Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE e P.IVA P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., Amministratore Unico NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta proRAGIONE_SOCIALE speciale conferita ex art. 83 c.p.c. in data 15 marzo 2021, dall’ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del foro di Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori giusta deliberazione del Comitato del CNF del 26.05.2017, presso il cui studio di INDIRIZZO, INDIRIZZO (CAP 00198) è elettivamente domiciliata. Ai sensi del/’art.366, Il comma c.p.c. il difensore indica quale indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine di appartenenza: EMAIL.
Ricorrente
contro
Regione RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO, in persona del suo Presidente e rappresentante legale protempore, rappresentata e difesa, in virtù di proRAGIONE_SOCIALE speciale posta su foglio separato ed allegato al presente atto, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in INDIRIZZO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pec: EMAIL, oppure al numero di fax NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
e
RAGIONE_SOCIALE – C.F. CODICE_FISCALE – con sede in INDIRIZZO – 01100 – – in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO -C.F. CODICE_FISCALE– pec: EMAIL, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni, con elezione di domicilio presso l’RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, in forza di delega in calce al controricorso.
Controricorrente
nonché
RAGIONE_SOCIALE , proRAGIONE_SOCIALEtrice speciale di RAGIONE_SOCIALE.
Intimato
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n° 674 depositata il 28 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con sentenza n° 2360 del 28 gennaio 2021 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado emessa dal tribunale
RAGIONE_SOCIALE medesima città con la quale venivano accolte le due distinte opposizioni (poi riunite) al medesimo decreto ingiuntivo ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE (gestore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede nell’omonimo Comune) per euro 1.115.199,27: decreto col quale era stato ingiunto in solido alla Regione RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento di prestazioni sanitarie erogate dalla ricorrente in regime asseritamente convenzionato.
Osservava la Corte territoriale in via preliminare che le domande formulate dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fondate sul disposto degli artt. 2041 e 1337 c.c. erano state correttamente dichiarate inammissibili dal primo giudice, non potendo il creditore in monitorio formulare domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base del ricorso, salvo quelle conseguenti alle domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall’opponente.
Quanto al merito, pur essendo l’appello fondato su vari motivi, poteva farsi applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida.
In base ad esso, ‘ rilievo assorbente ‘ aveva il mancato accreditamento per la riabilitazione post acuzie: donde l’impossibilità di porre a carico RAGIONE_SOCIALE Regione alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie, come peraltro già statuito da Cass. 7019/2020, Cass. 17588/2018 e Cass. 12392/2014.
2 .- Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE affidando il gravame a tre motivi.
Resistono la Regione RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che concludono per la
reiezione dell’impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE, proRAGIONE_SOCIALEtrice di RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nel primo grado quale cessionaria del credito di COGNOME, non si è costituita nonostante la regolare notifica a mezzo p.e.c. del ricorso presso l’indirizzo indicato dai difensori nel grado d’appello.
3 .- Con provvedimento del 15 dicembre 2023 il consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata, osservando che la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata il 3 febbraio 2021 e che, tuttavia, non era stata depositata la relativa relazione di notificazione da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente : donde l’improcedibilità del gravame.
Con istanza 22 gennaio 2024, ex art. 380bis , secondo comma, la ricorrente ha chiesto la decisione, facendo osservare che ‘ la notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è stata effettuata a mezzo di posta elettronica certificata e la relazione di notificazione telematica, contrariamente a quanto affermato nella proposta di definizione anticipata, è presente in atti, sebbene priva di data per determinazione dell’AVV_NOTAIO notificante (nella prassi, molti avvocati sono soliti apporre la dicitura ‘data di notificazione’ o non specificare alcunché) ‘.
A tale allegazione ha replicato la RAGIONE_SOCIALE con memoria del 28 giugno 2024, asserendo che ‘ la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza è stata effettuata a mezzo pec e pertanto, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, doveva essere prodotta nel presente giudizio copia analogica con attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché RAGIONE_SOCIALE relazione di notifica e del provvedimento impugnato allegati al messaggio ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo , formulato ex art. 360 n° 4 c.p.c., la ricor-
rente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 167, secondo comma, e 183, quinto comma, c.p.c. derivante dall’ erronea declaratoria di inammissibilità delle domande di condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., formulate dalla RAGIONE_SOCIALE in comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito delle eccezioni di inesistenza di un titolo contrattuale sollevate dalle opponenti Regione RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo mezzo , del pari formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragione dell’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello proposto, col quale la RAGIONE_SOCIALE si era doluta in secondo grado RAGIONE_SOCIALE declaratoria di nullità del contratto tra essa e l’RAGIONE_SOCIALE per mancanza di forma scritta, nonostante esistesse già un rapporto contrattuale, derivante dalla Delibera RAGIONE_SOCIALE giunta regionale n° 143 del 22 marzo 2006 (che, sebbene adottata in difformità dall’ iter formativo previsto dalla legge regionale, era stata nondimeno pubblicata sul Bollettino ufficiale RAGIONE_SOCIALE Regione) e dalla prosecuzione delle prestazioni con indicazione dei tetti di spesa.
Con la terza doglianza , ancora una volta fondata sull’art. 360 n° 4 c.p.c., la ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragione dell’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, col quale era stata predicata la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE in base al disposto dell’art. 3, decimo
comma, del dl n° 324/1993.
5 .-Preliminarmente va esaminata la questione segnalata nella proposta di definizione accelerata, che -essendo fondata -determina l’improcedibilità del presente giudizio.
La ricorrente, infatti, si è costituita depositando un ricorso cartaceo (o analogico) nel quale ha dichiarato (pagina 2) che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale le sarebbe stata ‘ notificata a mezzo pec e ad istanza dell’AVV_NOTAIO nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 03.02.2021 (cfr. ALL. N. 2) ‘.
Ora, come stabilito da Cass. S.U. 21349/2022, tale dichiarazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione RAGIONE_SOCIALE autoresponsabilità RAGIONE_SOCIALE parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n° 2, c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, non solo la copia RAGIONE_SOCIALE sentenza munita RAGIONE_SOCIALE relata di notifica (come stabilito dalle SU citate), ma -deve ritenersi -anche la prova che la notifica p.e.c. RAGIONE_SOCIALE decisione di secondo grado sia avvenuta nella data enunciata. Sennonché, dal controllo del fascicolo analogico (a cui questa Corte può e deve procedere, trattandosi di questione processuale) è emerso che la RAGIONE_SOCIALE ha depositato le copie cartacee RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado e RAGIONE_SOCIALE relata di notifica a mezzo p.e.c. effettuata dal difensore RAGIONE_SOCIALE controparte RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO), nonché una ‘ asseverazione di conformità RAGIONE_SOCIALE copia
cartacea dell’atto notificato in formato telematico via p.e.c. ‘, nella quale il difensore RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha attestato che ‘ l’antescritto atto, composto di 3 pagine e 6 facciate’ -espressione che fa riferimento alla sentenza di secondo grado ed alla relata di notifica di essa -‘(…) è copia conforme, in formato analogico, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio in data: 03/02/2021 alle ore: 17:38:24 (+0100) di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella p.e.c.: : alla casella di posta elettronica certificata: , ecc… ‘
Mancano, però, in atti le copie analogiche delle due ricevute emesse dal sistema informatico di posta certificata: quella di accettazione RAGIONE_SOCIALE p.e.c. inviata dal difensore dell’RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, quella di consegna di tale p.e.c. alla casella di destinazione p.e.c. intestata all’AVV_NOTAIO.
Copie che, ovviamente, dovevano essere accompagnate dall’attestazione RAGIONE_SOCIALE loro conformità agli originali informatici generati dal sistema informatico del gestore RAGIONE_SOCIALE p.e.c..
Sussistendo tali carenze, non può dirsi fornita nel termine perentorio fissato dalla legge processuale a pena di improcedibilità del ricorso la dimostrazione dell’intervenuta ricezione RAGIONE_SOCIALE p.e.c. di notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello in data 3 febbraio 2021.
Ed a tale carenza non può supplire la dichiarazione contenuta nella relazione di notifica del ricorso per cassazione -nella quale il difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO COGNOME, dichiara che la sentenza
d’appello gli sarebbe stata notificata il 3 febbraio 2021 sol che si consideri che la qualifica di pubblico ufficiale e i relativi poteri certificatorii del difensore che attesta la conformità RAGIONE_SOCIALE copia cartacea all’originale digitale di un atto è limitata, ai sensi dell’art. 16 -undecies , comma 3bis , del dl n° 179/2012, all’attestazione di conformità, ossia alla certificazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza dell’atto cartaceo a quello digitale, e non si estende anche al contenuto di tale ultimo atto o ad altri fatti non risultanti dai documenti depositati.
Ne deriva che l’attestazione esplica il suo effetto solo ove sia prodotta la copia dell’atto digitale attestato conforme, senza che le dichiarazioni dell’attestatore possano supplire alla mancata produzione dell’atto stesso, oggetto di attestazione.
6 .- Alla improcedibilità del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione delle spese in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, per la cui liquidazione -fatta in base al valore RAGIONE_SOCIALE lite (euro 1.115.000,00) ed al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022 -si rimanda al dispositivo che segue.
Ai sensi dell’art.380 -bis, comma 3, cod.proc.civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 cod.proc.civ. Secondo questa Corte, la novità normativa
contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALE controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 -ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini RAGIONE_SOCIALE reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» (Sez. U, n. 28540 del 13.10.2023; n. 27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024). Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con
una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’i mprocedibilità del ricorso. La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore delle controparti, ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una somma equitativamente determinata in misura pari a ll’importo delle spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00.
Da ultimo, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto. Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida a favore di ciascuna in eu-
ro 10.000,00 per onorari ed in euro 200,00 per esborsi. Condanna, infine, la ricorrente a pagare a ciascuna delle controricorrenti la somma di euro 10.00 0,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma , c.p.c., ed a versare alla Cassa delle ammende l’ulteriore importo di euro 2.500,00 ex art.96, 4° comma , c.p.c..
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024, nella camera di consiglio