SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1054 2026 – N. R.G. 00003132 2025 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia d’impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 3132/2025 r.g.a.c.c., avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 402/2025 pronunziata dal Tribunale di Napoli il 15.1.2025, pendente
TRA
(C.F. ), nata a Mercato San Severino (Sa) il DATA_NASCITA e residente in Baronissi (Sa) alla INDIRIZZO, (C.F. , nato a Baronissi (Sa) il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, (C.F. ), nata a Castel San Giorgio (Sa) il DATA_NASCITA, residente in Baronissi (Sa) alla INDIRIZZO ed (C.F. ), nato a Mercato San Severino (Sa) il DATA_NASCITA, residente in Baronissi (Sa) alla INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (C.F. ; RAGIONE_SOCIALE
Appellanti
E
con sede in Roscigno (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (C.F. ) e (C.F. , con sede legale in Milano alla INDIRIZZO, per essa la procuratrice speciale con sede legale in Brescia alla INDIRIZZO (C.F. ); P. P. P.
Appellate non costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione gli appellanti sopra indicati hanno impugnato la sentenza n. 402/2025 pronunziata dal Tribunale di Napoli il 15.1.2025, con la quale sono state rigettate le domande da loro proposte, volte ad accertare la nullità delle fideiussioni sottoscritte in favore della in data 30.6.2008.
Le appellate non si sono costituite.
Alla prima udienza del 27.1.2026 nessuna delle parti è comparsa. La Corte, pertanto, ha rinviato al 10.2.2026, ai sensi dell’art. 348 c.p.c.
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del rinvio all’appellante, sicché deve ritenersi che vada dichiarata l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c.
La Corte non ignora l’esistenza di un orientamento di legittimità che sostiene l’applicazione dell’art. 181 c.p.c., in luogo dell’art. 348 c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti fin dalla prima udienza; tuttavia, tale orientamento non appare condivisibile per le seguenti ragioni:
-l’art. 348 comma 2° c.p.c. riguarda tutti i casi in cui l’appellante non compaia alla prima udienza e non solo quelli in cui alla mancata comparizione dell’appellante si accompagni la comparizione dell’appellato, come si evince dalla formulazione della norma che fa riferimento al comportamento del solo appellante;
-ciò appare ancor più evidente ove si raffronti l’art. 348 c.p.c. con l’art. 181 c.p.c., che espressamente distingue l’ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti (comma 1°), da quella di mancata comparizione del solo attore (comma 2°);
-l’art. 359 c.p.c. dispone che le norme dettate per il procedimento di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, se non sono incompatibili con quelle contenute nel capo II del titolo III del libro II; la disciplina dell’art. 348 c.p.c., per quanto appena esposto, appare completa, così che, neppure in base all’art. 359 c.p.c., potrebbe giustificarsi l’applicazione dell’art. 181 c.p.c.;
-irrilevante è poi l’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2016 che, nel rigettare la questione di legittimità dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 (che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell’appello e non anche in caso di estinzione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. del giudizio di secondo grado, determinando in tal modo un’ingiustificata disparità di trattamento), ha richiamato l’orientamento di legittimità che qui non si condivide, dal momento che la Consulta si è limitata a prendere atto dell’esistenza di tale orientamento, senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla condivisibilità dello stesso;
-neppure potrebbe sostenersi che, applicando l’art. 348 c.p.c. in ogni caso di mancata comparizione dell’appellante alle prime due udienze, si determinerebbe la disparità di trattamento prospettata nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia appena richiamata, dal momento che l’appellante ha sempre la possibilità di evitare il raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater . d.P.R. 115/2002, comparendo solo alla
prima udienza e dando luogo, in tal modo, all’applicazione, alle udienze successive, dell’art. 309 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l’improcedibilità dell’appello.
Nulla si dispone sulle spese vista la mancata costituzione delle appellate.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione.
P.Q.M .
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull’appello avverso la sentenza n. 402/2025 pronunziata dal Tribunale di Napoli il 15.1.2025, così provvede:
dichiara l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 c.p.c.;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, l’11.2.2026
Il Consigliere estensore Il Presidente AVV_NOTAIO