Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4188 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4188 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4140/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME AVV_NOTAIO ; -ricorrenti- contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6529/2023, depositata il 12/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME, NOME, NOME e NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 6529/2023, depositata in data 12 ottobre 2023 dalla Corte d’appello di Roma che ha accolto l’appello di NOME COGNOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia improcedibile e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c.
I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
CONSIDERATO CHE
La Corte anzitutto rileva l’assenza di incompatibilità del Presidente del collegio consigliere COGNOME, che ha formulato la proposta di definizione anticipata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti precisato che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione di cui all’art. 380 -bis c.p.c. può fare parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio investito della decisione del giudizio, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c., dato che tale proposta non ha una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura d’altro canto quale fase distinta che abbia carattere di autonomia, con contenuti e
finalità di riesame e di controllo della proposta stessa (così Cass., sez. un., n. 9611/2024).
Preliminare all’esame dei cinque motivi di ricorso è la verifica della procedibilità del medesimo. Nel ricorso i ricorrenti dichiarano che la sentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 12 ottobre 2023 ed è stata notificata al loro difensore in data 4 dicembre 2019, data da intendersi quale 4 dicembre 2023, e che il termine per la proposizione dell’impugnazione scadeva il 1° febbraio 2023, da intendersi quale 1° febbraio 2024.
Agli atti risulta però unicamente la copia autentica della sentenza, ma non la relazione di notificazione.
Considerato che il ricorso è stato notificato in data 1° febbraio 2024, quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 12 ottobre 2023, non opera il principio che esenta dalle formalità di deposito della copia della sentenza notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine c.d. breve (cfr. Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013). Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce infatti l’attestazione di un fatto processuale idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione.
La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando -come avvenuto nel caso in esame -la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale
documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia, come nel caso di specie, superiore a sessanta giorni (in tal senso cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 21349/2022). La previsione è d’altro canto funzionale al riscontro da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Si tratta di incombente che non viola né il diritto di difesa, né il principio del giusto processo e non è neppure espressione di eccessivo formalismo, in ragione del fatto che si tratta di adempimento tutt’altro che oneroso e complesso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito (si veda al riguardo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, nonché Cass. n. 24724/2024 e Cass. n. 19475/2024).
III. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che
liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché al pagamento di euro 3.000 ancora in favore del controricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 18 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME