurato il presente giudizio e, quindi, il solo dato dell’attuale presenza nel fascicolo del documento in questione non ne dimostra la presenza anche al momento della decisione revocanda (nello stesso senso Cass. 4678/2023 già citata, par. 3.3 sub a).
3 .Il ricorso è inammissibile anche laddove lamenta che l’ordinanza revocanda abbia dichiarato che il ricorso per cassazione sia stato tardivo. La ricorrente non coglie che l’ordinanza impugnata ha fatto applicazione dell’indirizzo univoco e consolidato di questa Corte anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ -l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod.proc.civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sens i dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6-7-2022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 66139701, per tutte); l’effetto della mancata produzione della relata di notifica è l’improcedibilità del ricorso, che appunto l’ordinanza impugnata ha dichiarato perché il ricorso è stato notificato il 10-12-2017, dopo il decorso del termine di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 28-8-2017.
Le ulteriori questioni sulla necessità o meno dell’attestazione di conformità all’originale della copia della relazione di notifica non devono essere esaminate, dovendosi escludere che il documento fosse stato depositato per le ragioni esposte.
4.In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate.
Poiché le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del ricorso sono conformi a quelle della proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., deve essere applicato, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co.3 e 4 cod. proc . civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggra vata. Seppure l’omessa costituzione degli intimati precluda la statuizione ex art. 96 co.3 cod. proc. civ., non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, si impone la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma ex art. 96 co.4 cod. proc. civ., alla stregua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione contenuto nell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 410-2023 n. 27947 Rv. 669107-01).
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento ex art. 96 co.4 cod. proc. civ. di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione