Impedimento del Relatore: Quando la Cassazione Rinvia la Causa
Nel complesso iter della giustizia, anche un imprevisto può avere conseguenze significative sulla tempistica di un processo. Un esempio emblematico è l’impedimento del relatore, una circostanza procedurale che, pur non intaccando il merito della questione, ne posticipa la risoluzione. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare questo istituto e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Procedimento
Il caso in esame nasce dal ricorso per Cassazione presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello. La controparte era un’azienda regionale per lo sviluppo agricolo. La Corte Suprema aveva fissato la data per la discussione del caso in camera di consiglio, un momento cruciale in cui i giudici si riuniscono per deliberare.
Tuttavia, il giorno stabilito, si è verificato un evento imprevisto: il giudice designato come relatore del caso non ha potuto partecipare alla seduta a causa di un impedimento improvviso ma debitamente giustificato.
La Decisione della Corte e l’Impedimento del Relatore
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto procedere con l’esame del ricorso. Il ruolo del relatore è infatti fondamentale: è il magistrato che ha studiato approfonditamente gli atti e che deve illustrare i fatti di causa e le questioni di diritto al resto del collegio giudicante. La sua assenza rende di fatto impossibile una deliberazione informata e completa.
Di conseguenza, con un’ordinanza interlocutoria, la Corte ha disposto il rinvio della causa “a nuovo ruolo”. Questa decisione significa che il processo viene sospeso e sarà inserito in un calendario di udienze future, una volta superato l’ostacolo procedurale. La Corte, quindi, non ha emesso alcun giudizio sul merito della controversia, limitandosi a gestire un problema organizzativo interno per garantire il corretto svolgimento del processo.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del provvedimento è tanto semplice quanto fondamentale per il rispetto delle garanzie processuali. Il testo dell’ordinanza chiarisce che il rinvio è stato causato da un “impedimento sopravvenuto e giustificato” del consigliere relatore. Questa formula indica che l’assenza non era prevedibile e che sussistevano valide ragioni che la giustificavano.
La decisione di rinviare la causa, anziché procedere con la sostituzione immediata del relatore, mira a tutelare il diritto delle parti a una decisione ponderata. Il giudice che ha studiato il fascicolo è nella posizione migliore per guidare la discussione del collegio. Un rinvio assicura che, alla nuova udienza, il caso sia trattato con la necessaria preparazione e approfondimento, preservando l’integrità del processo decisionale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento, pur nella sua brevità, evidenzia un principio cardine del nostro ordinamento: la correttezza procedurale prevale sulla celerità. Sebbene il rinvio comporti un allungamento dei tempi processuali, una conseguenza spesso frustrante per le parti in causa, esso è necessario per assicurare che la decisione finale sia il frutto di una deliberazione completa e consapevole. L’impedimento del relatore rappresenta una di quelle circostanze in cui la giustizia deve necessariamente “fermarsi” per poter poi ripartire garantendo a tutti i contendenti un giudizio equo e ben ponderato.
Cosa si intende per ‘impedimento del relatore’?
Si intende un ostacolo imprevisto e giustificato che non consente al giudice, incaricato di studiare e riferire su una causa, di partecipare all’udienza di deliberazione.
Qual è la diretta conseguenza dell’impedimento del relatore in camera di consiglio?
La conseguenza diretta, come stabilito nell’ordinanza, è il rinvio della causa a una data successiva. La Corte non può decidere senza il contributo fondamentale del giudice che ha approfondito il caso.
Con questa ordinanza, la Corte ha deciso chi ha ragione nel merito della causa?
No, assolutamente. Si tratta di un’ordinanza interlocutoria, ovvero un provvedimento che gestisce esclusivamente un aspetto procedurale. La decisione sul merito della controversia è solo posticipata.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29325 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29325 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3414/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dall’avvocato AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1953/2019 depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre con due motivi per la Cassazione della sentenza n. 1953, del 22 ottobre 2019, della Corte d’Appello di Catanzaro. Ha depositato memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Il consigliere NOME COGNOME nominato relatore del presente ricorso non ha potuto partecipare alla camera di consiglio per un impedimento sopravvenuto e giustificato.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per impedimento del relatore.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza