Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1311 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1311 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4786-2022 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 227/2021 della CORTE D’ APPELLO DI TRIESTE, depositata il 22/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie del ricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 398 del 26 settembre 2020 ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’RAGIONE_SOCIALE gli aveva irrogato la sanzione amministrativa per la vio lazione dell’art. 110, co. 9, lett. f), TULPS, per avere consentito nel suo esercizio commerciale l’uso di sei apparecchi di cui all’art. 110, co. 6, TULPS, senza la prescritta licenza di polizia.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il COGNOME e la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di costituzione dell’appellata, con la sentenza n. 227 del 22 luglio 2021, ha dichiarato l’appello improcedibile.
Rilevava che il decreto di fissazione dell’udienza era stato comunicato in data 31/3/2021 all’AVV_NOTAIO, difensore dell’appellante, all’indirizzo pec indicato nello stesso ricorso in appello.
Tuttavia, l’appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione d’udienza, senza alcuna valida giustificazione per tale omissione.
Non poteva avere seguito la richiesta di rimessione in termini, con la concessione di nuovo termine, in quanto i precedenti invocati dall’appellante erano riferiti alla diversa ipotesi in cui la notifica fosse avvenuta, ma senza il rispetto dei termini a comparire.
Per l’effetto, ed in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, doveva essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello.
COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli att. 125, 136, 156 co. 2, 435 c.p.c., e 45 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’Appello re putato valida la comunicazione del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 435 c.p.c., sebbene effettuata presso l’indirizzo pec di solo uno dei difensori, sebbene la parte avesse eletto domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei due codifensori.
Nella specie, il decreto di fissazione di udienza è stato comunicato solo all’AVV_NOTAIO, nonostante l’appellante avesse nominato tre difensori, e sebbene fosse stato indicato come domicilio digitale anche l’indirizzo pec del codifensore, AVV_NOTAIO.
Deve pertanto reputarsi irrituale la comunicazione effettuata al solo indirizzo pec dell’AVV_NOTAIO.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli att. 348, 435, 153 co. 2, 181, 309 c.p.c. per avere la Corte d’Appello disatteso la richiesta di rimessione in termini, al fine di provvedere alla notifica del ricorso in appello unitamente al decreto presidenziale di fissazione d’udienza.
Si sostiene che erroneamente tale richiesta è stata respinta, atteso che secondo i giudici di appello la rimessione poteva essere concessa solo nel caso di notifica effettuata, ma in maniera invalida, non anche nel caso di totale omissione della notifica.
Tuttavia, non si è tenuto conto del fatto che nella specie, la mancata notifica era ricollegabile ad una causa non imputabile alla parte, come appunto esposto nel primo motivo, il che legittimava quindi l’accoglimento della richiesta.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
E’ pacifico che nella vicenda in esame, il ricorrente avesse nominato un collegio difensivo composto di tre difensori, officiati però di un mandato disgiuntivo, come si ricava dall’intestazione della sentenza gravata, senza che sul punto sia stata mossa specifica contestazione.
Una volta depositato il ricorso, ed emesso il decreto di fissazione dell’udienza da parte del Presidente del Collegio, la cancelleria della Corte d’Appello ha comunicato tale provvedimento al solo AVV_NOTAIO, che, sempre dalla lettura dell’intestazion e della sentenza impugnata, era quello presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio.
Nonostante l’avvenuta comunicazione presso l’indirizzo pec del detto avvocato, l’appellante non ha però provveduto nel termine dato alla notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione d’udienza, così che stante la mancata comparizione RAGIONE_SOCIALE parti all’udienza fissata per il giorno 11 maggio 2021, all’esito del rinvio ex art. 309 c.p.c., alla successiva udienza del 15 giugno 2021, la Corte, nel ritenere infondata la richiesta di rimessione in termini, ha deciso la causa nel senso dell’improcedibilità, proprio per effetto della mancata notificazione alla controparte del ricorso in appello e del decreto di cui all’art. 435 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. S.U. n . 20604/2008, a mente della quale, nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito -alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111, secondo comma, Cost. – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.; conf. Cass. n. 9597/2011; Cass. n. 6159/2018).
La tesi del ricorrente è però nel senso che nella fattispecie la comunicazione sarebbe stata irritualmente effettuata ad uno solo dei due difensori, di cui era stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, giustificandosi quindi la mancata notificazione di ricorso e decreto quale conseguenza di un errore
addebitabile alla stessa Cancelleria, rendendo quindi non imputabile l’omissione che ha poi determinato la declaratoria di improcedibilità del gravame.
La deduzione è però del tutto priva di fondamento.
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge, fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori.
Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti (Cass. S.U. n. 12924/2014; in termini sulla irrilevanza verso l’ufficio della natura congiuntiva o meno del mandato conferito ad una pluralità di difensori, Cass. n. 4933/2014, secondo cui ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, nonché Cass. n. 20626/2017, che ha reputato sufficiente la notificazione dell’atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l’onere di informazione del codifensore).
Nella specie, non risulta nemmeno specificato che il mandato fosse congiuntivo, in contrasto con quanto invece riportato nell’epigrafe della sentenza di appello, il che conforta la conclusione che non è affetta da invalidità la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo (Cass. n. n. 11344/2004, ed ancor prima Cass. n. 1311/1975, che, proprio in riferimento alla comunicazione di cancelleria, ha affermato che qualora la parte abbia nominato due procuratori, ciascuno di essi e legittimato a ricevere le comunicazioni e notificazioni in corso di causa, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza di regolamento di competenza, è valida la comunicazione della sentenza (dichiarativa della competenza) effettuata ad uno soltanto dei procuratori costituiti, dovendosi quindi dichiarare inammissibile, perché tardivo, il ricorso per regolamento proposto oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza in tal modo effettuata).
Né può deporre a favore della tesi del ricorrente quanto invece sostenuto da Cass. n. 2942/2019, secondo cui, in tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell’atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all’indirizzo PEC di altro difensore, in quanto, anche a voler superare la compatibilità di tale orientamento con i principi sopra richiamati, nella fattispecie è lo stesso ricorrente che non riferisce di tale scelta di carattere
esclusivo, assumendo piuttosto che fossero stati individuati come domicili digitali gli indirizzi pec sia d ell’AVV_NOTAIO che dell’AVV_NOTAIO.
L’infondatezza del primo motivo coinvolge nella medesima sorte anche il secondo che, quanto alla richiesta di rimessione in termini, appare necessariamente correlato al presupposto della fondatezza della tesi posta a sostegno del primo motivo, poiché solo in tale ipotesi sarebbe ravvisabile la sussistenza di una causa non imputabile alla parte che abbia giustificato l’omissione della notifica.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi dell’art. 13, co . 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022