Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36448 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36448 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19768-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
R.G.N. 19768/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 372/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/03/2017 R.G.N. 158/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 28.3.17 la corte d’appello di Firenze, in riforma di sentenza del 2.10.15 del tribunale di Arezzo, ha rigettato l’opposizione della società in epigrafe ad avviso di addebito per euro 90.797, notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per differenze contributive dovute al superamento della soglia di dipendenti per il mantenimento nell’albo delle imprese artigiane per gli anni 2007, 2008 e 2011, avendo 34,5 unità in luogo delle 32 che costituiscono la soglia limite per l’iscrizione all’albo .
Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
L’unico motivo deduce violazione degli articoli 4 legge 443 del 1985 e 9 legge regionale Toscana 53 del 2008, per avere la corte territoriale ritenuto possibile il superamento della soglia oltre i 32 dipendenti solo con nuove assunzioni di apprendisti.
Il motivo di ricorso è infondato.
La questione giuridicamente controversa tra le parti è se la normativa consenta di superare il limite di dipendenti fino a 40 unità a patto che le unità ulteriori siano apprendisti (sì da avere 32 dipendenti e 8 apprendisti) ovvero se le ulteriori unità debbano essere necessariamente nuove assunzioni oltre la trentaduesima.
L’interpretazione offerta dalla parte ricorrente è priva di pregio. Invero l’art. 4 della legge n. 443 del 1985, nello stabilire per ciascun settore di appartenenza dell’impresa il numero massimo di dipendenti previsti per mantenere la qualificazione di impresa artigiana, stabilisce quale ipotesi generale l’avere al massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; prevede poi una ipotesi ulteriore, che trova applicazione nel caso vi sia un aumento di organico oltre le 32 unità, stabilendo che ‘il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti’. La corte territoriale ha correttamente interpretato la norma nel senso che il riferimento normativo alle nuove
assunzioni è non solo in senso aggiuntivo ma anche cronologico; la conclusione è in linea non solo con una interpretazione letterale della disposizione, ma anche con la sua ratio, essendo la disposizione volta a favorire quelle imprese artigiane che svolgano attività con un maggior numero di dipendenti rispetto alla regola generale, a condizione che il lavoro aggiunto sia il lavoro giovanile sotto lo schema dell’apprendistato.
Può dunque affermarsi che il limite dimensionale dell’impresa artigiana ex art. 4 legge n. 443/85 per l’impresa che svolga le proprie attività nei settori delle lavorazioni artistiche, laddove si prevede che il ‘numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti’, deve essere inteso nel senso che l’impresa mantiene la qualifica artigiana solo se le unità assunte oltre la trentaduesima siano tutti apprendisti.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 27