Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5175 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Civile Ord. Sez. 3 Num. 5175 Anno 2026 Presidente: COGNOME NOME NOME: COGNOME NOME Data pubblicazione: 07/03/2026
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
ASSICURAZIONE DANNI
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 19/02/2026 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 22719/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22719 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per pro- cura NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
H501S)
RAGIONE_SOCIALE
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), oggi RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 2964/2022, pubblicata in data 4 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
19 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) e di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) per ottenere dalla prima il pagamento, anche in favore della seconda, dell’indennizzo dovuto in virtù dell’assicurazione contro il furto relativa ad una imbarcazione a motore di proprietà da lui conAVV_NOTAIOa in leasing .
RAGIONE_SOCIALE ha chiamato in giudizio RAGIONE_SOCIALE , società ormeggiatrice dell’imbarcazione, quale effettiva responsabile del danno, chiedendone la condanna in proprio favore, per gli eventuali importi da versare agli assicurati. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
La Corte d’a ppello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre COGNOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che è subentrata nelle posizioni soggettive di RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Parte RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudiziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione dei singoli motivi alla base dello stesso.
La parte ricorrente non ha, infatti, proAVV_NOTAIOo, nel termine perentorio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedimento impugnato -che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 27 giugno 2022 -corredata dalla relazione di notificazione.
Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avvenuta in data 4 maggio 2022; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data 15 settembre 2022), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 – 3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025). In particolare, non risulta proAVV_NOTAIOa nessuna documentazione, né cartacea, né telematica, del l’assunta notificazione della sentenza impugnata, neanche dalla parte RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è, quindi, improcedibile.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società RAGIONE_SOCIALE,
liquidandole in complessivi € 7.655,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME