Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20952 – 2019 proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1892/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 30/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti;
rilevato che:
con sentenza n. 1892/2019, la Corte d’appello di Milano, ha accolto soltanto parzialmente la domanda di condanna avanzata dall’AVV_NOTAIO nei confronti di COGNOME NOME;
-avverso questa sentenza l’AVV_NOTAIO ha formulato ricorso per cassazione, senza peraltro provvedere alla formulazione rituale di motivi separati, riconducibili ognuno ad una delle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. ; NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione degli art. 366 n. 4 e 360 cod. proc. civ.;
in data 3/2/2023, il Consigliere delegato di questa Sezione ha formulato proposta di definizione accelerata della controversia, ex art. 380 bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità del ricorso perché il ricorrente, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 6/5/2019, non ha depositato la prova della notifica della sentenza impugnata, cioè, nella specie, la stampa dei messaggi pec attestanti
l’avvenuta notifica per via telematica, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;
con istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ. del 24/2/2023, il ricorrente ha chiesto la decisione, provvedendo (così nell’istanza) al «rideposito» della copia del messaggio pec di notifica;
considerato che:
-prima ancora dell’ammissibilità deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso ;
il ricorrente, invero, come rilevato nella proposta di definizione accelerata, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 6/5/2019, non ha depositato la prova della notifica della sentenza impugnata, cioè, nella specie, la stampa dei messaggi pec attestanti l’avvenuta notifica per via telematica , come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;
-il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte dei controricorrenti perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017);
poiché tale deposito deve avvenire nel rispetto del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8312/2019), l’improcedibilità non può essere impedita con la tardiva produzione della copia dei messaggi, perché al ricorrente è concessa soltanto la possibilità di produrre l’attestazione di conformità delle stampe agli originali telematici, purché le prime siano già state tempestivamente allegate;
nella specie, la copia dei messaggi pec non risulta prodotta tempestivamente, né rileva, per scongiurare l’improcedibilità, la copia depositata con l’istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ. in quanto recante
la data di stampa del 23/2/2023, successiva al rilievo dell’omesso deposito; non può ricavarsi il tempestivo deposito neppure dalla indicazione, in ricorso, della produzione della sentenza notificata nella documentazione sub a) «al momento dell’iscrizione a ruolo» in quanto indicante soltanto la sentenza impugnata e la data della notifica;
la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalle parti controricorrenti e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.);
la copia non può essere in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 4/7/2019, l’improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (30/4/2019), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato
del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019);
non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti;
poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato al pagamento a favore delle controricorrenti di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende; come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipot esi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata;
– i n considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna l’AVV_NOTAIO al rimborso, in favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi in Euro 6.000,00 per il primo e in Euro 8.500 per la seconda, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna l’AVV_NOTAIO , ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 4.500,00 in favore di COGNOME e in Euro 6.000 in favore di RAGIONE_SOCIALE e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda