Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35980 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35980 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15818-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
Oggetto
Licenziamento individuale
R.G.N. 15818/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/11/2023
CC
rappresentata
COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1050/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 1777/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimatole da Unicredit spa il 2.11.2017.
La Corte d’appello, respinta l’istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la pendenza di un processo penale nei confronti della COGNOME, ha premesso che, con lettera del 29.9.2917, erano state contestate alla dipendente una serie di operazioni anomale, oggetto della relazione ispettiva del 21.9.2017, concernenti: l’acquisto (in data 13.11.2013), da parte del cliente COGNOME, di titoli per euro
e
difesa
245.000,00 con addebito dell’importo sul conto corrente intestato al predetto e loro successivo trasferimento sul conto titoli intestato a NOME COGNOME; il rilascio e l’utilizzo di una carta prepagata intestata sempre al COGNOME; la emissione sul conto corrente intestato a NOME COGNOME (deceduta a marzo 2013) e a NOME COGNOME, di due assegni circolari di euro 122.500,00 ciascuno in favore rispettivamente di NOME COGNOME e di NOME COGNOME; il rilascio da parte della COGNOME a NOME COGNOME, nipote di NOME, di documentazione bancaria relativa ai conti delle zie incompleta, atta a celare l’indebita operatività sugli stessi; operazioni tutte eseguite con il visto della COGNOME e disconosciute dai clienti.
I giudici d’appello, circoscritto l’esame alla contestazione più grave concernente l’indebita negoziazione sul conto del cliente COGNOME, hanno ritenuto sussistenti i fatti contestati alla COGNOME, avendo il COGNOME disconosciuto la genuinità della firma apposta sul documento di acquisto dei titoli e, prima ancora, l’operazione stessa di acquisto titoli e di trasferimento degli stessi a favore di persona sconosciuta, qual era per lui la COGNOME. Hanno giudicato tale
condotta idonea ad integrare la giusta causa di recesso, escludendo ogni profilo di tardività della contestazione per essersi la Banca rapidamente attivata all’esito della relazione ispettiva del 21 settembre 2017.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Unicredit spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio si Ł riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per avere la Corte rigettato la richiesta di sospensione del giudizio nonostante la pendenza di un processo penale a carico della COGNOME avente ad oggetto i medesimi fatti posti a base del licenziamento e la pendenza di un giudizio
civile di verificazione di scrittura privata sulle firme apposte dal dottor NOME COGNOME.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicchØ può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnicogiuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, come al piø configurabile nel caso in esame (v. Cass. n. 5229 del 2016; n. n. 12999 del 2019).
Occorre inoltre considerare che la nozione di “giusta causa” ha la sua fonte direttamente nella legge e che quindi stabilire se nel fatto commesso dal dipendente ricorrano o meno gli estremi di una giusta causa di licenziamento ha carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali. Difatti ‘ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto nØ la sua punibilità in sede penale, nØ la mancata attivazione del processo penale per il
medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso’ (Cass. n. 21549 del 2019; n. 37 del 2011). In tale quadro si Ł altresì affermato che “il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall’art. 27 Cost., comma 2, concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna ‘ (v. Cass. n. 13294 del 2003; n. 29825 del 2008; n. 37 del 2011; n. 21549 del 2019). In base a tali rilievi risulta correttamente respinta dai giudici di appello l’istanza di sospensione del processo e risulta priva di pregio, oltre che inammissibile per il divieto posto dall’art. 372 c.p.c., la richiesta, formulata nella memoria di parte ricorrente, di
depositare nel giudizio di cassazione i verbali di prove assunte nel procedimento penale.
Con il secondo motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte di merito erroneamente applicato il principio della ragione piø liquida, limitando l’esame al primo addebito, concernente i rapporti col cliente COGNOME, e senza indagare sulle restanti contestazioni, strettamente connesse alla prima, come emerge dalla stessa sentenza d’appello che ha considerato le operazioni eseguite sul conto del dottor COGNOME funzionali a nascondere l’ammanco sul conto della COGNOME.
Con il terzo motivo Ł denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla irrazionale e illogica valutazione delle prove.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. con riferimento all’erronea ripartizione dell’onere della prova e al sovvertimento della
gerarchia delle fonti sulle cosiddette prove atipiche.
Con il quinto motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 2119, 2106, 1175, 1375 c.c., degli artt. 7 e 18 della legge n. 300 del 1970 e dell’art. 6, legge n. 604 del 1966, con riferimento all’onere della prova della giusta causa di licenziamento, anche in base ai principi di correttezza e buona fede.
Con il sesto motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ł stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale su circostanze decisive nonchØ omesso esame degli atti relativi al procedimento penale vertente sui medesimi fatti.
I motivi dal secondo al quinto investono, da diversi punti di vista, la decisione di reclamo in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti contestati, anche con riferimento alla corretta applicazione della regola di distribuzione dell’onere di prova e delle regole del ragionamento presuntivo, nonchØ le statuizioni
inerenti alla integrazione della giusta causa di recesso.
Nessuna di tali censure può trovare accoglimento.
Sebbene veicolate attraverso la denuncia di violazione di disposizioni di legge, sostanziali e processuali, le critiche mosse investono, attraverso il riferimento a molteplici prove documentali (comunicazioni a firma del dott. COGNOME, atto di transazione della Banca col medesimo, denuncia querela dallo stesso presentata; atti del procedimento penale) e testimoniali (dello stesso dottor COGNOME), la ricostruzione in fatto operata dai giudici di appello.
Come costantemente affermato da questa Corte, la selezione e la valutazione delle risultanze istruttorie Ł compito strettamente riservato al giudice di merito e non Ł suscettibile di censura in questa sede. E’ infatti noto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge e al di fuori di un principio di gerarchia delle fonti, invece invocato nel ricorso in esame. (Cass. n. 29404 del 2017; n. 16056 del 2016; 17097 del 2010; n. 17477 del 2007
19. Riguardo alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova Ł sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. 13960 del 2014), e che l’art. 116 c.p.c. vieta di valutare le prove secondo un criterio diverso da quello in esso indicato, mentre esula dall’ambito applicativo di tali norme ogni questione, come
quelle oggetto dei motivi in esame, che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, nei limiti della violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. o nel perimetro di cui al novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014).
Neppure può ravvisarsi una violazione dell’art. 2697 c.c. atteso che la Corte di merito ha correttamente addossato alla società datoriale l’onere di dimostrare la sussistenza degli addebiti contestati ed ha ritenuto tale onere puntualmente assolto.
Anche i rilievi sulla violazione delle regole in materia di prova presuntiva risultano infondati.
Premesso che, come recita l’art. 2727 c.c., le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici o giudiziali) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, nella giurisprudenza di legittimità si Ł piø volte sottolineato come, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto, il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (Cass. n. 13546 del
2006). Non occorre cioŁ che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile, secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva (cfr. Cass. n. 6387 del 2018 e precedenti ivi citati), ma Ł sufficiente che l’inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza basate sull ‘id quod plerumque accidit (cfr. Cass. n. 14762 del 2019; Cass. n. 6387 del 2018; Cass. n. 6081 del 2005; Cass. n. 6220 del 2005; Cass. n. 13169 del 2004; Cass. n. 9961 del 1996);
23. Nel caso in esame, la ricorrente non offre argomenti atti a invalidare il procedimento di inferenza logica svolto dai giudici di appello in base ai dati probatori raccolti ma si limita a proporre una spiegazione alternativa della condotta contestata e ad insinuare l’esistenza di comportamenti equivoci posti in essere da parte datoriale (come la mancata azione disciplinare nei confronti dell’operatore di cassa e l’omessa azione di recupero verso le signore COGNOME,
destinatarie degli assegni circolari), in tal modo censurando, ancora una volta, il procedimento valutativo e decisorio e non la commissione di errori nell’applicazione delle regole di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
24. Infondate sono anche le censure di violazione dell’art. 2119 cod. civ. formulate sul presupposto di insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante.
25. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la giusta causa di licenziamento, quale “fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” Ł una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione Ł quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre
l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n. 13534 del 2019; n. 31155 del 2018; n. 27238 del 2018; n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del 2004).
26. Nelle medesime pronunce si Ł precisato come l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quella dell’art. 2119 c.c. non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’individuazione e nell’applicazione dei parametri integrativi, poichØ l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca.
27. Tuttavia Ł stato evidenziato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito Ł sindacabile in cessazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).
28. Nel caso in esame, la ricorrente non identifica quali siano i parametri integrativi della clausola generale che sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi a ribadire che, secondo il suo giudizio, il fatto addebitato non avrebbe rilievo disciplinare e non costituirebbe giusta causa di licenziamento, per cui, anche per questo profilo, la sentenza impugnata non risulta efficacemente censurata.
29. Nessun pregio ha il rilievo secondo cui la Corte di merito avrebbe erroneamente concentrato l’esame sull’episodio più grave, sia perché la sentenza d’appello ha di fatto esaminato anche gli altri addebiti data l’evidente connessione degli
stessi (in particolare, tra le operazioni sui conti COGNOME e COGNOME) e sia perchØ la valutazione di gravità del primo episodio, non validamente censurata, Ł stata giudicata sufficiente ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso mentre la ricorrente censura la scelta dei giudici di appello al solo fine di sostenere che una analisi, allargata anche alla operazione COGNOME, avrebbe fatto emergere la legittimità dell’intera operazione. Ancora una volta, ciò che viene censurato in modo inammissibile Ł la valutazione delle prove e la ricostruzione in fatto come eseguite dai giudici di merito, al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso che l’omissione denunciata non riguarda evidentemente un fatto storico decisivo.
Neppure il sesto motivo può trovare accoglimento.
Questa Corte ha precisato (Cass. n. 11457 del 2007; n. 5654 del 2017; n. 27415 del 2018) che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi,
ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ” ratio decidendi ” venga a trovarsi priva di fondamento’, requisiti pacificamente insussistenti nel caso in esame.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale