Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26713 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5451/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO CAMPOBASSO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistenti – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 326/2020, depositata il 16/07/2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; le conclusioni rese dal Sostituto Procuratore Generale nella udite persona del dott. NOME COGNOME;
udita la discussione orale dell’avvocato NOME COGNOME, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME per parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
In data 06.06.2018 la Polizia Stradale di Campobasso fermava NOME COGNOME, contestandogli la violazione dell’art. 173 del codice della strada e irrogandogli la sanzione pecuniaria di €. 161,00.
Avverso il suddetto verbale di contestazione COGNOME presentava opposizione al Giudice di Pace di Campobasso che, con sentenza n. 429/2018 depositata in data 28/02/2019, accoglieva il ricorso, annullava il verbale opposto e compensava le spese di lite.
In data 04.11.2019, la Prefettura di Campobasso notificava all’avvocato del ricorrente costituito in primo grado (AVV_NOTAIO) l’atto di appello a vverso la predetta sentenza del giudice di prime cure , notificando il decreto di fissazione dell’udienza per il giorno 26.02.2020, indicata in epigrafe con la dicitura «Decreto di fissazione udienza per richiesta di sospensiva», e indicando come NUMERO_DOCUMENTO; udienza in riferimento alla quale l’odierno ricorrente non si costituiva.
Con sentenza n. 326/2020, pubblicata il 16/07/2020, il Tribunale di Campobasso, dichiarata la contumacia di COGNOME, accoglieva l’appello della Prefettura e in riforma la sentenza del Giudice di Pace, rigettava l’opposizione al verbale di contravvenzione, condannando il COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza il COGNOME proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza notificare controricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale si è espresso nel senso del rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 101 cod. proc. civ., 156 cod. proc. civ., art. 360 n. 4) cod. proc. civ. -Nullità della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 326/2020 per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa -Inesistenza della notificazione dell’atto di appello e del decreto di fissazione udienza Nullità degli atti del giudizio RG n. 2078/2019 del Tribunale di Campobasso -Improcedibilità dell’Appello.
La parte ricorrente censura la sentenza di appello deducendone la nullità a séguito della mancata notifica dell’atto di appello elevato dall’UTG e del Decreto di fissazione dell’udienza del merito, con conseguente nullità degli atti del giudizio di gravame per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
L’Avvocatura dello Stato, infatti, in data 04.11.2019 non ha notificato il decreto di fissazione dell’udienza per la fase di merito, bensì il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza per la sola fase sospensiva, processualmente ben distinta da quella di merito; ricorso incardinato dal Tribunale di Campobasso nel sub -procedimento cautelare NUMERO_DOCUMENTO-1. A tale sub -procedimento COGNOME legittimamente ha ritenuto non costituirsi né comparire, trattandosi di fase cautelare. Mancando la notifica degli atti introduttivi, il giudizio di merito (RG 2078/2019) è stato definito in via illegittima. A riguardo, il ricorrente evidenzia che al caso in questione si applica il rito del lavoro, ex art. 434 cod. proc. civ.: la giurisprudenza della Corte di cassazione si è consolidata nel senso che l’omessa e/o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell’appello, non essendo consentito al giudice assegnare all’appellante ex art. 421 cod. proc. civ. (alla stregua di un’interpretazione
costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo, ex ART. 111, comma 2, Cost.), un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica, a norma dell’art. 291 cod. proc. civ. Conclude il ricorrente che gli atti del giudizio in esame e la relativa sentenza di appello sono, pertanto, affetti da nullità insanabile, con la conseguenza che anche il ricorso presentato dalla prefettura in appello dovrà essere dichiarato improcedibile.
1.1. Il motivo merita accoglimento.
È utile premettere che , ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo».
L ‘art. 435, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa in virtù del rinvio operato dal richiamato art. 7, d.lgs. 150/2011 cit., fa specifico onere all’appellante di notificare all’appellato , nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, ricorso e decreto di fissazione dell’udienza .
Sul punto questa Corte, a partire dalla pronuncia a Sezioni unite n. 20604 del 2008, ha precisato che l’appello, nel rito del lavoro, anche se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, aggiungendo che nemmeno è consentito al giudice fissare all’appellante un termine perentorio per provvedere alla sua notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ. (v. Cass. S.U. 30 luglio 2008, n. 20604, conf. da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8341 del 2023; Cass. n. 27079 del 2020; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19083 del 18/07/2018, Rv. 649967 -01; Cass. Sez. L, Sentenza n.
19191 del 28/09/2016, Rv. 641376 -01; Cass. 13 maggio 2014, n. 10304; Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 26 aprile 2012, n. 6509).
1.2. Tanto premesso, nel caso che ci occupa il vizio della notificazione omessa o inesistente è stato determinato dall’errore materiale contenuto nel decreto del Tribunale di Campobasso di fissazione dell’udienza, ove il riferimento all’udienza per richiesta di sospensiva, unitamente a ll’indicazione di un NUMERO_DOCUMENTO) che incardina l’udienza in un sub -procedimento, fa sì che sussistano le condizioni per l’applicazione del principio -dominante nelle decisioni di questa Corte -della tutela dell’affidamento e dell’apparenza processuale in favore del ricorrente.
Principio applicato – a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, ma anche in omaggio alla difesa dell’economia processuale e del giusto processo – in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato ( ex plurimis : Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21.06.2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23.10.2020; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13.02.2015 -Rv. 634382 -01; Cass. Sez. U, n. 390 dell’11.01.2011).
Diversamente argomentando si farebbe ricadere sull’appellato l’errore commesso dal giudice e non emendato dalla parte notificante (Avvocatura Distrettuale dello Stato), pure avvertita dell’incomprensibilità della notificazione dalla parte destinataria del decreto di fissazione dell’udienza per la sospensiva, nel tentativo di pervenire ad una composizione bonaria.
Risulta dalla corrispondenza in atti, infatti, che con nota del 16.02.2021 (riscontrata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota del 23.01.2021), il ricorrente lamentava la mancata notifica del ricorso di gravame e del decreto i fissazione dell’udienza di merito e, di contro, l’attivazione di un sub -procedimento cautelare -attraverso la notifica dell’udienza di sospensiva in data 04.11.2019, effettuata dall’Avvocatura Distrettuale presso l’indirizzo del difensore costituito in primo grado -definito con «non luogo a provvedere».
In definitiva, in accoglimento del ricorso, rilevata l’improcedibilità dell’appello, il Collegio cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. ricorrendo un’ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (cfr. Cass. n. 2532/1971; Cass. n. 6369/2017).
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata stante l’improcedibilità dell’appello ;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate, per il giudizio di appello, in complessivi €. 360,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CAP e, per il presente giudizio di legittimità, in complessivi €. 360,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere Relatore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME