Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28602 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25068/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO
-intimata- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE TERMINI IMERESE n. 2072/2019 depositata il 20/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–COGNOME NOME ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento del Tribunale di Termini
Imerese del 20.7.2022, con il quale è stata disposta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio in seguito alla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine al superamento del limite previsto dall’art.76DPR 115/2002;
-l’RAGIONE_SOCIALE è rimata intimata
Ritenuto che:
-Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento doveva essere impugnato ai sensi dell’art.170 DPR 115/2002;
-come affermato da questa Corte, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione ex art.170 DPR 115/2022.Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art.111 Cost mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione( Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, n.5459; Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16117);
-nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
-ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda