Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32154 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20798/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale avv.EMAIL
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 680/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della parte ricorrente;
R.G. n. 20798/2023
Ad. 22/10/2024 CC
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola l ‘ agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE per far accertare l ‘ illegittimità dell ‘ iscrizione ipotecaria, eseguita dall ‘ agente, su alcuni suoi immobili;
-il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda, dichiarava l ‘ illegittimità dell ‘ iscrizione ipotecaria di Equitalia S.p.A., con condanna al pagamento dei danni subiti quale diretta conseguenza dell ‘ illegittima iscrizione;
-l ‘ Agenzia delle Entrate – Riscossione (subentrata ex lege ad Equitalia) proponeva appello, deducendo che la formalità su cui si fondava la domanda iniziale era stata erroneamente individuata, in quanto gli indicati estremi identificativi dell ‘ iscrizione ipotecaria afferivano, in realtà, ad un ‘ altra ipoteca;
-la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 680 del 06/06/2023, accoglieva l ‘ appello, riformando la sentenza impugnata;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi;
-resisteva con controricorso l ‘ Agenzia delle Entrate – Riscossione;
-in data 18/03/2024 veniva formulata (e poi comunicata il 25/03/2024) proposta di definizione ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c., in ragione della ritenuta improcedibilità del ricorso: «la parte ricorrente dichiara, nel ricorso, che la sentenza impugnata, pubblicata in data 6 giugno 2023, sarebbe stata notificata in data 30 agosto 2023; il ricorso è stato notificato in data 23 ottobre 2023 (quindi ben oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata) ma il ricorrente non ha depositato, unitamente allo stesso, nel termine perentorio previsto dall ‘ art. 369 comma 2, n. 2, c.p.c., a pena di improcedibilità, la relazione di notificazione della predetta sentenza impugnata (che non risulta, peraltro, depositata neanche dalla parte controricorrente)»;
-in data 08/04/2024 NOME COGNOME avanzava istanza di decisione del ricorso, precisando che, «tuttavia, nel caso di specie, non si è verificata alcuna omissione da parte ricorrente, atteso che la sentenza prodotta in formato analogico con relativa attestazione di conformità (All.2 del ricorso) non è mai stata notificata né da parte ricorrente, né da parte controricorrente e giammai è decorso alcun termine breve rispetto ai canonici 6 mesi della sentenza impugnata depositata in data 30 maggio 2023 e pubblicata in data 6 giugno 2023. Il Ricorso risulta notificato in data 23 ottobre 2023 nel pieno rispetto del termine lungo anzidetto che andava a scadere il successivo 6 gennaio 2024. È vero che nel ricorso proposto, per mero refuso è stato indicato «riforma della sentenza nr. 680/2023 emessa dalla Corte d ‘ Appello di Catanzaro -sez. II in data 30 maggio 2023 e pubblicata in data 06.06.2023 notificata da parte ricorrente in data 30 agosto 2023 nel giudizio 299/2021» ma tale notifica non è mai avvenuta e men che meno da parte ricorrente, anche perché non si comprenderebbe l ‘ urgenza di notificare in data 30 agosto 2023 una sentenza per far decorrere il c.d. termine breve di 60 giorni dalla notifica proprio ad opera della parte che ha interesse ad impugnare ed avere un lasso di tempo più lungo necessario per lo studio e la redazione del ricorso per Cassazione. Si poteva capire se la notifica fosse avvenuta da parte controricorrente che, al contrario, aveva tutto l ‘ interesse a che decorresse il termine breve per arrivare il prima possibile ad una definitività della sentenza a suo favore. Ed è ovvio che non ha prodotto alcuna copia di avvenuta notifica, né ha minimamente fatto accenno ad una presunta e mai avvenuta ricezione della notifica della sentenza impugnata, né ha contestato la mancata allegazione della relata di notifica e sollecitato una pronuncia di improcedibilità proprio perché circostanze mai verificatesi»;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 22/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile;
-infatti, nel fascicolo telematico non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsivoglia documento atto a dimostrare quanto affermato dal ricorrente circa l ‘ avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplicitamente volto ad impugnare la decisione «pubblicata in data 06.06.2023 notificata da parte ricorrente in data 30 agosto 2023 nel giudizio nr. 299/2021»;
-è inconsistente la tesi sostenuta con la richiesta di decisione avanzata dalla parte ricorrente, la quale, evidentemente avvedutasi dell ‘ omissione, ha addebitato a un mero refuso l ‘ asserzione circa l ‘ intervenuta notificazione della sentenza impugnata;
-sul punto si richiama l ‘ insegnamento di Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-01, secondo cui «La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ della parte, impegna quest’ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell ‘ art. 372 c.c.»; nella motivazione si precisa altresì che «Non
vale quindi obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata al precedente difensore»;
-è inconferente il richiamo, svolto nell ‘ istanza, a Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 09/01/2024, Rv. 669802-01, che riguarda, invero, la diversa ipotesi della copia della sentenza depositata priva della data di pubblicazione;
-quanto ad un preteso eccesso di formalismo (a cui si riferisce il ricorrente), questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024, Rv. 672216-01) ha già statuito, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che «l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale – in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, COGNOME e altri c. Italia – non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale»;
-per il doveroso ossequio delle Sezioni semplici alle statuizioni della massima articolazione nomofilattica di questa stessa Corte, finora non rimeditate sul punto neppure dopo la richiamata sentenza NOME COGNOME deve allora tuttora applicarsi la conclusione di non contrarietà della sanzione processuale alla norma convenzionale, raggiunta dalla ripetuta Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, nella parte in cui ha qualificato applicabile la sanzione dell’improcedibilità pure nell’ipotesi di una allegata erroneità della spontanea indicazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza;
-all ‘ improcedibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell ‘ art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti, in solido tra loro, sono condannati a pagare una ulteriore somma, che si stima equa in misura corrispondente a quella liquidata per le spese di lite a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre a spese prenotate a debito, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di Euro 2.400,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., e, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione