Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6404/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore generale, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura su foglio separato in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , non in proprio ma in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in virtù di procura per atto a rogito
AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE del 20 febbraio 2019, in persona dell’AVV_NOTAIO, nella qualità di responsabile di servizio di capogruppo bancaria con funzione (recupero crediti) della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., munito dei necessari poteri giusti atto di conferimento di procura speciale per ruoli a rogito AVV_NOTAIO, in RAGIONE_SOCIALE del 12 maggio 2014, e attestato di ruolo del 14 gennaio 2020 con livello di procura C5 e scadenza 14 gennaio 2021, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE e, per essa, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
E
RAGIONE_SOCIALE, con unico socio, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 3686/2019, depositata in data 2 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/6/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, depositava il 16/2/2016 ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 16.624.222,33, premettendo di essere cessionaria, in virtù di atto del 9/2/2007, dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, evidenziava che il credito era così costituito:1) euro 3.131.722,52, per crediti descritti all’art. 13 dell’atto di cessione e scaduti al 9 febbraio 2007, per prestazioni relative ai mesi ottobre 2006, novembre 2006, dicembre 2006 e sino al 4/1/2007; 2) euro 13.492.499,81, per crediti scaduti successivamente alla data dell’atto di cessione, per prestazioni relative ai mesi gennaio 2007, febbraio 2007, marzo 2007, aprile 2007, maggio 2007, giugno 2007, settembre 2007, ottobre 2007, novembre 2007, dicembre 2007 e sino all’8/1/2008.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE emetteva decreto ingiuntivo per la somma richiesta in data 22/2/2016.
1.1. Tuttavia, la banca in precedenza aveva presentato due analoghi ricorsi, sempre per gli anni 2006 e 2007, il 12/2/2008 dinanzi al tribunale di RAGIONE_SOCIALE e, a fronte delle opposizioni della RAGIONE_SOCIALE, il tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato la propria incompetenza per essere competente il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenze, rispettivamente, n. 90 e 107 del 16/2/2011.
1.2. La banca aveva dunque riassunto i giudizi dinanzi al tribunale di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la parcellizzazione del credito. Tale eccezione era stata accolta dal tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato l’improponibilità delle rispettive domande con sentenze non impugnate.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE con riferimento al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale il 22/2/2016,
Si costituiva MPS RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) il 19/9/2016, quindi il giorno prima dell’udienza fissata per il 29 2016, e la RAGIONE_SOCIALE eccepiva la mancata tempestiva contestazione dei fatti dedotti nell’atto di opposizione, e risultanti dalla documentazione RAGIONE_SOCIALEgata.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 22/5/2018:1) revocava il decreto ingiuntivo; 2) condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 10.047.134,50.
RAGIONE_SOCIALE notificava l’appello il 24/12/2018 « a mezzo del servizio postale » e « via pec » alla MPS, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’appellante, il 3/1/2019, quindi entro i 10 giorni previsti dall’art. 347 c.p.c., che richiama l’art. 165 c.p.c., iscriveva « a ruolo cartaceamente la causa (R.G. n. 16/2019) », « RAGIONE_SOCIALEgando originale dell’atto di appello notificato via posta con la ricevuta di spedizione, tenuto conto che la ricevuta di consegna non era stata ancora restituita ».
Il 15/4/2019 si costituiva in giudizio telematicamente RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, che aveva acquistato pro soluto il credito di RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di cartolarizzazione, « depositando, tra l’altro, telematicamente, copia dell’atto di appello notificato per posta ». Tale società depositava anche cartaceamente l’originale « dell’atto di appello ricevuto per posta anche con la busta ».
Il 7/5/2019, RAGIONE_SOCIALE ore 10.00, la RAGIONE_SOCIALE depositava l’originale della ricevuta di notifica postale dell’atto di appello, tenendo conto che « RAGIONE_SOCIALE, non si era costituita ». Tale adempimento veniva « effettuato anche telematicamente ».
Tuttavia, all’udienza del 7/5/2019 la Corte d’appello riservava la causa in decisione concedendo i termini per le comparse conclusionali, ritualmente depositate dalla RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALEgava anche « le ricevute pec della notifica dell’atto di appello ».
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 2/7/2019, dichiarava la contumacia della RAGIONE_SOCIALE, nonché l’improponibilità dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, oltre alla inammissibilità « la costituzione della RAGIONE_SOCIALE ».
In particolare, la Corte d’appello evidenziava che la RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto la causa a ruolo il 3/1/2019, depositando copia dell’atto di appello, « di cui aveva chiesto la notifica mediante servizio postale, senza provvedere a depositare l’originale dell’avviso di ricevimento, evidentemente perché ancora non restituitogli ».
Il difensore della RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto un termine per depositare telematicamente la prova della notifica dell’atto di appello, ma tale termine non gli era stato concesso.
La RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto superare la mancata osservanza delle forme di cui all’art. 165 c.p.c., solo fino all’udienza di comparizione, mediante il deposito, in quella sede, dell’originale dell’atto di appello, vale a dire l’atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, « sul quale quest’ultimo ha scritto, ai sensi dell’art. 148 c.p.c., la relazione di notificazione e che ha restituito ».
Tra l’altro l’appellato non si era costituito, mentre l’intervento della NOME COGNOME era inammissibile. Peraltro, quest’ultima si era costituita « telematicamente senza depositare con le stesse modalità l’originale dell’atto notificato con la prova della data della sua avvenuta notificazione ».
Non vi era la prova della titolarità del credito dedotto, non essendo stato depositato « il contenuto del predetto sito internet ».
La Corte territoriale aggiungeva che il deposito dell’originale dell’atto di appello notificato poteva avvenire solo con modalità telematiche, « così disponendo l’art. 16 bis del decreto-legge n. 179 del 2012 per gli atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio ».
Era dunque inammissibile « la produzione cartacea dei documenti, in particolare delle ricevuta di avvenuta notifica inserite nel fascicolo di parte appellante lo stesso giorno dell’udienza del 7/5/2019, con la conseguenza che l’udienza di trattazione si è conclusa senza che sia stato ritualmente effettuato l’adempimento necessario di impedire la sanzione processuale di cui all’art. 347 c.p.c. ».
Del pari tardivo era stato poi « il deposito telematico delle stesse ricevute effettuato per via telematica in data 7/5/2019 RAGIONE_SOCIALE 12,30, ovvero dopo che l’udienza di trattazione si era conclusa e la causa era stata riservata in decisione ».
Il giudice d’appello aggiungeva « Solo per completezza » che l’appello era comunque infondato, in quanto:1) in relazione alla dedotta parcellizzazione del credito, la sentenza di improponibilità delle domande « costituisce una pronuncia in rito che non preclude la riproponibilità delle domande in forma non frazionata »; 2) in relazione alla omessa notifica della cessione del credito alla p.a., ai sensi dell’art. 69, comma 1, del regio decreto n. 2440 del 1923, tale adempimento era previsto solo per le amministrazioni statali, non era applicabile nei confronti delle aziende sanitarie locali; 3) la presenza del contratto scritto per l’anno 2007 era stata rilevata dal tribunale; 4) era onere della RAGIONE_SOCIALE dimostrare il superamento del tetto di spesa, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa creditoria.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non in nome proprio ma in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la « nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115,116,132, 2º comma, n. 4, c.p.c., e 118 disposizione di attuazione c.p.c., nonché degli articoli 165,347,348 e 350 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con motivazione illogica, contraddittoria e, comunque, erronea, dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, nonostante la costituzione dell’appellante sia avvenuta nel rispetto del termine di 10 giorni dalla notifica del gravame, mediante deposito dell’originale dell’atto di appello e della ricevuta postale di spedizione del plico raccomandato con cui è stata effettuata la notifica del gravame, per il solo fatto che mancava la ricevuta postale di consegna del gravame all’appellata, depositata nel corso della prima udienza, sia cartaceamente, che telematicamente, dopo che l’ente aveva chiesto termine per eseguire tale adempimento che, tuttavia, non è stato concesso dal RAGIONE_SOCIALE partenopeo, anche se la cessionaria del credito vantato dall’appellata si era costituita tempestivamente senza nulla eccepire al riguardo, anzi depositando, sia telematicamente, che cartaceamente, l’appello ricevuto che, dunque, era nella disponibilità del giudice di 2º grado ».
In realtà, per la ricorrente, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE sarebbe incorsa in errore, dichiarando l’improcedibilità dell’appello della RAGIONE_SOCIALE, «nonostante la costituzione dell’appellante sia avvenuta, nel rispetto del termine di 10 giorni dalla notifica del gravame, cartaceamente depositando l’originale dell’atto di appello e della ricevuta postale di spedizione del plico raccomandato con cui è stata eseguita la notifica del gravame».
Per la Corte territoriale era dirimente la circostanza che « mancava la ricevuta postale di consegna dell’atto all’appellata », che però era stata « depositata nel corso della prima udienza, sia cartaceamente, che telematicamente, dopo che l’appellante aveva chiesto termine per eseguire tale adempimento che, tuttavia, non è stato concesso, anche se l’intervenuta aveva depositato, sia telematicamente, che cartaceamente, l’appello ricevuto che, dunque, era nella disponibilità del RAGIONE_SOCIALE ».
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE non aveva depositato la fotocopia dell’originale dell’atto d’appello (la « velina »), ma l’originale dello stesso, sin dalla costituzione in giudizio, avvenuta il 3/1/2019.
La notifica era stata effettuata, infatti, ai sensi dell’art. 3bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con utilizzazione dell’originale dell’atto di appello e non della sua fotocopia.
Mancava esclusivamente « la ricevuta postale di consegna del plico raccomandato con cui era stato notificato il gravame alla controparte ».
Il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto ordinare alla RAGIONE_SOCIALE la rinnovazione della citazione di appello RAGIONE_SOCIALE « o meglio, accogliere la richiesta del procuratore presente in udienza di rinviare la causa per consentire il deposito della ricevuta postale di consegna del plico raccomandato ».
La Corte d’appello, peraltro, non ha tenuto conto che RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, « si è costituita tempestivamente in secondo grado, senza nulla eccepire nella comparsa di costituzione in merito all’improcedibilità dell’appello in ordine alla sua tempestiva notificazione o alla rituale costituzione dell’appellante, peraltro depositando l’atto di appello, non solo telematicamente, ma anche cartaceamente (invero, nella produzione della predetta società, vi era l’originale dell’atto di appello ricevuto da RAGIONE_SOCIALE con la busta che lo conteneva) ».
La mera irregolarità commessa dalla RAGIONE_SOCIALE per non aver depositato la ricevuta postale di consegna del plico raccomandato con cui era stata eseguita la notifica dell’appello prima dell’udienza del 7/5/2019 « era stata sanata dalla costituzione (a prescindere dalla sua ammissibilità o meno) di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, a cui RAGIONE_SOCIALE aveva consegnato l’atto di appello che aveva ricevuto insieme alla produzione di primo grado per consentire la costituzione in giudizio al suo posto ».
L’atto di appello, dunque, aveva raggiunto il suo scopo, tanto che era stato ricevuto da MPS che lo aveva consegnato alla cessionaria del credito, che a sua volta si era costituita in giudizio senza nulla eccepire in merito alla tempestività del gravame e alla ritualità dell’iscrizione a ruolo del gravame.
Poiché l’iscrizione a ruolo della causa non era avvenuta con modalità telematiche, ma con l’originale dell’atto d’appello notificato, doveva essere consentito anche il deposito cartaceo della ricevuta postale di consegna del plico raccomandato, con cui era stato notificato l’appello.
Notifica che peraltro era stata effettuata anche telematicamente, la stessa mattina della 7/5/2019. Era, peraltro, erronea l’affermazione della Corte d’appello per cui il deposito telematico della ricevuta di notifica sarebbe stato effettuato dopo dell’udienza di trattazione era conclusa e la causa era stata riservata in decisione.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della « nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115,116,132, 2º comma, n. 4, c.p.c., e 118 disposizione di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con motivazione insufficiente ed erronea, ritenuto infondato il secondo motivo di appello articolato dalla RAGIONE_SOCIALE per impugnare la decisione di primo grado laddove il
tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il secondo motivo di opposizione dedotto dall’ente con cui è stata eccepita l’improponibilità e/o l’inammissibilità dell’azione monitoria e, quindi, della domanda di MPS per parcellizzazione del relativo diritto di credito ».
Il giudice d’appello si è limitato ad affermare che « in relazione alla parcellizzazione del credito, in quanto la sentenza di improponibilità delle domande costituisce una pronuncia in rito che non preclude la riproponibilità delle domande in forma non frazionata ».
Per la ricorrente (che cita due pronunce della Cassazione: n. 23726 del 2007 e n. 15476 del 2008) « l’improponibilità investe ciascuna delle domande successive alla prima e consuma il diritto, il che equivale a dire che il diritto di credito parcellizzato si estingue », pur aggiungendo che « ciò non è stato espressamente affermato dalla RAGIONE_SOCIALE ».
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la « nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, 2º comma, n. 4, c.p.c., e 118 disposizione di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con motivazione insufficiente ed erronea, ritenuto infondato il terzo motivo di appello articolato dalla RAGIONE_SOCIALE per impugnare la decisione di primo grado laddove il tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il terzo motivo di opposizione dedotto dall’ente con cui è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69, regio decreto 2440/1923, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo il RAGIONE_SOCIALE partenopeo erroneamente ritenuto inapplicabile tale disciplina alla RAGIONE_SOCIALE, nonostante essa sia un’amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 1, 2º comma, d.lgs. n. 165/2001 ».
Il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare che l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che « per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale ».
4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della « nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115,116,132, 2º comma, n. 4, c.p.c., e 118 disposizione di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con motivazione insufficiente ed erronea, ritenuto infondato il quarto motivo di appello articolato dalla RAGIONE_SOCIALE per impugnare la decisione di primo grado laddove il tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il quarto motivo di opposizione dedotto dall’ente con cui è stato eccepito il mancato assolvimento da parte di RAGIONE_SOCIALE degli oneri probatori sulla stessa incombenti in merito alla sussistenza del rapporto di accreditamento tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla corretta esecuzione (sotto il profilo quali-quantitativo) da parte di quest’ultima delle prestazioni sanitarie da cui è scaturito il corrispettivo preteso in giudizio ».
La Corte d’appello si è limitata ad evidenziare che « in relazione alla affermata mancanza in atti del contratto scritto relativo all’anno 2007, che si rileva apodittica, per essere detto contratto stato rilevato come prodotto ed esaminato dal tribunale nel suo contenuto (vedasi anche doc. 14 in fascicolo di parte della banca); ed in relazione alla affermata mancanza di prova del credito, non avente l’ente mai dedotto di non aver ricevuto le fatture o di averle contestate; ed essendo il credito stato ritenuto sussistente anche dalla svolta CTU, come rilevato anche dal tribunale ».
In realtà, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente asserito che il contratto relativo all’anno 2007 era stato rilevato come
prodotto ed esaminato, in quanto il documento NUMERO_DOCUMENTO non contiene alcun contratto, ma semplicemente la « DGRC n. 517/2007 ».
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della « nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115,116,132, 2º comma, n. 4, c.p.c., e 118 disposizione di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con motivazione insufficiente ed erronea, ritenuto infondato il quinto motivo di appello articolato dalla RAGIONE_SOCIALE per impugnare la decisione di primo grado laddove il tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il quinto motivo di opposizione dedotto dall’ente con cui è stato eccepito il mancato assolvimento da parte di RAGIONE_SOCIALE degli oneri probatori sulla stessa incombenti in merito al mancato superamento da parte di COGNOME dei limiti imposti dalla normativa vigente (tetti di spesa) ».
I giudici d’appello avrebbero omesso di considerare che il tribunale aveva fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla relazione della CTU, senza neppure esaminare la documentazione depositata dall’RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, la RAGIONE_SOCIALE ha contestato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia le irregolarità riscontrate in sede di verifica della prestazione, sia gli importi non riconosciuti per applicazione della RTU necessaria al rispetto del limite di spesa.
Il primo motivo è fondato, con la dichiarazione di inammissibilità dei restanti.
6.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che la Asl appellante, pacificamente, in base agli atti di causa, ha provveduto a spedire l’atto di appello nei confronti della banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., non in proprio, ma in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in data 24/12/2018.
Pertanto, ai sensi dell’art. 347 c.p.c. « la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale », con l’espresso rinvio all’art. 165 c.p.c., per il quale « l’attore, entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo; e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, procura e documenti offerta in comunicazione ».
L’art. 348 c.p.c., poi, sancisce che « l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini ».
L’improcedibilità dell’appello si verifica, dunque, quando difettano determinate attività delle parti successive alla propulsione dell’appello ed espressamente richiesti dalla legge.
Si tratta dell’omissione di atti di impulso necessari, richiesti alla parte appellante perché il giudizio abbia il suo corso. Le ipotesi di improcedibilità, che hanno carattere sanzionatorio, sono testuali e tassative, e quindi insuscettibili di ampliamento analogico.
6.2. Tali disposizioni devono, però, fare i conti con il processo telematico.
In particolare, l’art. 16bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, sia pure in misura graduale.
Pertanto, nella prima stesura della norma, in vigore dal 1° gennaio 2013 al 24 giugno 2014 l’art. 16bis , comma 1, del decretolegge n. 179 del 2012 prevedeva che « alvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti
da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ».
L’innovazione rilevante si è avuta a decorrere dal 19 agosto 2014 con l’introduzione dell’art. 16bis del decreto-legge n. 179 del 2012, il comma 9-ter, per il quale « a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili innanzi alla Corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti informatici ».
Successivamente, a decorrere dal 21 agosto 2015, si è previsto, nel comma 1bis , dell’art. 16bis , del decreto-legge n. 179 del 2012 che « nell’ambito dei procedimenti civili e a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi RAGIONE_SOCIALE corti d’appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrano in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità ».
6.3. Ciò implica che alla data di notifica dell’appello del 24/12/2018 era consentito all’appellante di procedere alla notifica dell’appello, sia in modalità cartacea, sia in modalità telematica.
Inizialmente, infatti, il processo telematico si applicava esclusivamente al deposito degli atti processuali delle parti « precedentemente costituite », e quindi solo per il periodo successivo alla costituzione in giudizio, mentre, successivamente, come
indicato, il processo telematico concerneva anche gli atti relativi alla costituzione in giudizio.
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE ha effettuato la notifica cartacea depositando l’originale dell’atto d’appello notificato via posta con la ricevuta di spedizione.
Allo stesso tempo, però, ha provveduto anche alla spedizione telematica dell’atto d’appello (pagina 8 del ricorso per cassazione « la RAGIONE_SOCIALE ha notificato, a mezzo del servizio postale e via pec, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. , atto di appello) ».
L’iscrizione a ruolo è stata compiuta solo con modalità cartacea, come del resto afferma la Corte d’appello che fa riferimento, però, alla « copia notificata dell’appello » (« l’appellante ha iscritto la causa a ruolo il 3/1/2019 depositando copia dell’atto di appello, di cui aveva chiesto la notifica mediante il servizio postale, senza provvedere a depositare l’originale dell’avviso di ricevimento, evidentemente perché ancora non restituitogli »).
7. Altro elemento dirimente della fattispecie processuale è rappresentato, oltre che dalla contumacia della RAGIONE_SOCIALE, anche dalla avvenuta costituzione telematica della RAGIONE_SOCIALE, e per essa della mandataria RAGIONE_SOCIALE (Corte appello « considerato che l’appellato non si è costituito, che l’intervento della RAGIONE_SOCIALE è inammissibile che comunque questa si è costituita telematicamente senza depositare con le stesse modalità l’originale dell’atto notificato con la prova della data della sua avvenuta notificazione, l’appello deve essere dichiarato improcedibilità »).
Ciò che rileva è, in particolare – per quello che si specificherà in seguito – che la RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio, non ha disconosciuto in alcun modo la conformità dell’appello ricevuto a
quello depositato in cancelleria ai fini della costituzione in giudizio dell’appellante, che peraltro era in originale.
Ulteriore addentellato della fattispecie processuale è rappresentato dall’avvenuto deposito da parte dell’appellante RAGIONE_SOCIALE, in sede di udienza, il 7/5/2019, dell’originale cartaceo dell’avviso di ricezione della notifica dell’atto d’appello (Corte di appello « va infatti evidenziato che il deposito dell’originale dell’atto di appello notificato poteva essere effettuato solo con modalità telematiche, così disponendo l’art. 16 bis del d.l. 179 del 2012 per gli atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio, norma in vigore per i processi d’appello dall’ormai lontano 30 giugno 2015. Deve pertanto ritenersi inammissibile la produzione cartacea dei documenti, in particolare della ricevuta di avvenuta notifica inserita nel fascicolo di parte appellante lo stesso giorno dell’udienza del 7/5/2019, con la conseguenza che l’udienza di trattazione si è conclusa senza che sia stato ritualmente effettuato l’adempimento necessario ad impedire la sanzione processuale di cui all’art. 347 c.p.c. »).
Deve tenersi conto, tuttavia, per la decisione della presente controversia del nuovo orientamento di questa Corte in ordine alla questione della improcedibilità dell’appello, che si sgancia da posizioni meramente formalistiche, per approdare alla tutela effettiva dei diritti vantati dRAGIONE_SOCIALE parti in giudizio, convogliando il processo verso la decisione di merito.
9.1. In primo luogo, deve valorizzarsi, comunque, la pronuncia di questa Corte a sezioni unite (Cass., Sez. U., 5/8/2016, n. 16598) – citata sia dalla Corte di appello che dalla appellante ora ricorrente in cassazione – in base alla quale l a tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per
inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., ratione temporis applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello.
Risulta pacifico, dunque, che la costituzione dell’appellante nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto d’appello (con una velina) non determina di per sé l’improcedibilità dell’appello, che si verifica solo in caso di mancata costituzione tempestiva.
Dopo una costituzione tempestiva, come accaduto nella specie, in cui dopo la notifica dell’appello in data 24/12/2018, la costituzione in giudizio è avvenuta il 3 gennaio 2019, quindi nel pieno rispetto del termine di 10 giorni, nel caso di inosservanza delle forme, « l’appellante può compiere, di sua iniziativa, le attività che servano ad integrarle successivamente (ad esempio mediante attività di deposito ulteriore) e fino all’udienza di cui al secondo comma dell’art. 350 c.p.c. » (Cass. Sez.U., n. 16598 del 2016).
Si è anche chiarito che l’art. 350 c.p.c. «non vieta, proprio perché trattasi di attività funzionale al controllo della regolarità della costituzione da effettuarsi in udienza, che il giudice, nel rilevare il difetto inerente la costituzione, possa invitare hic et hinde l’appellante, se è in grado di farlo, alla regolarizzazione immediata e che l’appellante possa procedervi nell’udienza stessa», pur dovendosi escludersi « un potere del giudice di concedere un
termine », con conseguente « impossibilità anche di un ordine di rinnovazione, perché esso si risolverebbe nella concessione di un termine » (Cass. Sez. U., n. 16598 del 2016).
Quanto al deposito dell’originale della citazione « l’art. 156 c.p.c. intende riferirsi all’atto che l’appellante ha consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, sul quale costui ha scritto, ai sensi dell’art. 148 c.p.c., la relazione di notificazione e che gli ha restituito », con la precisazione che l’ufficiale giudiziario nell’originale della citazione, ove ha steso la relazione di notificazione, può menzionare: 1) il perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario; 2) il riferimento ad altri atti nel caso in cui il perfezionamento non risulti (art. 140 c.p.c.).
Pertanto, sia nel primo caso (costituzione con originale documentante il perfezionamento), sia nel secondo (costituzione con originale non documentante il perfezionamento), il requisito formale della costituzione con l’originale della citazione risulta osservato.
Risulta importante l’affermazione di questa Corte per cui « qualora l’appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale notificatogli la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originale risulta sanata ».
I concetti e le argomentazioni riportati nella sentenza di questa Corte a sezioni unite, citata, n. 16598 del 2016, sono stati precisati ed adattati al processo telematico.
10.1. Deve muoversi dalla sentenza di questa Corte, sezioni unite, in relazione all’art. 369 c.p.c. (prima dell’introduzione del processo telematico in Cassazione), per cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo EMAIL, senza attestazione di conformità del difensore ex art.
9, commi 1 bis e 1 ter , della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez.U., 24/9/2018, n. 22438).
È stato valorizzato il diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio ex art. 24 della costituzione, che «guarda come obiettivo al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio « mezzo », il principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 costituzione), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della carta di Nizza, art. 19 del trattato sull’Unione Europea, art. 6 CEDU)».
Ciò, ovviamente, tenendo conto anche di ulteriori principi, che si intrecciano tra loro, e che sostengono altrettanti valori interni al sistema, come « l’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare sollecitamente le verifiche di rito; il controllo sulla tempestività dell’impugnazione e sul conseguente formarsi del giudicato ».
Si è ritenuto, quindi, che « insistere nella sanzione di improcedibilità, nonostante che l’adempimento della controparte abbia consentito l’attivazione della sequenza procedimentale senza ritardi apprezzabili e che il documento sia esibito ‘dalla stessa parte interessata a far constare la violazione processuale’ condurrebbe ad un vulnus di quei parametri normativi che impongono di valutare in termini di ragionevolezza e proporzionalità gli impedimenti al pieno dispiegarsi della tutela giurisdizionale ».
Particolare rilievo, merita, dunque, il mancato disconoscimento, da parte del controricorrente destinatario della notificazione, della conformità di detta copia all’originale telematico, in applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005» (Cass. Sez. U., n. 22438 del 2018).
10.2. Analoghi principi sono stati poi ribaditi nella successiva sentenza di questa Corte, sempre a sezioni unite (Cass., Sez. U., 25/3/2019, n. 8312) per la quale i l deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter , della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare
l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Tali principi sono stati poi traslati all’ipotesi di improcedibilità di cui all’art. 348 c.p.c.
In particolare, si è ritenuto che, in caso di notificazione dell’appello a mezzo EMAIL e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di « strumentalità delle forme » processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito – nella specie, la S.C. ha affermato l’insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell’appello avendo l’appellante, all’atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell’atto di appello con le relate di notifica unitamente all’attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l’atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore -(Cass., sez. 3, 12/3/2024, n. 6583).
Ancora più chiaramente si è affermato che la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo EMAIL, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento
dello scopo dell’atto; nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell’appellante, mediante deposito cartaceo dell’atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC (Cass., sez. 6-1, 15/11/2022, n. 33601).
Si è chiarito, infatti che l’interpretazione delle norme processuali « deve preferibilmente indirizzarsi in direzione della più ampia espansione del diritto di difesa quale espressione di principi sovranazionali dell’effettività della tutela giurisdizionale e del diritto ad un equo processo ».
Pertanto, l’improcedibilità doveva essere esclusa in quanto attiene solo al caso di costituzione fuori termine e non all’ipotesi di inosservanza delle forme della costituzione ed anche perché, trattandosi di vizio di forma, « la nullità che ne consegue risulta sanata dall’avvenuta costituzione dell’appell senza che questo eccepisce nulla riguardo al vizio formale inficianti la costituzione dell’appella » (Cass., n. 33601 del 2022; in termini anche Cass., sez. L, 31/5/2023, n. 15311, seppure in ipotesi di trattazione cartolare; Cass., sez. 2, 30/3/2023, n. 8951; Cass., sez. 2, 21/6/2023, n. 17711).
Pertanto, nella specie va evidenziato che l’interventrice RAGIONE_SOCIALE si era costituita in giudizio, senza disconoscere in alcun modo la conformità dell’atto di citazione in appello depositato ai fini della costituzione ex art. 197 c.p.c., con quello ad essa notificato. Anche se la notifica, in realtà, è stata effettuata nei confronti della banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che poi ha trasmesso l’atto di appello alla RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti, per la costituzione in giudizio.
Inoltre, correttamente l’appellante ha depositato l’originale dell’avviso di ricezione dell’atto d’appello all’udienza del 7/5/2019, trattandosi di attività processuale collegata strettamente alla costituzione in giudizio ex art. 347 c.p.c., come fattispecie a formazione progressiva, nel pieno rispetto dunque dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e successive modificazioni.
La RAGIONE_SOCIALE appellante ha poi provveduto anche alla notifica telematica dell’avviso di ricezione dell’atto d’appello sempre alla medesima udienza del 7/5/2019.
La Corte d’appello, poi, non si è fermata a dichiarare l’improponibilità dell’appello, ma ha proseguito nel giudizio, «Solo per completezza», reputando anche infondato l’appello.
15.1. Va dunque seguito il costante orientamento di questa Corte per cui « qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nell’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga la sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata » (Cass., sez. 5, n. 1214 del 2020; Cass., sez. 6-5, 3/5/2018, n. 13549; Cass., sez. 3, 20/8/2015, n. 17004; Cass., Sez.U., 17/6/2013, n. 15122; Cass., Sez.U., 20/2/2007, n. 3840; Cass., sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30393).
15.2. Pertanto, sono inammissibili tutti i restanti motivi di ricorso per cassazione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che
provvederà anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024