Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29894 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29894 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
Oggetto: RAGIONE_SOCIALEre
RAGIONE_SOCIALE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11914/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE.
-INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1025/2022, pubblicata in data 31.3.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.6.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso.
Uditi gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha applicato al AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO la sospensione di tre mesi dall’esercizio della professione ai sensi degli artt. 147, lettera b), L. 89/1913 e dell’art. 14, comma primo, lettera a) dei principi di deontologia professionale del 30.7.2008, per aver reiteratamente esposto e computato, come spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1973, somme eccedenti le anticipazioni imputabili a tale titolo, non coerenti con le prestazioni svolte.
Avverso il provvedimento sanzionatorio il COGNOME ha proposto reclamo, sostenendo di aver eliminato il danno e rettificato le erronee fatturazioni prima dell’avvio del procedimento; che le irregolarità contestate (cd. “scolonnamento”) non avevano determinato alcuna maggiorazione delle somme da corrispondere al ricorrente, ma solo una diversa imputazione e la sottoposizione a tassazione di quelle erroneamente ritenute non imponibili ; che tutti i clienti erano stati informati che il costo complessivo per la stipula dell’atto sarebbe stato poi quello effettivamente corrisposto e che le eventuali maggiori somme da versare a titolo di ritenuta d’acconto per la maggiorazione dei compensi sarebbero state corrisposte dal AVV_NOTAIO.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando il provvedimento sanzionatorio, ha ritenuto pienamente dimostrata la violazione, evidenziando che delle 350 fatture emesse nel periodo, ben 120 –
ossia tutte quelle esaminate a campione recavano l’indicazione di spese ed anticipazioni mai effettuate e che, essendo compensi da assoggettare ad iva, erano stati sottratti al prelievo fiscale importi rilevanti (€ 83.000,00), svolgendo un’illecita concorrenza ai danni degli altri notai.
Il ravvedimento operoso del ricorrente non poteva avere effetti estintivi della sanzione, ma comportare solo l’applicazione delle attenuanti, che secondo il giudice distrettuale, non potevano essere riconosciute, non essendovi prova della restituzione dei maggiori importi indebitamente incassati e non avendo il AVV_NOTAIO risarcito il danno arrecato ai clienti per le somme di cui questi ultimi dovevano rispondere per effetto delle rettifiche delle fatture e dei ricalcoli dell’Iva e della ritenuta d’acconto , né il pregiudizio causato agli altri notai dalle condotte di illecita concorrenza poste in essere dal COGNOME, essendosi questi limitato ad una semplice regolarizzazione fiscale delle violazioni.
Detta regolarizzazione aveva -peraltro- riguardato solo 120 fatture tra quelle relative al secondo semestre 2016, non anche le altre emesse nel periodo, giustificandosi inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione della particolare gravità e reiterazione del comportamento censurato, del numero e dell’entità delle fatture irregolari, del mancato assolvimento dell’integrale controllo e regolarizzazione di tutte le fatture emesse nel periodo (anch’esse, presumibilmente, affette dalle stesse irregolarità).
Per la cassazione della decisione il AVV_NOTAIO propone ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 e dell’art. 144 L.N. e l’omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, contestando alla Corte distrettuale di aver pronunciato solo sull’insussistenza dei presupposti per la concessione dell’attenuante specifica del ravvedimento operoso, e per non aver dato il giusto rilievo alla assenza di precedenti RAGIONE_SOCIALEri a carico del AVV_NOTAIO.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 144 L.N., per non aver la Corte di merito dato conto delle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo considerato l ‘assenza di precedenti condanne per violazione delle regole deontologiche a carico del ricorrente.
I due motivi sono infondati.
Il giudice distrettuale ha distintamente valutato i presupposti per la concessione delle diverse attenuanti, evidenziando, riguardo a ll’attenuante specifica del ravvedimento operoso, che il ricorrente non aveva eliminato tutte le conseguenze dannose della violazione, non essendo provata la restituzione ai clienti delle maggiori somme indebitamente incassate a titolo di spese e l’integrale risarcimento del danno dagli addebiti derivanti dalle rettifiche delle fatture e dal ricalco di IVA e ritenuta d’acconto, oltre che il pregiudizio all’intera categoria professionale per effetto delle condotte di illecita concorrenza poste in essere dal COGNOME.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sentenza ha valorizzato la particolare gravità e reiterazione del comportamento censurato, il numero e l’entità delle fatture irregolari, il mancato assolvimento dell’integrale controllo e
regolarizzazione di tutte le fatture emesse nel periodo (anch’esse, presumibilmente, affette dalle stesse irregolarità; cfr. sentenza pag. 7). Dalle verifiche effettuate in sede ispettiva era, difatti, emerso che tutte le 120 fatture prelevate a campione presentavano un’errata contabilizzazione delle spese esenti, con un cospicuo guadagno indebito nel breve arco temporale di circa sei mesi (cfr. sentenza, pag. 5).
L ‘assenza di precedenti RAGIONE_SOCIALEri a carico del AVV_NOTAIO non poteva obbligatoriamente comportare la riduzione della sanzione, avendo la Corte di merito motivatamente giudicato prevalenti le particolari connotazioni di gravità del fatto contestato.
Resta, difatti, che la concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell’uso del potere discrezionale con l’indicazione delle ragioni ostative alla loro concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo rispetto alle altre risultanti dall’istruttoria (cfr. Cass. 11790/2011; Cass. 2592/2016).
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 144 L. 89/1913, per aver la pronuncia negato i benefici connessi al ravvedimento operoso e all’eliminazione del danno, subordinandone la concessione a presupposti non contemplati (l’integrale eliminazione delle conseguenze lesive, anche con riferimento al pregiudizio cagionato dall’illecita concorrenza professionale), non integrando la violazione, come invece sostenuto dal giudice di merito, un mero illecito di pericolo, e per aver impropriamente assimilato l’art. 144 all’ipotesi regolata dall’art.
162 ter c.p., senza considerare che la sola regolarizzazione fiscale imponeva l’ obbligatoria applicazione delle attenuanti.
Il motivo è infondato.
La censura non coglie il senso dell’assimilazione delle ipotesi regolate dall’art. 162 ter c.p.c. e il ravvedimento del AVV_NOTAIO , su cui si è soffermato il giudice distrettuale al solo fine di escludere che tale ravvedimento costituisca un fatto estintivo dell’illecito, potendo valere non come esimente, ma solo come semplice circostanza attenuante.
A tale ultimo riguardo l’art. 144 L.N. prescrive che ‘se nel fatto addebitato al AVV_NOTAIO ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il AVV_NOTAIO, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
La completa eliminazione delle conseguenze dannose della violazione, quale risultato che il AVV_NOTAIO deve obbligatoriamente conseguire per beneficiare di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, appare oggetto di una previsione testuale dell’art. 144, dovendosene correttamente individuare l’ambito applicativo sulla premessa che la condotta contestata è stata produttiva di un danno patrimoniale, essendo indiscusso che -come è evidenziato nella pronuncia – il AVV_NOTAIO non aveva provveduto alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite a titolo di spese, né aveva provveduto a risarcire i clienti per i maggiori esborsi derivanti dalle rettifiche delle fatture a seguito del ricalcolo dell’Iva e della ritenuta d’acconto.
Il cd. scolonnamento aveva difatti comportato l’esposizione , come spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1973, di somme eccedenti le anticipazioni imputabili a tale causale, non coerenti con le prestazioni svolte e che il AVV_NOTAIO non poteva trattenere una volta concordato con il cliente un minor importo a titolo di onorario. La sola regolarizzazione fiscale e la semplice comunicazione rivolta ai clienti circa l’assunzione dell’onere di ogni eventuale maggior importo dovuto non avevano, dunque, eliminato le conseguenze dannose della violazione, né dato luogo al risarcimento integrale del danno (cfr. sentenza, pag. 6).
L ‘art. 144 contempla, due diverse categorie di attenuanti specifiche: la prima (l’essersi il AVV_NOTAIO adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione) è da ritenersi tendenzialmente applicabile ad ogni tipo di illecito RAGIONE_SOCIALEre che non abbia prodotto un danno economicamente risarcibile – e segnatamente agli illeciti di tipo permanente rispetto ai quali si può configurare una condotta di ‘eliminazione’ e non già di riparazione ; la seconda (la riparazione integrale del danno), che qui viene in considerazione, presuppone la commissione di un illecito che abbia cagionato un pregiudizio risarcibile, specie se di carattere patrimoniale (Cass. 12672/2014; Cass. 3203/2014).
Anche nella giurisprudenza penale di questa Corte si è difatti precisato, con riferimento alla previsione dell’art. 62, n. 6, c.p. (che, in parte qua, ricalca sul piano letterale il disposto dell’art. 144 L.N.), che il ravvedimento consistente nel l’essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose riguarda la sola elisione o attenuazione degli effetti della lesione del bene giuridico tutelato, non i pregiudizi di carattere economico suscettibili di risarcimento, e non si applica quindi ai reati contro il patrimonio (Cass. pen. 2858/2023; Cass. pen. 17015/2022; Cass. pen. 33188/2019).
Negli illeciti commissivi, quale quello di cui si discute, la rimozione delle conseguenze dannose esige, poi, il compimento di un’attività uguale e contraria a quella integrante la violazione; non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata, ma richiede un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione di fatto e di diritto, prodottasi in contrasto con quella che, rispettando la prescrizione deontologica e professionale, si sarebbe verificata (Cass. 12672/2014).
Se il pregiudizio ha carattere patrimoniale, l’applicazione delle attenuanti richiede l’integrale risarcimento ; in mancanza il beneficio non può essere riconosciuto (cfr. in motivazione, anche Cass. 2818/2023).
In conclusione, avendo la violazione prodotto un danno patrimoniale, già il mancato rimborso delle somme in favore dei clienti, che il AVV_NOTAIO aveva illegittimamente incamerato facendole figurare come spese esenti, era sufficiente per escludere l’attenuazione della sanzione, restando irrilevante che nessun danno da illecita concorrenza avessero, in ipotesi, subito gli altri appartenenti alla categoria professionale.
Va infine chiarito che l’attuale formulazione dell’art. 144 L.N ., risultante dalla riforma del 2006, ha fatto venir meno la discrezionalità della riduzione ovvero della sostituzione della sanzione, ma l’applicazione delle attenuanti richiede la sussistenza dei relativi presupposti che, nella specie, il giudice ha escluso con apprezzamento che – per quanto detto – va esente da censure (Cass. 11790/11; Cass. 15073/2016; Cass. 7051/2021; Cass. 2818/2023).
Il ricorso è, pertanto, respinto, con addebito di spese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per compensi, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda