Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27865 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 27865  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10817/2024 R.G.,
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona dei curatori; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, in  virtù  di  procura  su  foglio  separato;  con  domiciliazione  digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro in carica; Prefettura di Roma , in persona del Prefetto in carica; RAGIONE_SOCIALE , in persona  del  Ministro  in  carica; RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore ;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore in carica; rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato ; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Crediti Speciali;  rappresentata  e  difesa  da ll’AVV_NOTAIO,  in  virtù  di procura su foglio separato materialmente congiunto al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 886/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 7 febbraio 2024;
udìta  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  25  settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche indicate in epigrafe e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza 7 febbraio 2024, n. 886 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma;
hanno risposto con controricorso le amministrazioni e la società intimate;
in data 28 gennaio 2025, il consigliere a ciò delegato ha proposto la  definizione  del  ricorso  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis cod.  proc.  civ.,  sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa sua improcedibilità;
ha  rilevato  che, sebbene  nell’atto  si  asserisse  che  la sentenza impugnata  era  stata  notificata  il  15  febbraio  2024,  tuttavia  non
risultava depositata la relata RAGIONE_SOCIALE‘indicata notificazione, in osservanza RAGIONE_SOCIALE‘onere prescritto a pena di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., né tale sanzione era evitata dalla c.d. ‘prova di resistenza’ avuto riguardo alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (7 febbraio 2024) e a quella di notificazione del ricorso (14 maggio 2024) tra le quali intercorreva un intervallo temporale superiore al termine ‘breve’ di sessanta g iorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.;
in  data  5  marzo  2005 il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ha depositato istanza  di  decisione  del  ricorso  ex  art.  380bis cod.  proc,  civ., chiedendo di « rinviare la causa per la decisione alla pubblica udienza »;
la  trattazione  è  stata  fissata  in  camera  di  consiglio,  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
le amministrazioni resistenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
preliminarmente, in relazione alla richiesta -formulata nell’istanza di decisione ex art. 380 -bis cod. proc. civ. -di « rinviare la causa per la decisione alla pubblica udienza », va osservato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, sia a sezioni unite che  a  sezione  semplice,  pronuncia  in  pubblica  udienza  quando  la questione di diritto è di  particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art. 391 -quater cod. proc. civ.;
in mancanza di norme specifiche, la parte può sì sollecitare il potere officioso  del  presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione perché il ricorso sia trattato in
pubblica udienza, ma ciò richiede che sia prospettata una questione di diritto  di  particolare  rilevanza,  che  non  sussiste  nella  fattispecie  in esame, ovvero che si ricorra nei casi di cui alla norma appena citata, il che non è nella specie;
la  richiesta  va  dunque  disattesa  per  mancanza  dei  presupposti, dovendosi peraltro in generale ribadire che la decisione sul punto è rimessa alla discrezionalità del presidente ed è fondata su questioni di opportunità legate alla funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica da decidere;
ciò posto, non è necessario illustrare i motivi del ricorso, la cui delibazione è preclusa dalla sua improcedibilità, che va dichiarata in conformità a quanto rilevato nella proposta di decisione accelerata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un.,  2/05/2017,  n.  10648;  Cass.,  Sez.  Un.,  6/07/2022,  n.  21349; Cass. 29/10/2024, n. 27883; da ultimo, Cass. 18/09/2025, n.25610);
nell’istanza ex art. 380 -bis cod. proc. civ. la parte ricorrente ha fatto presente che l’indicazione, contenuta in ricorso, del 15 febbraio 2024 come data di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza era stata dovuta ad un errore di battitura, in quanto la data esatta era quella del 15 marzo 2024;
a riscontro di tale precisazione ha inoltre provveduto al deposito RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza pervenutale in formato digitale dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, appunto, in data 15 marzo 2024;
al riguardo va osservato che secondo l’orientamento espresso da autorevole  consesso  di  questa  Corte,  la  dichiarazione  di  avvenuta notificazione  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  impugnata  contenuta  nel  ricorso  per
cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall ‘ intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente, eventualmente con la memoria ex art. 380bis o 378 cod. proc. civ., atteso, per un verso, che l ‘ ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare RAGIONE_SOCIALEe preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione RAGIONE_SOCIALE ” autoresponsabilità ‘ RAGIONE_SOCIALEa parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa parte stessa l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sanzione RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. 6, n.15832/2021);
peraltro, ove pure si volesse dissentire da tale autorevole orientamento, la correzione RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, operata dalla parte ricorrente, consentirebbe di escludere la tardività (e quindi, sotto questo aspetto, l’inammissibilità) del ricorso (in quanto notificato nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata , previsto dall’art. 325 cod. proc. civ ), ma non varrebbe a rimediare alla diversa sanzione RAGIONE_SOCIALEa improcedibilità, che discende dall’omesso deposito, nei termini di legge, RAGIONE_SOCIALEa copia notificata del provvedimento impugnato;
questa Corte ha infatti ripetutamente affermato -e al principio il Collegio intende dare piena e convinta continuità -che il deposito RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (fatto salvo il caso
in cui detto atto sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio) deve avvenire, a pena di improcedibilità del ricorso, ex art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., entro  il  termine  di  venti  giorni  dalla  notifica  del  ricorso  medesimo, sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all ‘ istanza di decisione ex art. 380bis cod. proc. civ. (Cass. n. 28781/2024; Cass. n. 27883/2024; Cass. n.24199/2025);
5. ciò posto, poiché, secondo la ricorrente, il deposito RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, unitamente all’istanza di decisione , sarebbe stato consentito in quanto effettuato nel termine di cui all’art. 372 cod. proc. civ, giova ribadire -anche qui dando continuità ad un principio già affermato da questa Corte -che la detta disposizione allude ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso , nozione che non comprende la ‘sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione’ di cui al n.2 del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 369, posto che in tale diversa disposizione la categoria dei ‘documenti’ è contemplata al n. 4 (cfr. Cass. n. 24199/2025, cit. );
a l di là RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALEa nozione di ‘ documento ‘, assume poi rilievo la circostanza che l’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ . evoca la categoria processuale RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità mentre l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘onere di cui all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. è funzionale alla procedibilità del ricorso e trova fondamento, come si è detto, nell’ attestazione di un «fatto processuale» costituente espressione di «autoresponsabilità» RAGIONE_SOCIALEa parte, la cui omissione non è recuperabile mediante la produzione a tempo indeterminato con lo
strumento  di  cui all’art. 372  cod.  proc. civ. (Cass., Sez.  Un., n.21349/2022, cit. );
nella specie, parte ricorrente ha, del resto, come si è veduto, non  solo  prodotto  un ‘ documento ‘ nuovo,  ma  anche  ampliato  le allegazioni contenute in ricorso, correggendo l’asserzione circa la data di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
viene  quindi  in  considerazione,  in  definitiva,  anche un’attività  di allegazione e produzione nuova, non consentita in sede di istanza di decisione (Cass. n.24199/2025 , cit. );
ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso, nei termini indicati nella proposta di definizione accelerata;
le  spese  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidate  come  in dispositivo;
la  conferma  RAGIONE_SOCIALEa  proposta  di  definizione  del  ricorso  impone l’ulteriore condanna ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, commi terzo e quarto, c od. proc. civ., in conformità a l  disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ.;
s ussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente ,  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alle due parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per le amministrazioni resistenti, in Euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito e, per
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in Euro 4.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe due parti controricorrenti, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc civ., che liquida, per le amministrazioni resistenti, in Euro 3.000,00 e, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in Euro 2.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza al saldo, nonché al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 2.000 ,00, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.  1,  comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME