Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26992 Anno 2025
–
Civile Ord. Sez. L Num. 26992 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13173-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
UNIONE DEI COMUNI “RAGIONE_SOCIALE“;
– intimata – avverso la sentenza n. 678/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/10/2020 R.G.N. 58/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 22 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ragusa, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti
Oggetto
ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO
R.G.N. 13173/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 24/09/2025
CC
–
–
–
dell’Unione dei Comuni ‘Unione Ibleide’, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente del Comune di Chiaromonte Gulfi, partecipe dell’Unione chiamata in giudizio, quale istruttore direttivo amministrativo inquadrata in D1 al con ferimento dell’incarico di responsabile di una delle due posizioni organizzative indette dall’Unione per i ‘Servizi amministrativi’ e per i ‘Servizi finanziari e Risorse umane’ .
A sostegno della domanda la COGNOME aveva dedotto che l’Unione Ibleide, con provvedimento del 19 maggio 2015, aveva disposto una selezione per la nomina dei responsabili delle posizioni organizzative ‘Servizi amministrativi’ e ‘Servizi finanziari e Risorse umane’. La ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione a entrambe le selezioni e – per quanto qui ancora interessa- era stata l’unica a presentare domanda alla selezione per l’incarico di responsabile della posizione ‘Servizi finanziari e Risorse umane’. L’amministrazione non le aveva conferito l’incarico ritenendola non idonea.
Aveva sostenuto di avere diritto al conferimento dell’incarico in quanto inquadrata nella categoria D1, unico requisito richiesto dalla delibera, e unica aspirante all’incarico e chiesto la condanna dell’amministrazione al conferimento dell’incarico o al risarcimento dei danni di natura patrimoniale pari all’indennità di posizione e di risultato spettante ai titolari di posizioni organizzative per tutto il tempo in cui avrebbe dovuto ricoprire l’incarico oltre alla regolarizzazione contributiva.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 485/2018, accoglieva la domanda rilevando che: in virtù della delibera del 19 maggio 2005, con cui l’ente aveva disposto la selezione, l’unico requisito necessario e sufficiente per la partecipazione alla procedura selettiva era l’inquadramento nella categoria D presso l’ente
–
–
–
–
comunale di appartenenza, il bando di selezione – in conformità ai principi giurisprudenziali in materia di procedura concorsuale – costituiva lex specialis della selezione, conseguentemente non era legittima l’esclusione della ricorrente per mancanza di un titolo di studio specifico, che non era neanche indicato nella delibera, o di una specifica esperienza. La presentazione di una sola domanda non vincolava l’amministrazione al conferimento della posizione organizzativa, tuttavia un giudizio di inidoneità dell’unico concorrente avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato. Concludeva accertando il diritto della ricorrente all’attribuzione dell’incarico di responsabile della posizione organizzativa ‘Servizi finanziari e Risorse umane’ e condannava il Comune al risarcimento del danno nella misura del trattamento economico accessorio spettante comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali correlati alla maggiore retribuzione.
La Corte d’appello di Catania riformava tale decisione.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la mancata indicazione espressa di ulteriori requisiti specifici, oltre alla qualifica di istruttore amministrativo di categoria D, non obbligasse automaticamente l’Ente al conferimento della posizione organizzativa con conseguente diritto dell’unico aspirante al conferimento della stessa .
Restava, infatti, certamente in capo all’Ente il potere dovere di valutare l’idoneità del candidato all’espletamento del servizio, dovendo a tal fine considerarsi requisito necessario, in base alla disciplina di legge e di contratto collettivo (richiamati nel bando), la capacità professionale.
L’ istante (perito chimico), pur in precedenza titolare presso il Comune di appartenenza della posizione organizzativa ‘Risorse umane’, non aveva attestato tale capacità professionale con
–
–
–
–
–
riguardo ai Servizi finanziari inclusi nella posizione organizzativa complessa delineata dall’Unione (prevedenti la redazione dei bilanci, la gestione e rendicontazione degli stessi), ponendosi pertanto il giudizio di inidoneità così motivato non in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede alla cui osservanza l’Amministrazione è tenuta, nell’esercizio del potere discrezionale di assegnazione degli incarichi.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Distefano, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’Unione Ibleide, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.
La ricorrente ha poi depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali e degli artt. 1175 e 1375 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per essersi questa discostata dal principio per cui le procedure selettive devono svolersi sulla base delle clausole del bando qui riferite al solo requisito inquadramentale, da ritenersi insuscettibile di essere assoggettate a procedimenti ermeneutici diretti ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 120 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, la ricorrente, ribadendo la sussistenza del diritto al conferimento dell’incarico di cui al motivo che precede, imputa alla Corte territoriale il mancato riconoscimento del risarcimento del danno in relazione al predetto diritto rimasto disatteso.
Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. è prospettata in relazione alla statuizione della Corte
–
–
–
territoriale in punto spese di lite, che si assume erronea sul presupposto della disconosciuta fondatezza della domanda.
Il primo motivo si rivela infondato avendo correttamente la Corte territoriale letto il bando relativo alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa alla luce delle regole poste in tema di contrattazione collettiva (richiamata) che subordina l’assegnazione dell’incarico in effetti riservata al personale inquadrato al livello D alla valutazione dei criteri ulteriori sulla cui concorrente operatività la ricorrente non si pronunzia in replica all’opposto convincimento es presso dalla Corte territoriale preferendo eluderne il riferimento nel riportare in atti la norma contrattuale (vedi pag. 7 del ricorso).
All’infondatezza del primo motivo consegue l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo che ne presuppongono l’accoglimento.
Il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese per non avere l’Unione intimata svolto difesa alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24.9.2025
La Presidente
(NOME COGNOME)