Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2671 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2671 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
n. 18020/2024 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/1/2026
RAGIONE_SOCIALE spese Stato – Opposizione rigetto ammissione – Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
sul ricorso iscritto al n. 18020/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 10481/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI RAGIONE_SOCIALE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, depositata il 7.08.2024 e non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME presentò ricorso in opposizione al decreto di rigetto d ell’istanza di ammissione al RAGIONE_SOCIALE patrocinio pronunciato dalla RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di primo grado di Roma, sul presupposto che mancasse la documentazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. L’istante , ritenuta la dichiarazione siccome resa, rispettosa del dettato normativo, eccepiva, in via subordinata, che la RAGIONE_SOCIALE adita avrebbe dovuto comunque chiedere alla parte istante l’integrazione o la produzione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione nella parte ritenuta insufficiente. Si costituiva il solo RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘autorità adita e il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE – rimasta contumace – poiché il giudizio in relazione al quale la ricorrente domandava l’ammissione aveva natura tributaria. La RAGIONE_SOCIALE, pur dando atto RAGIONE_SOCIALEa rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla giurisdizione alle Sezioni Unite , decideva nel merito l’opposizione.
Con sentenza n. 10481/2024, depositata il 7/08/2024 e non notificata, la Corte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di primo grado di Roma – richiamate le motivazioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria n. 09344/2024 – rigettava il ricorso.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME propone ricorso per Cassazione. Si difendono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l ‘unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere i giudici di merito confermato il decreto di rigetto valorizzando la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva di certificazione, senza tenere conto che: a) la dichiarazione, pur inserita nel c orpo RAGIONE_SOCIALE‘istanza , era idonea a
integrare quanto previsto dall ‘art. 79, comma 1 , lett. c); b) il comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 non impone all ‘istante l’indicazione del la natura del reddito percepito, come invece valorizzato dalla RAGIONE_SOCIALE.
I controricorrenti costituitisi hanno ribadito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che, in materia di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato relativo a giudizi tributari, il soggetto passivamente legittimato è unicamente il RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 74 ss. e 185 d.P.R. n. 115/2002.
Preliminare si pone l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione.
Come di recente affermato da Cass. Sez. U, n. 20929/2025 in tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 138 del t.u. spese giust., dev’essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170, e non già col ricorso di cui all’art. 99 del citato testo unico, dal momento che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna RAGIONE_SOCIALE disposizioni a tale processo dedicate, (contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato t.u.).
Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U n. 20501/2023) per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame. L ‘opposizione , infatti, avrebbe dovuto proporsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario. Ne consegue la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario a conoscere RAGIONE_SOCIALEa presente controversia.
Consegue a quanto esposto, decidendo sul ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Questa Sezione può provvedere alla declaratoria di difetto di giurisdizione ex art. 374, comma 1 c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalla recentissima Cass. Sez. U. n. 20929/2025 appena citata.
7 . A detta statuizione consegue, per la disciplina RAGIONE_SOCIALEa translatio iudicii finalizzata a garantire l’effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale ex art. 59 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 69/2009, la rimessione RAGIONE_SOCIALEa controversia al giudice ordinario presso il Tribunale di Roma.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Sez. U. intervenuta in pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite giustifica la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del grado, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c. (assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione rispetto ad una questione dirimente).
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME