Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27815 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26441/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in Roma RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– resistenti con mandato –
NOME COGNOME e NOME COGNOME
intimati –
avverso la sentenza n. 210/2021 de lla Corte d’Appello di Palermo, depositata il 26/4/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Palermo, rigettando l’impugnazione, confermò la sentenza con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto la domanda degli attuali resistenti e intimati -dirigenti medici dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ora confluita nella RAGIONE_SOCIALE -volta a ottenere la condanna della propria datrice di lavoro al risarcimento del danno loro cagionato ritardando dal 1°.4.2007 al 31.12.2012 la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile aziendale dell’indennità di posizione.
La corte territoriale qualificò il comportamento denunciato in termini di inadempimento imputabile di un obbligo contrattuale, accertando che esso aveva determinato ai dirigenti medici un danno da mancato guadagno, liquidato in via equitativa nelle misure mensili fissate dRAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE, proprio per porre fine al persistente inadempimento per il ritardo, con delibera 320 del 21.1.2013, ma solo a decorrere dal 1°.1.2013.
Contro la sentenza della corte d’appello l a ASP di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Dei cinque intimati, nessuno si è difeso con controricorso; tre hanno depositato un mero atto di costituzione finalizzato a «monitorare gli sviluppi» del processo. La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c. La ricorrente ha depositato «istanza di differimento udienza» motivata da un generico riferimento a trattative in corso, che non si ritiene opportuno accogliere, per evidenti ragioni di
economia processuale e tempestività nella definizione dei ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360, n. 2 , c.p.c.». La ricorrente ribadisce che i giudici di merito avrebbero errato nel considerare la ritardata graduazione degli incarichi dirigenziali un inadempimento imputabile, non tenendo conto degli «espressi divieti formulati da parte dell’RAGIONE_SOCIALE che, per legge, coordina e disciplina l’attività degli uffici regi onali e regola tutte le attività e l’organizzazione della sanità pubblica».
Il motivo è infondato.
2.1. La presente causa si inserisce in un filone di analoghe controversie che hanno visto e vedono contrapposti i dirigenti medici RAGIONE_SOCIALE loro datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE. In tale contesto, questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto:
« In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dRAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente
dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, RAGIONE_SOCIALE quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla PRAGIONE_SOCIALE. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento » ;
« La violazione dell’obbligazione della P.A. di attiva re e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile ».
2.2. Di tali principi la Corte d’Appello di Palermo ha qui fatto corretta applicazione, anche laddove ha ritenuto del tutto irrilevanti la « presa di posizione » dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia perché essa « non impedisce affatto di dare corso alle procedure contrattuali per la graduazione e pesatura degli incarichi dirigenziali », sia, in ogni caso, perché « intervenuta in epoca ampiamente posteriore all’insorgere dell’obbligo contrattuale in capo all’Aziend RAGIONE_SOCIALE». Tale doppio giudizio della corte territoriale non viene specificamente confutato nel ricorso, il quale, anzi, indica -quali prove documentali della « presa di posizione » dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE due note , rispettivamente di date 19.7.2012 e 14.2.2013, il che non può che confermare l’impossibilità, anche cronologica, di considerarle un factum
principis all’origine di un inadempimento che è stato accertato come protrattosi dal 1°.4.2007 al 31.12.2012.
Respinto il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. Infatti, le controparti dell’RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese, non potendosi considerare tale il deposito di un mero atto di costituzione.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis del medesimo art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26.9.2023.