Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18051 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25959-2021 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 202/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/08/2021 R.G.N. 24/2021; udita la relazione della causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 23/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Brescia ha accolto il reclamo della RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza di primo grado,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
ha respinto la domanda di NOME COGNOME, volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo intimatogli il 25 luglio 2019.
2. La Corte territoriale ha premesso che NOME COGNOME lavorava alle dipendenze della società dal 25.11.1985, con la qualifica di Quadro addetto all’ufficio acquisiti, insieme al collega NOME (anch’egli destinatario di lettera di licenziamento) e alla colleg a COGNOME, rimasta in forza all’azienda con orario part time; che con lettera del 25.7.2019 la società ha intimato il licenziamento sulla base della seguente motivazione: ‘La nuova strategia di mercato della RAGIONE_SOCIALE -che, come le è noto, prevede la vendita dei prodotti del marchio esclusivamente tramite la rete di retail ed il canale e-commerce -ha notevolmente ridotto la necessità dell’esistenza dell’ufficio centrale dedito appositamente agli acquisti, cui Ella era adibito le funzioni di tale ufficio si sono totalmente ridotte da rendere del tutto antieconomico il mantenimento dell’assetto, tanto che le stesse sono in effetti già state riassorbite dalla direzione aziendale che si avvale della collaborazione di una sola dipendente la q uale ha peraltro accettato la riduzione del proprio orario lavorativo, con conseguente riduzione dei costi. Oggi l’azienda non è più in grado di avvalersi di un ufficio i cui oneri -rispetto ad un bilancio aziendale che peraltro evidenzia perdite significative -sono decisamente importanti. La mancata adesione da parte sua alla nostra proposta di mutamento di mansioni e di riduzione dell’orario di lavoro che, nel suo interesse al solo fine di conservarle l’occupazione, abbiamo ribadito anche presso l’Isp ettorato del Lavoro -e la mancata accettazione, altresì, della proposta economica di integrazione del TFR finalizzata ad incentivare una risoluzione consensuale, rendono a questo punto inevitabile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo’.
3. La Corte di merito ha dato atto della produzione, da parte della società e in fase di opposizione, dei ‘bilanci contabili di dettaglio’ dal 2008 al 2019 nonché dei ‘bilanci approvati dall’assemblea e depositati presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE commercio’ ed ha riten uto che gli stessi ‘seppur prodotti dalla reclamante solo nel presente giudizio unitamente alle note scritte po(tessero) essere presi in considerazione stante il carattere meramente integrativo rispetto alla precedente produzione’. 4. Ha accertato, in base ai ‘bilanci di dettaglio’ e alle deposizioni testimoniali, il progressivo incremento del canale di vendita tramite la rete dei negozi monomarca, il cui fatturato ha raggiunto nel 2019 il 70% del complessivo fatturato.
5. Al fine del nesso causale tra la modifica organizzativa e la posizione del sig. COGNOME, ha rilevato che l’attività svolta da quest’ultimo nell’ufficio acquisti comprendeva il rapporto con i fornitori e con il ‘reparto stile’ per l’affidamento del campio nario, la verifica della marginalità dei prezzi, l’analisi dei dati di vendita, di redditività e delle giacenze di magazzino; che tali compiti riguardavano le vendite tramite multibrand e negozi monomarca; che la nuova strategia di vendita aveva comportato una diversa organizzazione dei compiti dell’ufficio acquisti, redistribuiti tra l’ufficio stile -prodotto, il responsabile delle vendite sig. COGNOME e la direzione; che nel nuovo contesto era antieconomico il mantenimento dell’ufficio acquisiti nella orig inaria consistenza, tanto più in ragione dell’esigenza della società di contenimento dei costi per far fronte ad una situazione di crisi dovuta alla drastica riduzione dei ricavi dalle vendite (tanto da aver dovuto licenziare altri dipendenti, dopo COGNOME e COGNOME); che la società non aveva effettuato nuove assunzioni nell’ufficio acquisti, ove era rimasta in forza la COGNOME con riduzione dell’orario, coadiuvata dalla
COGNOME, già dipendente della società e addetta all’ufficio prodotto; neppure vi erano state nuove assunzioni nell’ufficio stile-prodotto (che aveva assorbito parte delle attività dell’ufficio acquisti), eccetto NOME COGNOME, assunto nel settembre 2019 con le diverse mansioni di web designer, e NOME COGNOME, assunta nella stessa data con contratto a tempo determinato per sostituire una dipendente assente. La Corte ha sottolineato come i motivi di licenziamento accertati in base all’istruttoria svol ta non fossero diversi rispetto a quelli enunciati nella lettera del 25 luglio 2019.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con sei motivi, illustrati da memoria. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 421 e 437, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente premette che la Corte d’appello, con decreto del 9.4.2021, ha disposto lo svolgimento dell’udienza in forma scritta (ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto -legge n.2 del 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid) fissando la data del 13.5.2021 e disponendo che l’udienza ‘sarà sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni’, da depositare entro cinque giorni prima dell’udienza; rileva che la società ha prodotto, in allegato alle note scritte, nuovi documenti e, segnatamente, il bilancio 2020, con relativa nota integrativa e relazione sulla gestione, nonché il verbale di approvazione da parte dell’assemblea dell’8.4.2021; osserva che la Corte
d’appello (non solo ha utilizzato documenti prodotti per la prima volta col reclamo, cioè i bilanci dal 2008 al 2017, le note integrative, i verbali di approvazione – doc. n. 36 – e il LUL novembre 2020 -doc. 37 -), ma ha acquisito e utilizzato la documentazione prodotta in allegato alle citate note scritte sostitutive dell’udienza senza consentire alcun contraddittorio sulla stessa.
10. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello attribuito rilevanza ai documenti tardivamente prodotti (sia in allegato al reclamo e sia unitamente alle note scritte) e ai ‘bilanci contabili di dettaglio’ formati dalla stessa società, aventi natura provvisoria e privi di valore ufficiale.
11. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito dichiarato la legittimità del lice nziamento facendo leva, anche, sull’andamento economico negativo della società che non era compreso tra i motivi posti a base della decisione di recesso, correlata dalla datrice unicamente alla nuova organizzazione del lavoro.
12. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 1, comma 37 della legge n. 92 del 2012, per avere la sentenza d’appello v alutato la legittimità del licenziamento sulla base di ragioni diverse da quelle indicate nella lettera del luglio 2019, limitate alla adozione di una nuova strategia di mercato che prevede la vendita dei prodotti solo tramite negozi di proprietà o canale e-commerce, considerando invece anche le perdite di bilancio e quindi l’esigenza di riduzione dei costi; inoltre, per avere la Corte di merito
giudicato dirimente la maggiore redditività delle vendite dirette monomarca rispetto alle vendite multibrand , che non costituiva la ragione del recesso, legata unicamente alla riorganizzazione aziendale.
Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e perché viziata da affermazioni inconciliabili. Posto che la nuova strategia di mercato puntava principalmente sulle vendite nei negozi monomarca e che l’COGNOME, come ricostruito dai giudici di appello, si occupava sia delle vendite tramite negozi multibrand e sia delle vendite nei negozi monomarca, non si comprenderebbe la motivazione del licenziamento.
Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere i giudici di appello motivato sulla impossibilità di repêchage.
Il primo motivo non è fondato.
La censura che concerne i documenti (n. 36 e 37) prodotti per la prima volta col reclamo (i bilanci dal 2008 al 2017, note integrative, verbali di approvazione e il LUL novembre 2020) è inammissibile atteso che il ricorrente non ha allegato di aver sollevato, nel giudizio di reclamo, la relativa questione, con conseguente novità della stessa (v. Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018).
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, deve in linea generale affermarsi che, ove la decisione della causa sia avvenuta nella forma della c.d. ‘trattazione cartolare’ mediante scambio di sole note scritte, contenenti istanze e conclusioni, senza comparizione successiva in udienza, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto -legge n. 2del 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza
sanitaria da Covid fino al 30 aprile 2021, è nulla la decisione della causa che sia fondata su documenti prodotti con le citate note, senza che sugli stessi sia stata assicurata alla parte appellante o reclamante la possibilità di controdedurre, in ossequio al principio del contraddittorio (in tal senso v. Cass. n. 31960 del 2022). Occorre, tuttavia, rilevare che nel caso in esame la decisione dei giudici di appello non si basa sui documenti allegati alle note scritte (bilancio 2020, con relativa nota integrativa e relazione sulla gestione, nonché verbale di approvazione da parte dell’assemblea dell’8.4.2021) bensì sui ‘bilanci di dettaglio’ dal 2008 al 2019, depositati nel giudizio di opposizione, espressamente richiamati a pag. 8, secondo cpv. della sentenza impugnata, i cui dati sono stati considerati confermati ‘dall’istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado’ (v. sentenza p. 8, terzo cpv.).
18. Il secondo motivo di ricorso è infondato, per le ragioni già espresse, quanto al rilievo di tardività della produzione dei documenti utilizzati dalla Corte d’appello. Parimenti infondata è la censura di inidoneità, a fini probatori, dei ‘bilanci contab ili di dettaglio’, avendo la decisione impugnata precisato che i dati desumibili da tali documenti erano ‘coerenti e in linea con quelli ufficiali dei bilanci approvati dall’assemblea e depositati presso la RAGIONE_SOCIALE di commercio (doc. n. 36)’, prodotti dalla società col reclamo (nella sentenza d’appello a pag. 8 è indicato, per errore, prodotti ‘unitamente alle note scritte’; v. a conferma di ciò ricorso per cassazione p. 34 penultimo cpv. e nello stesso senso controricorso p. 18-19) e ammessi in ragione del ‘carattere meramente integrativo rispetto alla precedente produzione’, così sentenza appello, p. 8, primo cpv.), nonché confermati dall’istruttoria orale. La sentenza d’appello, quindi, non ha fatto leva sui documenti nuovi allegati alle note scritte e sui
quali non risulta svolto il contraddittorio, bensì su documenti ritualmente acquisiti agli atti e valutati unitamente alle restanti risultanze probatorie, come rientra nella facoltà dei giudici di merito.
Parimenti infondati sono i motivi dal terzo al quinto.
La Corte d’appello ha interpretato la lettera di licenziamento e, quindi, la motivazione posta a base della decisione di recesso, come avente carattere complesso e tale da includere: la nuova strategia di mercato (di vendita tramite la rete di retail e il canale e-commerce), quale fattore di riduzione e parziale svuotamento dei compiti dell’ufficio acquisti; il riassorbimento di tali residui compiti da parte della direzione aziendale, con la collaborazione (part time) della dipendente COGNOME; la difficoltà della società, per le perdite significative registrate, di tenere in piedi un ufficio acquisti, come prima strutturato ed avente costi importanti.
21. In coerenza con tale lettura, la Corte territoriale ha analizzato e valutato la complessiva causale addotta a giustificazione del licenziamento (‘Lo svuotamento delle funzioni dell’ufficio acquisti, da un lato, e la redistribuzione dei relativi compiti prima svolti tra il responsabile delle vendite, l’ufficio stile e prodotto e la direzione dall’altro, hanno reso antieconomico mantenere in vita l’ufficio nella sua precedente composizione. Ciò tanto più che, come si legge nella lettera di licenziamento, la società non stava attraversando un periodo positivo dal punto di vista economico…’, sentenza p. 14 ultimo cpv. e 15 primo cpv.). La censura oggetto del motivo in esame non coglie tale percorso interpretativo e motivazionale e quindi non si confronta adeguatamente con esso, assumendo apoditticamente le ragioni di crisi come estranee alla decisione di licenziamento, senza neanche denunciare la
violazione dei canoni ermeneutici nell’esegesi operata dalla Corte d’appello.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la sentenza d’appello non ha individuato la ragione del recesso nella maggiore redditività delle vendite dirette monomarca rispetto alle vendite multibrand , ma ha ampiamente ricostruito ed illustrato gli effetti della nuova strategia di mercato, attraverso l’implementazione delle vendite nei negozi monomarca, in termini di semplificazione della fase di trattativa con i fornitori che ‘in precedenza rappresent ava la parte più impegnativa (per) l’ufficio acquisti’ (p. 13, ultimo cpv.); ha rilevato come ‘l’ufficio acquisti non provvede più a trattare i prezzi dei prodotti con i fornitori né a effettuare previsioni di vendita ma si limita a registrare gli ordini sulla base delle indicazioni del responsabile delle vendite dell’ufficio stile e prodotto’ (p. 14, penultimo cpv.). Il che dà conto del carattere non più indispensabile, e neppure funzionale alla nuova organizzazione aziendale, delle mansioni prima svolte dall’COGNOME.
Il sesto motivo di ricorso non è fondato.
Ribadito come l’impossibilità di repêchage sia elemento costitutivo del legittimo esercizio del potere di recesso, deve rilevarsi come i giudici di appello si siano fatti carico dell’onere di prova che sul punto compete a parte datoriale ed hanno dato atto di come le mansioni già svolte dall’Ongar o fossero state redistribuite tra i dipendenti già in servizio e i membri della direzione aziendale e di come nessuna successiva assunzione, in mansioni compatibili col profilo professionale del predetto, fosse intervenuta; essendovi invece prova del coevo licenziamento del sig. COGNOME, addetto, insieme all’COGNOME, all’ufficio acquisti.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
26. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza RAGIONE_SOCIALEle del 23 aprile 2024