Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34565 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13906/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 2484/2024 depositata il 04/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza n. 2484 del 5 aprile 2024, per quanto ancora rileva in questa sede, ha rigettato l ‘ impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘ ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 31 gennaio 2022, all ‘ esito del giudizio sommario di cognizione. Con tale provvedimento il Tribunale aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ importo di euro 34.531,41, a titolo di restituzione delle somme versate dalla medesima RAGIONE_SOCIALE quali accise sull ‘ energia elettrica ai sensi dell ‘ art. 9 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. nella l. n. 20 del 27 gennaio 1989, ritenute indebitamente corrisposte ai sensi dell ‘ art. 2033 cod. civ.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, articolando 4 motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell ‘ art. 380-bis c.p.c., con prospettazione dell ‘ improcedibilità del ricorso, cui è seguita istanza di decisione.
Il ricorso è stato quindi chiamato all ‘ odierna adunanza, per la quale la ricorrente deposita memoria ed in esito alla quale il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2033 cod. civ. per avere la Corte d ‘ appello affermato la ricorrenza dei presupposti per l ‘ esercizio
dell ‘ azione di ripetizione dell ‘ indebito, laddove invero, secondo l ‘ assunto di parte ricorrente il contratto sarebbe vigente inter partes, escludendo che nel rapporto privatistico possa assumere rilevanza la predetta disposizione.
4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e dell ‘ art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, dell ‘ art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell ‘ art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ‘ ordinamento degli enti locali – TUEL) e dell ‘ art. 19 TUEL».
4.3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione -alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE -dell ‘ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell ‘ art. 4 comma 3 del TUE, dell ‘ art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3».
4.4. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio».
Il ricorso è improcedibile, per le ragioni già esplicitate nella proposta di definizione accelerata, che meritano integrale conferma.
Nel ricorso per cassazione si dà conto dell ‘ avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 16/04/2024. La copia della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente è, però, priva della relazione di notificazione, in violazione dell ‘ art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, ‘la previsione dell’ art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina
l ‘ improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d ‘ ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l ‘ acquisizione. L ‘ improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato’ (Cass., n. 28781/2024). Come osservato nella proposta di definizione del giudizio, nel caso di specie il suddetto termine di sessanta giorni non risulta rispettato, essendo stata pubblicata la sentenza in data 05/04/2024, a fronte di un ricorso per cassazione notificato il 14/06/2024. Non è integrata, pertanto, quella ‘prova di resistenza’ che renderebbe superflua la conoscenza della data della notificazione.
Né può tenersi conto della produzione documentale effettuata dalla parte ricorrente in uno con l ‘ istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., non contemplata tra gli atti processuali idonei allo scopo, come recentemente affermato da questa Sezione nell ‘ ordinanza n. 27883/2024, alla cui stregua ‘l’ omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l ‘ improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata la relazione di notificazione depositata tardivamente dal ricorrente con l ‘ istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.).
Mette conto di rilevare che neppure la formulazione dell ‘ art. 372, secondo comma, c.p.c. consente una diversa soluzione. La disposizione, infatti, allude solo ai documenti relativi all ‘ ammissibilità del ricorso, espressione
che – avuto riguardo al disposto del n. 2 del secondo comma dell ‘ art. 369 c.p.c. (che parla espressamente di ‘sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione’) – non può considerarsi idonea a comprendere la produzione di cui a tale numero, per la quale è prevista la ben diversa sanzione dell ‘ improcedibilità.
La conclusione non muterebbe anche se la nozione di documento (di cui al citato art. 372, secondo comma, c.p.c.) potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momento che il termine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso.
Ne segue che il giudizio deve definirsi nei termini indicati dalla proposta di definizione accelerata.
La definizione in rito del giudizio di legittimità preclude il rilievo dell ‘ infondatezza del ricorso, alla stregua delle ragioni esposte in diversi precedenti di questa Corte (tra i quali: Cass. n. 28527 del 28/10/2025; Cass. n. 28518, n. 28517 e n. 28198 del 23/10/2025; Cass. n. 16992 e n. 16993 del 24/06/2025; Cass. n. 24928 e n. 24929 del 9/09/2025; Cass. n. 17642 e 17643 del 30/06/2025; Cass. n. 13740 e n. 13742 del 22/05/2025), da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
In conclusione, il ricorso dev ‘ essere dichiarato improcedibile; conseguono alla dichiarata improcedibilità la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi riferiti al valore effettivo della controversia e non a quello (maggiore) dichiarato in ricorso (e tenuto conto della nota spese della controricorrente quanto all ‘ assenza di esborsi), nella misura indicata nel dispositivo, nonché, tenuto anche conto dell ‘ insistenza di quella su tesi difensive in punto di rito manifestamente infondate, perché contrarie a consolidati orientamenti di legittimità, la condanna prevista per il caso di decisione del ricorso in senso conforme alla proposta di definizione accelerata.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento:
in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge;
in favore della controricorrente, della somma di Euro 4.300,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: dichiarazione di improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME