Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31210 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 13348/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME E NOME COGNOME, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona dei soci NOME COGNOME ed NOME COGNOME legali rappresentanti pro tempore, di seguito RAGIONE_SOCIALE a socio unico, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso l ‘avv. COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso l ‘avv. COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO controricorrente
avverso la sentenza n.428/2019 della Corte d’Appello di Venezia, depositata in data 11-2-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1311-2024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
clausola penale – improcedibilità del ricorso
RG. 13348/2019
C.C. 13-11-2024
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 265/2013 il Tribunale di Bassano del Grappa ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME ed NOME COGNOME in persona dei soci NOME COGNOME ed NOME COGNOME al decreto ingiuntivo con il quale la società era stata condannata al pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE di Euro 45.120,00 in forza della clausola penale contenuta nel contratto di fornitura di impianto frigorifero stipulato il 19-10-2007.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE in persona dei soci NOME COGNOME ed NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello di Venezia ha rigettato con sentenza n. 428/2019 pubblicata in data 11-2-2019.
3.RAGIONE_SOCIALE in persona dei soci NOME COGNOME ed NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, rispettivamente intitolati ‘violazione delle norme sulla competenza ex art. 360 n. 2 c.p.c. e 3 in ordine all’interpretazione della clausola n. 4 del contratto ‘, ‘violazione e/o falsa applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1322 e ss. c.c. in relazione agli artt. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Vendita ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ e ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.’.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il 23-4-2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso dell’improcedibilità del ricorso e il 31-5-2024 il difensore munito di nuova procura speciale da parte di RAGIONE_SOCIALE a socio unico, quale società nella quale si è trasformata RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la decisione della causa.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 13 -11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che non sussiste l’incompatibilità del consigliere relatore per il fatto di essere stato anche l’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., in forza dei principi enunciati da Cass. Sez. U 10-4-2024 n. 9611 (Rv. 670667-01), alla quale è sufficiente in questa sede rimandare.
2.La proposta del consigliere delegato è stata nel senso della dichiarazione di improcedibilità del ricorso sulla base delle seguenti testuali considerazioni:
«-considerato che nel ricorso si dichiara (pag. 1) che la sentenza impugnata n. 428/2019 della Corte d’appello di Venezia pubblicata in data 11-2-2019 è stata notificata il 22-2-2019,
-ritenuto che la relata di notifica della sentenza, non elencata tra i documenti depositati unitamente al ricorso, effettivamente non risulta presente nel fascicolo della parte ricorrente alla verifica direttamente eseguita,
-considerato che la relata di notifica, non depositata neppure dalla parte controricorrente, non si rinviene in atti e che la notificazione del ricorso è stata eseguita il 19-4-2019 e perciò oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata,
-ritenuto perciò che ricorrono le condizioni per applicare l’indirizzo univoco e consolidato di questa Corte anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ -l’avvenuta notificazione della sentenza- idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod.proc.civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità
della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6-72022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, per tutte); l’effetto della mancata produzione della relata di notifica è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. L 12-2-2020 n. 3466 Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 22-7-2019 n. 19695 Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6-2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte);
-ritenuto che, come sopra esposto, nella fattispecie il ricorso non può ritenersi procedibile neppure sulla base della c.d. prova di resistenza, secondo la quale, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez. 63 30-4-2019 n. 11386 Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n. 17066 Rv. 628539-01)».
A fronte di tale contenuto della proposta, la società ricorrente, nel chiedere la decisione, ha prodotto quale doc. 1 della relativa istanza, la relata di notificazione della sentenza avvenuta via pec il 22-2-2019
e ha evidenziato che la controparte non aveva contestato il dato dell’avvenuta notificazione della sentenza, per cui sostiene che il fatto dell’avvenuta notifica d ebba essere ritenuto acquisito in causa, in applicazione del principio di non contestazione.
Osserva la Corte che, in punto di diritto, deve essere integralmente recepito e confermato il contenuto della proposta di definizione accelerata, in quanto formulata sulla base dell’indirizzo uniforme e consolidato della giurisprudenza di legittimità. Basti richiamare nello stesso senso, in quanto successive alla proposta, per tutte, Cass. Sez. 2 26-9-2024 n. 25754, non massimata, Cass. Sez. 3 16-9-2024 n. 24724 (Rv. 672216-01), Cass. Sez. 1 15-7-2024 n. 19475 (Rv. 671683-01) e Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17014 (Rv. 671373-01). L’orientamento si fonda sulla considerazione che la previsione di cui all’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. dell’onere d i deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è funzionale al riscontro da parte della Cassazione a tutela dell’esigenza pubblicistica (e quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formaledella tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (Cass. Sez. U 16-4-2009 n.9005, Rv. 607363-01). La circostanza che sussistano i presupposti per applicare l’indirizzo alla fattispecie in ragione della mancata tempestiva produzione della relata di notifica della sentenza è confermata dalla condotta della stessa ricorrente, in quanto la società ha prodotto la relata di notificazione della sentenza impugnata solo unitamente alla richiesta di decisione, senza neanche sostenere di avere prodotto la relata in precedenza.
Si deve escludere che la produzione tardiva possa fare venire meno l’improcedibilità, in quanto l’improcedibilità si è già irrimediabilmente verificata per il fatto che la produzione doveva avvenire nel termine perentorio di cui all’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc.
civ. (Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, Cass. Sez. 6-2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez.U 2-5-2017 n. 10648, in motivazione par. 4.1., laddove è stato evidenziato che consentire il recupero dell’omissione vanificherebbe il senso dell’adempimento nel meccanismo processuale).
Si deve anche escludere che la data dell’avvenuta notificazione della sentenza della Corte d’appello possa essere ritenut a acquisita ai fini della procedibilità del ricorso in ragione della mancata contestazione della circostanza da parte della controricorrente, come pure sostiene la ricorrente. Cass. 3466/2020, già citata nella proposta, ha enunciato anche il principio che il vizio in questione, rilevabile d’ufficio, non è sanabile dalla non contestazione della controparte; Cass. Sez. U 25-3-2019 n. 8312 (pag. 42 sub 2) aveva in precedenza già confermato che, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione eseguita telematicamente e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, anche se prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tale caso è dato al ricorrente provvedere successivamente al deposito della sola attestazione di conformità all’originale della copia analogica. Come evidenziato da ultimo da Cass. 17014/2024, sopra citata, richiamando quanto già si legge in motivazione di Cass. Sez. U 10648/2017, il difetto di procedibilità non può essere sanato dalla mancata contestazione della controparte, in quanto l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del giudizio.
E’ stat a anche già esclusa la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU perché l’adempimento che la ricorrente contesta, tutt’altro che oneroso e complesso, non mette in discussione il diritto di difesa e
il principio del giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. Sez. 1 15-7-2024 n. 19475 Rv. 671683-01). In ordine al fatto che l’adempimento relativo al deposito della relazione di notificazione non sia espressione di eccessivo formalismo tale da comportare violazione dell’art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo si è già pronunciata anche la Corte EDU con la sentenza del 23 maggio 2024, COGNOME e altri c. Italia, rilevando che la misura contestata è «adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito» (cfr. sul punto Cass. Sez. 3 16-9-2024 n. 24724 Rv. 672216-01).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
3.Le spese seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento a favore della controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
condanna la ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. al pagamento di Euro 3.000,00 a favore della controricorrente e di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione