Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28843 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28843 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1400-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME,
Oggetto
Imponibile contributivo,
reddito capitale,
reddito d’impresa
R.G.N. 1400/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 285/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/09/2016 R.G.N. 147/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che avevano accolto l’opposizione proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME a due avvisi di accertamento relativi a omessa contribuzione dovuta in relazione alla loro attività di RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che non dovesse computarsi nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il reddito percepito quale socio di capitale
in una RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella quale non viene svolta alcuna attività lavorativa. Tale reddito, proseguiva la sentenza, ha natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
COGNOME NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il l’unico motivo di ricorso , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3 -bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90. Sostiene che l’approdo a l quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.
Il motivo è da respingere.
Risulta dagli atti che i controricorrenti, oltre a svolgere attività di RAGIONE_SOCIALE, hanno percepito per alcuni anni un reddito derivante dalla loro partecipazione in qualità di
soci della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società nella quale non hanno svolto alcuna attività lavorativa.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pretende che tali red diti debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione.
Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ è
‘.
In seguito, l’art. 3 -bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che ‘ l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è r apportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono ‘
Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al ‘reddito d’impresa’, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di ‘reddito da capitale’. In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da, Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1.
Le spese sono compensate atteso che il richiamato orientamento di cassazione si è formato successivamente al ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.