Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2018 , proposto da
NOME , nata il DATA_NASCITA a Roma, ed ivi residente alla INDIRIZZO (c.f. CODICE_FISCALE) in proprio e quale procuratrice del fratello NOME COGNOME, nato a· Roma il DATA_NASCITA, ed ivi residente alla INDIRIZZO (c.f. CODICE_FISCALE), per procura del AVV_NOTAIO in Roma del 21.9.2015, rappresentata e difesa -giusta procura a margine del presente atto -dall’AVV_NOTAIO ( c.f. CODICE_FISCALE), presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax NUMERO_TELEFONO od all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
Ricorrente
RAGIONE_SOCIALE .
nonché contro .
RAGIONE_SOCIALE
Intimato
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE n° 677 depositata il 16 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
Con provvedimento del 17 luglio 2023 il Consigliere delegato ha formulato la seguente testuale proposta di definizione accelerata del giudizio:
‘ La ricorrente ha affermato in ricorso che la sentenza impugnata pubblicata il 16.11.2017 è stata notificata in data 19.02.2018 ma non ha prodotto la relata di notifica.
Il ricorso appare pertanto improcedibile per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., in quanto il RAGIONE_SOCIALE non si è costituito, ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022).
Il ricorso non supera neppure la prova di resistenza poiché la notificazione è avvenuta il 17.04.2018, quindi oltre il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata, prima della quale la notificazione non potrebbe comunque essere avvenu-
Intimato
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cpc.
Considerato che :
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale (la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cpc (nella specie ampiamente decorso), copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero RAGIONE_SOCIALE copie cartacee dei messaggi di accettazione e di consegna, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cpc (Cass. Su n° 21349/2022).
Infatti, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cpc, procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame RAGIONE_SOCIALE produzioni RAGIONE_SOCIALE parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 cpc, sorgendo a carico del ricorrente l’onere di deposita-
re, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cpc, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, cpc, la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. n° 15832/2021).
La ricorrente a seguito della Pda sopra indicata ha depositato in data 25 luglio 2023 ‘ copia della sentenza notificata n. 677/2017 della Corte d’Appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE, unitamente agli avvisi di ricevimento attestanti l’avvenuta notifica ‘ ed ha quindi chiesto la decisione del ricorso.
È, dunque, evidente che il deposito effettuato dalla ricorrente il 25 luglio 2023, ossia ben oltre i venti giorni dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vale a sanare l’intervenuta improcedibilità del ricorso.
Nulla sulle spese, non essendovi stata costituzione RAGIONE_SOCIALE controparti. Nondimeno, la ricorrente va condannata ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cpc. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
p.q.m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2024, nella camera di consiglio della