Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1178 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1178 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
Oggetto: patrocinio
gratuito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3963/2022 R.G., proposto da
COGNOME NOMENOME rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-RESISTENTE-
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA -UFFICIO TERRITORIALE DI LOCRI, in persona del Direttore p.t..
-INTIMATA-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri, depositata in data 19.6.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE.
NOME COGNOME COGNOME ricorso in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri che, decidendo sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha confermato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio chiesta dall’interessato, ritenendo supera ti i limiti di reddito per accedere al beneficio.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato atti difensivi.
Il Tribunale, confermando il provvedimento di revoca, ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato RAGIONE_SOCIALE proprie e del coniuge pari ad € 17.615,17 e dunque superiori ai limiti di legge, reputando che, per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, debbano considerarsi i r edditi lordi percepiti nell’annualità di riferimento, senza tener conto di eventuali oneri deducibili, che, nel caso in esame, assommavano ad € 13.291,00.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Il primo motivo denuncia, la violazione degli artt. 76 D.P.R. 115/2002 e 10 120 TUIR, sostenendo che, ai fini del rispetto dei limiti previsti per accedere al patrocinio a spese dello Stato, deve considerarsi il reddito al netto di eventuali oneri deducibili.
Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale nulla abbia stat uito in merito alla necessità di considerare i redditi netti e non quelli lordi ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.1. Il primo motivo è fondato.
L’art. 76, comma primo, D.P.R. 115/2002 dispone che può essere ammesso al patrocinio gratuito chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33, importo poi elevato con successivi decreti ministeriali.
La disposizione va co ordinata con l’art. 76, comma 3, per il quale si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Concorrono a determinare il reddito complessivo anche quelli che di fatto non abbiano subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite o da lavoro in nero).
La nozione di reddito imponibile rinvia alla disciplina tributaria e va determinato al netto di eventuali oneri deducibili ai sensi degli artt. 3 e 10 D.P.R. 917/1986, venendo il limite reddituale ancorato ad un dato certo, fiscalmente determinato in maniera chiara e compiuta, secondo un criterio che è in linea con le indicazioni RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE – cui è demandato dalla legge il compito di verificare l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dal l’ interessato per godere degli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio (Risoluzione 15/E del 21 gennaio 2008;cfr. Cass. 18156/2021; Cass. 8622/2016; Cass. pen. 34935/2016; Cass. pen. 28802/2011; Cass. 8622/2016).
Il Tribunale, avendo ritenuto superati i limiti di cui all’art. 76, comma terzo, D.P.R. 115/2002 in base al reddito lordo del nucleo familiare anziché del reddito imponibile, è incorso nella violazione denunciata.
È – pertanto -accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di Locri, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Locri, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sesta sezione