Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17503 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17571/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore, e RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Napoli n. 1308/2022, pubblicata in data 30 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
maggio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda avanzata dal Curatore del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e dichiarava la nullità del contratto di compravendita del 18 aprile 2014, stipulato dalla società fallita in bonis e NOME COGNOME, avente ad oggetto la compravendita di un immobile, sito in Castel Volturno , INDIRIZZO INDIRIZZO e dichiarava assorbite le altre domande proposte in via subordinata; accoglieva altresì la domanda di risarcimento dei danni, condannando il convenuto a corrispondere, in favore del Fallimento, la somma di euro 16.972,46, oltre interessi.
La Corte d’appello di Napoli, investita del gravame proposto da NOME COGNOME, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello .
Ha, in sintesi, osservato che: -il procuratore de ll’ appellante aveva notificato l’appello tramite p.e.c., costituendosi poi in giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici (cd. nativi digitali), ossia la citazione in appello, la relazione di notificazione, le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica, munite di attestazione di conformità agli originali, senza tuttavia provvedere a depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti, al fine di fornire la prova della tempestività della costituzione; -tale prova non poteva essere ricavata nemmeno dal comportamento della Curatela, che pure si era costituita secondo le modalità cartacee, ma non aveva depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti; -solo in data 25 maggio 2021, quando la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la difesa de ll’ appellante aveva depositato
telematicamente i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di consegna con la prova della notifica.
Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 2016 e ritenendo che dovessero essere coordinati con le disposizioni riguardanti le notificazioni in forma telematica, la Corte territoriale è pervenuta ad affermare l’improcedibilità dell’appello, sul rilievo che la prova della notificazione mediante p.e.c. della citazione introduttiva del giudizio d’appello doveva essere fornita entro l’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ. con modalità telematiche, aggiungendo che non si trattava di mera inosservanza delle forme della costituzione, posto che l’omessa produzione dei documenti in formato digitale impediva di esaminare l’atto consegnato e, quindi, di effettuare i dovuti controlli previsti dall’art. 350 cod. proc. civ. ; ha precisato, altresì, che in ogni caso la nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 cod. proc. civ. poteva essere sanata, anche su rilievo del giudice, solo entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 cod. proc. civ., mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, o nel caso in cui l’appellato si fosse costituito senza contestare la conformità della copia all’originale , sempreché dagli atti emergesse il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 cod. proc. civ.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con un unico motivo.
La Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l ‘unico motivo il ricorrente denunzia ‹‹ Violazione e falsa
applicazione degli artt. 347, primo comma, 165, 348 primo comma, e 156 cod. proc. civ., dell’art. 9 , comma 1bis e 1ter legge n. 53/1994, introdotto dalla legge n. 228/2012, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› , per avere la Corte d’appello dichiarato l’improcedibilità del gravame.
Evidenzia, in punto di fatto, che: solo a seguito del deposito telematico delle ricevute di consegna ed accettazione del messaggio p.e.c. contenente la notifica dell’appello alle controparti, in formato . eml, la Corte territoriale aveva sollevato la questione di improcedibilità; la Curatela del Fallimento, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, aveva dichiarato espressamente di avere ricevuto la notifica dell’appello in data 23 settembre 2019 , senza sollevare alcuna contestazione in merito alla conformità all’originale , attestata dal procuratore costituito, della copia dell’atto di appello, della p.e.c. inviata e delle ricevute di accettazione e consegna depositate con modalità cartacee. Rappresenta, inoltre, che la violazione delle forme digitali non integra causa di inesistenza della notifica, ma una nullità della stessa, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza delle forme prescritte dall’art. 165 cod. proc. civ. e dall’art. 9, commi 1 -bis e 1ter , legge 21 gennaio 1994, n. 53, dovrebbe comunque ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo per effetto del comportamento adottato dalla appellata in sede di costituzione in giudizio.
A supporto della doglianza invoca la sentenza delle Sezioni Unite n. 22438/2018, che ha espressamente escluso la sanzione dell’improcedibilità nel caso di ricorso notificato a mezzo p .e.c. come originale telematico e depositato in copia analogica priva di attestazione di conformità o con attestazione priva della sottoscrizione autografa (unitamente alle copie dei messaggi p.e.c., della relata di notifica e della procura) nell’ipotesi in cui il
contro
ricorrente, pur se costituitosi tardivamente, abbia depositato copia analogica, o anche nell’ipotesi in cui si verifichi il mancato disconoscimento, da parte del controricorrente destinatario della notificazione, della conformità della copia analogica all’originale telematico, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005, art. 23, comma 2.
Evidenzia pure che la sentenza delle Sezioni Unite è richiamata dalla Corte d’appe l lo, che tuttavia ne ha escluso l’applicabilità in ragione dell’obbligo di deposito telematico degli atti sussistente in capo alle parti nel giudizio di appello.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, già con la pronuncia n. 16598/2016, scrutinando la questione degli effetti connessi all’inottemperanza, nel termine dell’art. 347, primo comma, cod. proc. civ., dell’obbligo di depositare l’originale dell’atto di citazione notificato alla controparte allorché l’appellante si sia costituito a mezzo della cd. “velina”, hanno enunciato i seguenti principi di diritto (ribaditi anche in più recenti arresti, Cass., sez. 6 -1, 15/11/2022, n. 33601; Cass., sez. 2, 21/06/2023, n. 17711; Cass., sez. 3, 12/03/2024, n. 6583), che il Collegio ritiene possano trovare applicazione anche in relazione al caso in discussione:
«la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme … ne deriva che le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell’inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell’operatività del principio della sanatoria per l’eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso»; 2) «le conseguenze di una
costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme evocate nell’art. 347, comma 1, c.p.c. essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all’art. 156 c.p.c. e segg., e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l’esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire»; 3) «qualora l’appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale notificatogli, poiché l’esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell’appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell’appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originale risulta sanata».
2.2. Nella specie, l’odierno ricorrente, allora appellante, dopo avere notificato l’atto di impugnazione a mezzo p.e.c., all’atto della costituzione in giudizio ha depositato copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici, ed in particolare della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica; emerge, pure, dalla comparsa di costituzione depositata dall’allora appellata, che la Curatela del RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio senza sollevare alcuna contestazione circa la ritualità della costituzione de ll’ appellante ed anzi espressamente dichiarando la data di notifica dell’atto di appello.
Da tali premesse la Corte d’appello non avrebbe potuto far derivare le conseguenze esiziali da essa argomentate, da un lato, perché l’improcedibilità si produce solo nel caso di costituzione fuori termine e non di inosservanza delle forme della costituzione,
dall’altro, perché, trattandosi di vizio di forma, la nullità che ne consegue risulta sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellato senza che questo eccepisca nulla riguardo al vizio formale inficiante la costituzione dell’appellante.
2.3. La contraria soluzione adottata dai giudici di appello, ancorché possa trovare innesco nella considerazione che nel regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, quale è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti debbano essere depositati telematicamente, si discosta anche dai successivi principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8312/2019, che, riprendendo argomentazioni svolte dalle precedenti Sezioni Unite n. 22438/2018, sottolineano in linea generale l’esigenza di pervenire ad un’interpretazione maggiormente improntata a salvaguardare il “diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.) ‘.
Con tali pronunce le Sezioni Unite hanno inteso evitare qualunque vulnus agli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost., i quali concorrono ad attribuire il massimo rilievo all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento del principale scopo del processo, tendente ad una decisione di merito (Cass., sez. U, 11/07/2011, n. 15144).
Nel chiaro intento di privilegiare il principio di ‹‹ strumentalità delle forme ›› processuali senza vuoti formalismi, le Sezioni Unite hanno sottolineato come le argomentazioni poste a sostegno della tradizionale giurisprudenza di legittimità in materia di procedibilità del ricorso si siano formate “in ambiente di ricorso analogico”, sicché non sono del tutto compatibili “in ambiente di ricorso nativo digitale”. Partendo da tale constatazione, nella sentenza n. 24438 del 2018 sopra citata, hanno desunto che, per quel che concerne la procedibilità del ricorso, è necessario un adattamento delle regole
applicabili, onde evitare che l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità, sulla base dei principi tradizionali nati “in ambiente di ricorso analogico”, risulti irragionevole o sproporzionata nel diverso “ambiente digitale”.
Sulla base di tali considerazioni hanno, quindi, chiarito che ‹‹ il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1ter legge n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli›› .
In tale quadro, le Sezioni Unite hanno inteso contemperare la radicalità della sanzione dell’improcedibilità con una interpretazione che, allo scopo di trovare un punto di equilibrio, tenga conto del comportamento concludente della parte destinataria della notificazione, che, essendo in possesso dell’originale dell’atto in formato digitale, è in grado di valutare la conformità alla copia analogica, in tal modo ponendo a carico di quest’ultima la facoltà di disconoscerla.
Di tali principi, ai quali si è uniformata anche la giurisprudenza successiva di questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 3, 12/03/2024, n. 6583), la corte territoriale non ha fatto invero corretta applicazione nell’impugnata sentenza.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’ Appello di Napoli, che in diversa composizione dovrà
procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi sopra indicati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione