Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36386 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27275 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 1256/2020, pubblicata in data 8 luglio 2020 (e che si assume notificata in data 2 settembre 2020);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME agì in sede possessoria nei confronti di NOME, NOME e NOME COGNOME ed ottenne dal Tribunale di Firenze, nel 2009, un provvedimento che ordinava a questi ultimi di
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Ad. 21/11/2023 C.C.
R.G. n. 27275/2020
Rep.
consegnargli la copia delle chiavi di un cancello per l ‘ accesso, attraverso la loro proprietà, ad un suo immobile. I COGNOME non si conformarono all’interdetto e, su querela del COGNOME, vennero tratti a giudizio in sede penale per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p.. La sentenza di assoluzione degli stessi è stata cassata ai soli effetti civili, su domanda del COGNOME, costituitosi parte civile (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 14228 del 23/03/2017), il quale ha riassunto il giudizio risarcitorio davanti alla Corte d’appello di Firenze.
La Corte d’a ppello di Firenze ha dichiarato inammissibile la sua domanda.
Ricorre il COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso NOME, NOME e NOME COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo.
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 2 settembre 2020, ma ha proAVV_NOTAIOo la copia di tale sentenza priva di relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
Si precisa che la costituzione del ricorrente è avvenuta in modalità ‘analogica’ e, nell’elenco dei documenti proAVV_NOTAIOi, presente in calce a l ricorso, non si fa alcun riferimento all’avvenuta produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata, che comunque non si rinviene nel suo fascicolo, nonostante l’esame compiuto direttamente dalla Corte nel corso dell’adunanza camerale.
Va altresì rilevato -per completezza -che il ricorrente ha depositato in modalità telematica, nel corso del procedimento (segnatamente, con la memoria di cui all’art. 380 bis .1 c.p.c.), alcuni dei documenti già proAVV_NOTAIOi con il ricorso, tra cui proprio la copia della sentenza impugnata; ma, anche in tal caso, essa risulta priva della relazione di notificazione.
La indicata relazione di notificazione, munita di attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del difensore, non è stata proAVV_NOTAIOa neanche dai controricorrenti (i quali nel controricorso addirittura dichiarano che la sentenza in questione non sarebbe stata affatto notificata: pag. 1 del controricorso).
Va dato atto che, nel fascicolo di parte dei controricorrenti, si rinviene, invero, una copia cartacea della sentenza impugnata, seguita da una copia di un messaggio PEC relativo a una notificazione avvenuta proprio in data 2 settembre 2020, ma manca del tutto proprio la relazione di notificazione della sentenza, oltre che qualunque attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali telematici: tali documenti non possono, quindi, ritenersi idonei ad integrare la condizione di procedibilità del r icorso di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Va ulteriormente dato atto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 luglio 2020 e il ricorso è stato notificato lunedì 19 ottobre 2020, quindi oltre 60 giorni dopo la pubblicazione della sentenza (anche considerando la sospensione feriale dei termini).
Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 – 01) , non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità .
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-