Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 11487 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 11487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
Sul ricorso per regolamento di giurisdizione n. r.g. 10392/2024 proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SALERNO, con ordinanza n. 1011/2024 depositata il 08/05/2024 nella causa tra: COGNOME NOME
– ricorrente non costituito in questa fase -contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– resistente non costituita in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede l’accoglimento del regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, in servizio presso la Direzione provinciale di Avellino, ha proposto ricorso al Tribunale di Avellino e chiesto dichiararsi la illegittimità del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania prot. 26172 del 12 maggio 2016 con il quale era stata disposta la sua retrocessione dalla terza alla seconda area funzionale con conseguente caducazione del contratto di lavoro individuale di inquadramento nella terza area sottoscritto il 15/4/2013.
Ha dedotto che:
era stato dichiarato idoneo alla prova di concorso inerente alla procedura per il passaggio dalla II alla III area funzionale fascia retributiva F1, profilo funzionario Agenzia delle Entrate, indetta con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 193306 del 24/12/2009, in attuazione dell’art. 23 del CCNL comparto Agenzie Fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 e dell’art. 5 del CCNL sottoscritto il 10 aprile 2008;
-all’esito della predetta procedura, era stato inquadrato nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 e, dal 15 aprile 2013, aveva iniziato a svolgere le relative funzioni in virtù di regolare contratto;
nel frattempo, con sentenza del 27 marzo 2014, n. 1821, il TAR Campania – Napoli, sez. IV, aveva annullato gli atti della procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, rilevandone l’illegittimità sia con riferimento alla costituzione della Sottocommissione della Campania, sia in ordine a questioni concernenti la verbalizzazione delle operazioni da parte della predetta Sottocommissione;
-il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva, dunque, nominato la Commissione incaricata di ripristinare il carattere anonimo dei plichi contenenti gli elaborati nonché la Commissione d’esame incaricata della correzione dei suddetti elaborati;
– era stato, quindi, comunicato al ricorrente che, in base agli atti della menzionata Commissione d’esame, non aveva superato la prova scritta; – con determinazione prot. n. 26172 del 12/5/2016, dopo circa tre anni di lavoro, si era visto notificare il provvedimento di retrocessione alla seconda area funzionale, con effetti giuridici dal 15 aprile 2013, con conseguente caducazione del contratto di lavoro individuale di inquadramento nella terza area sottoscritto.
Ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania prot. 26172 del 12 maggio 2016 e riconoscersi il suo diritto del ricorrente a svolgere le funzioni della terza area funzionale fascia retributiva F1, profilo funzionario Agenzia delle Entrate senza soluzione di continuità e ad ottenere il relativo trattamento economico, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle differenze retributive tra la seconda e terza area funzionale dal 12 maggio 2016 (data della decorrenza del provvedimento di retrocessione) al riconoscimento dell’inquadramento giuridico della terza area.
Ha, in particolare, invocato l’applicazione dell’art. 1 comma 9 L. legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» norma, a suo dire, introdotta con lo specifico fine di evitare che provvedimenti giurisdizionali di annullamento delle procedure concorsuali potessero pregiudicare la continuità dell’azione amministrativa e la posizione lavorativa dei dipendenti delle agenzie fiscali cui erano state affidate mansioni della terza area a seguito di concorsi.
Ha, altresì, domandato l’applicazione dell’art. 94 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 del 12 febbraio 2018 che ha sostanzialmente completato il processo di ‘sanatoria’ dei dipendenti della terza area riconoscendo loro (oltre al
trattamento economico e alla possibilità di continuare a esplicare le medesime funzioni) anche l’inquadramento giuridico.
Costituitasi in giudizio l’Agenzia delle Entrate ha contestato la domanda ed ha insistito per il suo rigetto.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza pubblicata il 5.5.2021, ha declinato la giurisdizione in favore del g.a.
Ha ritenuto, soprattutto, che, nonostante il ricorrente avesse qualificato la propria posizione come di diritto soggettivo, essa doveva ritenersi, invece, di interesse legittimo: parte ricorrente in effetti aveva inteso ottenere la rimozione degli effetti di un atto (determina di retrocessione) che era stato adottato in ottemperanza alle decisioni rese dal giudice amministrativo sulla procedura concorsuale a monte dello stesso e, di conseguenza, discendeva dallo svolgimento della nuova procedura di correzione degli elaborati dei partecipanti alla detta progressione verticale e dal mancato conseguimento della votazione utile al superamento della prova.
Ha ritenuto, inoltre, non configurabile un diritto soggettivo in applicazione dell’art. 1 comma 9 legge 208/2015 trattandosi di disposizione che riguardava coloro che erano risultati vincitori, ovvero avevano superato la procedura concorsuale bandita per la III area; nella fattispecie, invece, il ricorrente, proprio in virtù della accertata illegittimità degli atti della procedura cui aveva partecipato, nonché del successivo mancato conseguimento della posizione utile ai fini del superamento della prova e della disposta retrocessione, era estraneo all’ambito di operatività di questa normativa.
Il TAR della Regione Campania, sezione distaccata di Salerno, dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.
Ha evidenziato, con riguardo al cd. petitum sostanziale, idoneo ad individuare il giudice munito di giurisdizione, che il ricorrente: i) non contestava il giudicato amministrativo che aveva determinato la
caducazione della graduatoria dalla quale era derivato, poi, il provvedimento di retrocessione (invero il giudicato amministrativo rileva come ‘fatto’ nel caso di cui al presente giudizio); ii) domandava che venisse dichiarata l’illegittimità del provvedimento di retrocessione, al solo scopo finale di vedersi riconosciuto il correlato inquadramento giuridico e le differenze retributive.
L’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va affermata la Giurisdizione del Giudice ordinario.
È ius receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda avendo riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riferimento ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492).
Come condivisibilmente rilevato dal P.G., nel caso di specie, il lavoratore agendo in giudizio non ha contestato il giudicato amministrativo che ha determinato la caducazione della graduatoria, ma ha dedotto l’illegittimità del provvedimento con cui è stata disposta la retrocessione per v iolazione dell’art. 1, comma 9, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, conseguentemente, dell’art. 94 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 del 12 febbraio 2018, ed ha ch iesto l’a ccertamento del diritto a svolgere le funzioni della terza area funzionale fascia retributiva F1, profilo funzionario Agenzia delle
Entrate e conseguente trattamento economico nonché ad ottenere il relativo inquadramento giuridico.
Non rileva dunque alcun atto di natura autoritativa, sintomatico dell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, piuttosto, di una controversia tipicamente privatistica avente ad oggetto il preteso diritto a svolgere le funzioni della terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario Agenzia delle Entrate e ad ottenere il relativo trattamento economico, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra la seconda e la terza area funzionale.
4. Il lavoratore, a ben guardare, non contesta neppure che la P.A. datrice di lavoro fosse tenuta ad ottemperare alle determinazioni del giudice amministrativo ma chiede che venga fatta applicazione di quella che assume essere una sanatoria legislativa (finanziaria 2016) in base alla quale l’A genzia delle Entrate, anche a seguito della nuova correzione degli elaborati, in applicazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 205 del 2015 avrebbe dovuto continuare a corrispondere al ricorrente a titolo individuale ed in via provvisoria, sino all’adozione di una specifica disciplina contrattuale (nella prospettazione attorea poi effettivamente intervenuta con la previsione di cui all’art. 94 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 del 12 febbraio 2018), il trattamento economico relativo alla terza area funzionale consentendo altresì ai dipendenti già inquadrati in tale area di continuare ad esplicare le relative funzioni.
In sede di ricorso, in particolare, il ricorrente, per sostenere la tesi dell’applicabilità della suddetta sanatoria anche nel suo caso, rimarca che nel corso dell’esame della stessa in sede referente alla Camera il predetto riconoscimento economico e funzionale in questione è stato esteso ai dipendenti assunti all’esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al quadriennio
1998-2001) là dove la formulazione originaria della norma (comma 7 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 ) prevedeva il riconoscimento economico e funzionale solo per i dipendenti assunti a seguito del superamento di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto quadriennio 1998-2001.
Tale estensione, a suo dire, aveva la propria ragione d’essere nelle sentenze emesse dal Giudice Amministrativo in relazione a concorsi banditi in applicazione del CCNL del quadriennio 2002-2005 e l’emendamento era stato approvato al fine di risolvere le problematiche che erano sorte in relazione alle procedure di passaggio tra aree indette nel 2009 (in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 2002-2005).
Non vi è dubbio allora che la domanda sia stata proposta sul presupposto dell’esistenza di un diritto soggettivo asseritamente riveniente dalla disposizione (sanatoria) invocata.
Va, di conseguenza, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e cassata la sentenza declinatoria del Tribunale di Avellino.
Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi in questa sede, in mancanza di attività difensiva delle parti in questa sede e della natura ufficiosa del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza declinatoria del Tribunale di Avellino dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, l’11 marzo 2025.