Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22239 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18951/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura su foglio separato materialmente unito al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , NOME COGNOME ;
-intimate- per la cassazione dell ‘ordinanza n. 532/2024 del TRIBUNALE DI MILANO in sede di rinvio, emessa il 24 gennaio 2024; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre con un unico mo tivo avverso l’ordinanza n.532/2024 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l’estinzione del processo e ordinato la cancellazione dal ruolo della causa da lui riassunta con atto di citazione spedito per la notifica in data 15 maggio 2023 e consegnato alle altre parti destinatarie (Axa Assicurazioni s.p.a. e NOME COGNOME in data 19 maggio 2023, a seguito di rinvio operato dalla Corte di cassazione con ordinanza 17 febbraio 2023, n.5125;
con il motivo di censura (‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 393 cod. proc. civ. in relazione all’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. ‘), il ricorrente deduce che il Tribunale meneghino -nel ritenere violato, nella fattispecie, il termine di cui all’art. 392 cod. proc. civ., per essere trascorsi più di tre mesi dal deposito dell’ordinanza della Corte di cassazione alla notifica della citazione in riassunzione -si « porrebbe in aperta dissonanza con il principio della c.d. scissione degli effetti della notificazione, codificato dapprima dalla pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 447 del 2002 e di seguito trasfuso nella modifica dello stesso art. 149 c.p.c. »;
non hanno risposto gli intimati RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
la censura proposta non può essere scrutinata nel merito, dovendosi dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
a norma dell’art.369, secondo comma, n.2), cod. proc. civ., insieme con il ricorso deve essere depositata, tra gli altri atti, a pena di improcedibilità, la copia autentica della decisione impugnata;
dall’e same degli atti l’ ordinanza impugnata -ovverosia l’ordinanza n.532/2024, emessa dal Tribunale in data 24 gennaio 2024, con cui sarebbe stata dichiarata l’estinzione del processo e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo -non risulta depositata dal ricorrente;
ne discende l’improcedibilità del ricorso;
non rileva in senso contrario che la decisione impugnata possa essere rinvenuta tra gli atti del processo di merito; l ‘abrogazione del l’ultimo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. (disposta dall’art.3, comma 27, lett. e) , n.2), del d.lgs. n.149 del 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2023) se, per un verso, postula la trasmissione officiosa di tali atti al giudice di legittimità in seguito alla proposizione del ricorso per cassazione, non incide tuttavia sulla perdurante vigenza del secondo comma del medesimo articolo e sulla susseguente persistenza degli oneri previsti a carico del ricorrente a pena di improcedibilità;
va del resto rammentato che la coerenza di tali oneri processuali con il principio sovraordinato che riconosce il diritto di accesso ad un Tribunale (art. 6 Convenzione EDU) è stata affermata dalla Corte EDU (sentenza 23 maggio 2024, in causa 37943/17, NOME e altri c. Italia), con specifico riguardo all’onere di depositare la relata di notifica del provvedimento impugnato, sicché a maggior ragione il ricorso va ritenuto improcedibile allorché la violazione concerna, segnatamente, l’onere di dep ositare proprio tale provvedimento, che costituisce l’oggetto stesso dell’ invocata cassazione;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio delle parti intimate;
a norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione