Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17676 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12415/2021 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME ANNUNZIATA, NOME COGNOME COGNOMENOME COGNOME COGNOMENOMECOGNOME COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME COGNOMENOME
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3769/2020 depositata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, la sig.ra NOME COGNOME impugnava la sentenza n. 3569/2016 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale erano state rigettate le domande di simulazione e revocatoria aventi ad oggetto l’atto di compravendita immobiliare del 25 novembre 1999, stipulato da NOME COGNOME e NOME COGNOME in favore dei figli NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME.
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 30 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli riservava la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c., e segnalava alle parti la possibile declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., in difetto di prova, in modalità telematica, dell’avvenuta notifica dell’atto di appello.
In data 1° luglio 2020, l’appellante depositava il file telematico attestante l’effettuazione della notifica.
Con sentenza n. 3769/2020, depositata il 5 novembre 2020, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., rilevando che: a) la prova della notifica dell’atto di appello non risultava ritualmente e tempestivamente fornita; b) l’appellante si era costituita in forma analogica, mediante deposito cartaceo del fascicolo contenente l’atto di appello, la relata e le ricevute PEC di accettazione e
consegna, sprovviste di attestazione di conformità; c) all’atto della costituzione non erano stati depositati i file telematici originali della notifica via PEC, né tale adempimento era stato effettuato entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
COGNOME e i COGNOME resistono con controricorso , illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, articolato in due censure, la ricorrente denunzia la ‘violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 350 e 347 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5 c.p.c.
Lamenta che l’iscrizione a ruolo della causa d’appello è avvenuta non già il 5 settembre 2017, come erroneamente indicato dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza impugnata bensì in data 5 maggio 2017, come desumibile dal timbro di deposito apposto dalla cancelleria sul fascicolo cartaceo.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che ex art. 350 c.p.c. è proprio in sede di prima udienza di trattazione che il giudice ha il potere-dovere di verificare la regolarità della notificazione dell’atto di appello nonché la tempestività della costituzione dell’appellante , laddove a ll’udienza del 3 ottobre 2017 (cui il procedimento era stato rinviato d’ufficio dalla precedente udienza del 29 settembre 2017) è stato nella specie da essa omessa ogni verifica in ordine alla ritualità della notifica e alla regolarità della costituzione dell’appellante.
Lamenta essergli stato a tale stregua impedito di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c., così da completare tempestivamente l’adempimento richiesto in modalità telematica.
Si duole che l’omissione da parte della corte di merito di siffatto controllo ha nella specie determinato la violazione a suo danno del principio del giusto processo e del contraddittorio.
Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente affermato che la costituzione delle controparti non fosse idonea a fornire elementi utili per accertare la tempestività della costituzione dell’appellante , laddove la costituzione telematica delle controparti -le quali hanno depositato in via telematica l’atto di appello ricevuto – consente di ricostruire con certezza la data della notifica, atteso che dall’esame del fascicolo informatico è agevole verificare: sia il codice identificativo univoco del messaggio PEC contenente l’atto notificato; la data di apposizione della firma digitale del notificante, risalente al 27 aprile 2017; sia la tracciabilità della certificazione del gestore PEC e del certificato di firma del notificante.
Lamenta che tale documentazione, prodotta in formato sia cartaceo che digitale, risulta idonea a comprovare la regolarità e tempestività della notifica dell’atto di appello, nonché a superare ogni dubbio circa la ritualità della costituzione in giudizio della parte appellante.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
La questione riguarda la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per il mancato deposito telematico della prova della notifica dell’atto di impugnazione entro i termini previsti.
L’art. 348, 1° comma, c.p.c. stabilisce che l’appello è improcedibile se, entro il termine di costituzione, non viene depositata la prova della relativa notificazione.
Questa Corte ha avuto più volte modo di porre in rilievo che l’ improcedibilità non opera peraltro in modo automatico, ma deve essere valutata alla luce dei principi di conservazione degli atti e di sanabilità del vizio e di tutela giurisdizionale (Cass. S.U. n. 8312/2019; Cass. n. 1063/2018; Cass. n. 19984/2023; Cass. n. 6583/2024).
Inoltre, in caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, poiché il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendo privilegiarsi il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Cass. n. 6583/2024).
I l giudice, prima di dichiarare l’improcedibilità, è invero tenuto a verificare se il deposito tardivo della prova della notifica abbia comunque garantito il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti , sicché l’i mprocedibilità non può essere dichiarata in modo automatico e meccanico, essendo al riguardo necessaria una valutazione caso per caso.
Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ritenendo che la parte appellante COGNOME non abbia fornito tempestivamente la prova della notificazione dell’atto introduttivo alle controparti e, con essa, della propria tempestiva costituzione in giudizio.
Infatti, dopo aver affermato:
– che <>;
che <>, sicché <>;
che <>;
il giudice dell’appello è pervenuto invero ad affermare che <>.
Orbene, siffatta conclusione si appalesa invero erronea.
Va al riguardo osservato che il sistema del deposito telematico dell’atto notificato (nei formati eml o msg ) va invero inteso come strumento volto a facilitare, e non già a comprimere mediante interpretazioni eccessivamente formalistiche e cavillose , l’esercizio del diritto di difesa.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito si è invero discostata dal principio affermato da questa Corte secondo cui ‘ In caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla
luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (v., da ultimo, Cass. n. 6583/2024, ove si è ravvisata l’ insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell’appello nell’ipotesi in cui l’appellante, all’atto della costituzione in modalità analogica, ha depositato le copie analogiche dell’atto di appello con le relate di notifica unitamente all’attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici).
6. Attesa la fondatezza nei suindicati termini del motivo, il ricorso va pertanto accolto e dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza