Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9265 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9265 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19702/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME
(DNTLNZ76B23G273R)
-controricorrente-
nonchè contro
NOME COGNOME
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 209/2022 depositata il 14/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 14.4.23 la corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Gorizia del 23.9.21, ha ritenuto giustificato il licenziamento del dirigente in epigrafe e
condannato il datore di lavoro, la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere l’indennità di mancato preavviso quantificato in euro 436.610.
Avverso tale sentenza ricorre COGNOME, succeduta a MCY, per quattro motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore, che propone ricorso incidentale per due motivi, rispetto al quale la società resiste con controricorso.
Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 2119 c.c., per avere la corte territoriale escluso la giusta causa di recesso, con riferimento a un comportamento penalmente rilevante integrante in astratto le false comunicazioni sociali e la truffa e determinato un ingiustificato profitto del lavoratore con un incremento del bonus aziendale percepito.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato il fatto dell’occultamento fisico delle imbarcazioni cui si ricollegano i crediti artificiosamente iscritti in bilancio.
Il terzo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato il profitto del lavoratori in relazione al bonus aziendale.
Il quarto motivo deduce -ex art. 360 co. n. 4 c.p.c.- nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Partendo dal quarto motivo ed escludendo il vizio (che, secondo la stessa prospettazione della parte, al più riguarderebbe solo passaggi della sentenza e non tutta la motivazione), con conseguente inammissibilità del motivo, va detto -esaminando gli
altri tre motivi congiuntamente- che la corte ha ben spiegato -a pagina 8che l’esclusione della giusta causa dipende dallo stesso comportamento del datore di lavoro, che ha tenuto il lavoratore in servizio anche dopo il licenziamento e si è avvalsa delle scritture asseritamente false senza mai modificarle negli anni seguenti (ed anzi confermando, di anno in anni, le risultanze dei bilanci degli anni precedenti).
Peraltro, anche la eccezione relativa al fatto che la tolleranza degli amministratori non impegnerebbe la società quale soggetto diverso è infondata, in quanto la condotta agli amministratori impegna la società ai fini giuridici nei confronti dei terzi (tra i quali rientrano naturalmente anche i dipendenti della società), salva l’azione di responsabilità verso gli amministratori (azione che peraltro nella specie non risulta mai stata attivata, a conferma delle affermazioni della sentenza in disamina in relazione al coinvolgimento della società nel mantenimento in servizio del dirigente).
Venendo al ricorso incidentale, il primo motivo deduce ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c.violazione dell’articolo 24 comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro, che calcola il preavviso ai fini del TFR.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione -ex art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c.per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla tardività del licenziamento, con conseguente diritto del lavoratore all’indennità supplementare.
Entrambi i motivi, sia pure per ragioni diverse, sono inammissibili.
Invero, il primo motivo propone una questione nuova non sollevata nei gradi precedenti di giudizio, tanto più che nei gradi precedenti manca anche la produzione integrale del contratto collettivo oggi invocato dal lavoratore.
Il secondo motivo è del pari inammissibile, non essendo la ‘tardività’ un fatto storico e quindi non essendo più censurabile ai
sensi dell’art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c.; nel caso, peraltro, il ricorrente non individua un preciso fatto storico la cui valutazione sia stata omessa, ma sostanzialmente censura le conclusioni cui è pervenuta la corte anche sulla scorta dei fatti storici accertati dalla stessa.
Spese compensate per soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per entrambi i ricorrenti.
p.q.m.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio