Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21061/2023 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. 09339391006, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente nonché contro
OGGETTO:
improcedibilità del ricorso
RG. 21061/2023
C.C. 18-2-2025
NOME COGNOME NOME COGNOME
intimati avverso la sentenza n. 1616/2023 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 24-7-2023,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18-22025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Banca CR Firenze, di seguito Intesa San Paolo s.p.a., ha convenuto avanti il Tribunale di Firenze NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME esponendo di essere creditrice dell’importo di Euro 576.106,48 in forza del decreto ingiuntivo n. 2056/2009 del Tribunale di Firenze nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché dei suoi garanti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME con preliminare del 12-1-2009 aveva promesso di vendere, riservandosi il diritto di abitazione per quindici anni dalla data del contratto definitivo, a NOME COGNOME che aveva promesso di acquistare, l’appartamento ubicato a Firenze in INDIRIZZO con contratto definitivo del 14-10-2009 COGNOME aveva venduto a COGNOME l’appartamento per il prezzo di Euro 450.000,00 e nella stessa data NOME COGNOME aveva promesso di vendere lo stesso immobile a NOME COGNOME; gli altri garanti avevano a loro volta venduto gli appartamenti di loro proprietà a El Mouden Loubna e allo stes so COGNOME L’attrice ha chiesto che fosse dichiarata la simulazione degli atti o, in subordine, che gli atti fossero revocati ex art. 2901 cod. civ.
Si sono costituiti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME COGNOME contestando le domande ed è intervenuta in causa Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., dichiarando di essere creditrice di
COGNOME per l’importo di Euro 515.000,00 in forza di decreto ingiuntivo n. 287/2009.
Con sentenza n. 3097/2019 pubblicata il 23-10-2019 il Tribunale di Firenze ha rigettato le domande.
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Intesa San Paolo s.p.a. hanno proposto distinti appelli, poi riuniti, e NOME COGNOME ha proposto appello incidentale. La Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 1616/2023 depositata il 24-7-2023, accogliendo parzialmente gli appelli, ha dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. del contratto definitivo di compravendita di data 14-10-2009 rep. 38259 racc. 9582 notaio Acquisti, con il quale NOME COGNOME aveva venduto a NOME COGNOME l’a ppartamento sito a Firenze in INDIRIZZO ha condannato NOME COGNOME a restituire a NOME COGNOME Euro 40.000,00.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Intesa San Paolo s.p.a. e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi, mentre gli altri appellati sono rimasti contumaci.
Il 5-6-2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso della sua improcedibilità, in ragione della mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata; il 14-6-2024 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione e ha depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 18-2-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che non sussiste l’incompatibilità del consigliere relatore per essere stato anche l’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., in forza dei principi enunciati da Cass. Sez. U 10-4-2024 n. 9611 (Rv. 670667-01), alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.
2.La proposta del consigliere delegato è stata nel senso della dichiarazione di improcedibilità del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni, che si trascrivono:
«-considerato che non risulta depositata dal ricorrente copia autentica della sentenza impugnata n. 1616/2023 pubblicata il 24-7-2023 della Corte d’appello di Firenze, in quanto seppure sia indicato in ricorso quale doc. 1 ‘copia autentica della sentenza’, tale documento non si rinviene tra gli atti prodotti dal ricorrente,
-considerato altresì che il ricorrente dichiara (pag. 2 del ricorso) che la sentenza gli è stata notificata il 28-7-2024 e non produce neppure la relata di notifica della sentenza, che effettivamente non risulta presente nel fascicolo telematico,
-considerato che la relata di notifica, non depositata neppure dalla parte controricorrente, non si rinviene in atti e che la notificazione del ricorso è stata eseguita in data 24-10-2023 e perciò oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, che scadeva lunedì 23-10-2023,
-ritenuto perciò che ricorrono le condizioni per applicare l’indirizzo univoco e consolidato di questa Corte anche a Sezioni Unite, secondo la quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ -l’avvenuta notificazione della sentenza- idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325cod.proc.civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità
della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6-72022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, per tutte); l’effetto della mancata produzione della relata di notifica della sentenza è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. L 12-2-2020 n. 3466 Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 22-7-2019 n. 19695 Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6-2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte);
-ritenuto che, come sopra esposto, nella fattispecie il ricorso non può ritenersi procedibile neppure sulla base della c.d. prova di resistenza, secondo la quale, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez. 63 30-4-2019 n. 11386 Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n. 17066 Rv. 628539-01)».
3.A fronte di questo contenuto della proposta, il ricorrente ha chiesto la decisione, producendo la sentenza impugnata, la relata di notificazione e la relativa p.e.c. di notificazione.
Osserva la Corte che, in punto di diritto, deve essere integralmente recepito e confermato il contenuto della proposta di definizione accelerata, in quanto conforme a ll’indirizzo uniforme e consolidato della giurisprudenza di legittimità. I nfatti, mentre l’omesso deposito della sentenza impugnata era in sé privo di effetti in quanto la sentenza è stata depositata delle controparti (Cass. Sez. 2 24-42024 n. 11043 Rv. 670889-01, Cass. Sez. 5 14-2-2019 n. 4370 Rv. 652595-01), con riguardo al mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, si richiamano, in quanto successive alla proposta, per tutte, Cass. Sez. 2 8-11-2024 n. 28781 (Rv. 672812-0), Cass. Sez. 2 26-9-2024 n. 25754, non massimata, Cass. Sez. 3 16-92024 n. 24724 (Rv. 672216-01), Cass. Sez. 1 15-7-2024 n. 19475 (Rv. 671683-01) e Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17014 (Rv. 671373-01). L’orientamento si fonda sulla considerazione che la previsione di cui all’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. dell’onere di deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è funzionale al riscontro da parte della Cassazione a tutela dell’esigenza pubblic istica (e quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formaledella tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (Cass. Sez. U 16-4-2009 n.9005, Rv. 607363-01). La circostanza che sussistano i presupposti per applicare tale indirizzo alla fattispecie, in ragione della mancata tempestiva produzione della relata di notifica della sentenza, è confermata dalla stessa condotta del ricorrente, il quale ha prodotto la relazione di notifica solo dopo che la proposta ne ha rilevato la mancanza.
Si deve escludere che la produzione tardiva possa fare venire meno l’improcedibilità, in quanto l’improcedibilità si è già irrimediabilmente verificata per il fatto che la produzione doveva avvenire nel termine perentorio di cui all’art. 369 co. 2 n. 2 cod . proc. civ. (Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, Cass. Sez. 6-2
15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, in motivazione par. 4.1., laddove è stato evidenziato che consentire il recupero dell’omissione vanificherebbe il senso dell’adempimento nel meccanismo processuale).
Si deve anche escludere che il dato dell’avvenuta notificazione della sentenza della Corte d’appello possa essere ritenuto acquisito ai fini di escludere l’improcedibilità in ragione della mancata contestazione della circostanza da parte delle controricorrenti. Cass. 3466/2020, già citata nella proposta, ha enunciato anche il principio che il vizio in questione, rilevabile d’ufficio, non è sanabile dalla non contestazione della controparte; Cass. Sez. U 25-3-2019 n. 8312 (pag. 42 sub 2) aveva in precedenza già confermato che, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione eseguita telematicamente e del corrispondente messaggio p.e.c. con annesse ricevute, anche se prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tale caso è dato al ricorrente provvedere successivamente al deposito della sola attestazione di conformità all’originale della copia analogica. Come evidenziato da ultimo da Cass. 17014/2024, sopra citata, richiamando quanto già si legge in motivazione di Cass. Sez. U 10648/2017, il difetto di procedibilità non può essere sanato dalla mancata contest azione della controparte, in quanto l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del giudizio.
E’ stata anche già esclusa la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU perché l’adempimento in questione , tutt’altro che oneroso e complesso, non mette in discussione il diritto di difesa e il principio del giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse
pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. Sez. 1 15-7-2024 n. 19475 Rv. 671683-01). In ordine al fatto che l’adempimento relativo al deposito della rel azione di notificazione non sia espressione di eccessivo formalismo tale da comportare violazione dell’art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo si è già pronunciata anche la Corte EDU con la sentenza del 23 maggio 2024, COGNOME e altri c. Italia, rilevando che la misura contestata è «adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito» (cfr. sul punto Cass. Sez. 3 16-9-2024 n. 24724 Rv. 672216-01).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
4.Le spese seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore dei controricorrenti di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascuna delle controricorrenti in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ. di Euro 4.000,00 a favore di ciascuna delle controricorrenti ed ex art. 96 co. 4 cod. proc. civ. di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In accoglimento de ll’istanza del ricorrente, dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di NOME COGNOME
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione