Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 17466/2020
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Roma Capitale , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore ;
intimata
avverso la sentenza n. 33/2020 della Corte di appello di Roma, pubblicata l’ 08/01/2020, non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Cons. NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, depositate il 25/04/2024 dal Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione alla cartella di pagamento n. 068 2008035668207 64, ad essa notificata il 09/09/2009 da RAGIONE_SOCIALE nell’interesse di Roma Capitale, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 105.755,07 (anticipata dalla deliberazione, con la quale era stato richiesto il pagamento) per occupazione del suolo pubblico , di cui € 81.540,46 a titolo di c.d. maggiorazione forfettaria per collaudo, sorveglianza e manutenzione stradale, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 14 della delibera comunale n. 56/2002, che aveva adottato il ‘Regolamento per scavi stradali per la posa di canalizzazioni nel sottosuolo’, introducendo una nuova disciplina in materia di occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo.
Costituitasi in giudizio Roma Capitale, il Tribunale di Roma accertò incidenter tantum l’illegittimità degli artt. 7 e 14 del menzionato Regolamento per contrarietà all’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997 e all’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003 – e, operandone la disapplicazione, dichiarò l’insussistenza del diritto dell’opposta di procedere alla riscossione del credito.
Proposto appello da Roma Capitale, il giudice del gravame, nel contradditorio RAGIONE_SOCIALE parti, accolse l ‘eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo che, come statuito da questa Corte in una
precedente pronuncia (Cass., Sez. U, n. 20939 del 12/17/2011), ai fini del riparto di giurisdizione, occorre tenere conto del contenuto della domanda, verificando se la stessa investa o no la legittimità dell’atto regolamentare, mettendo in discussione la possibilità per l’Amministrazione di fissare a carico del concessionario la prestazione contestata, aggiungendo che anche il TAR Lazio, con sentenza n. 5786/2012, nel pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro la determinazione posta a base della menzionata cartella di pagamento, aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che l’impugnazione aveva ad oggetto la valutazione del modo stesso con cui era stato esercitato dalla PRAGIONE_SOCIALE. il potere regolamentare dal quale traeva origine la pretesa pecuniaria.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a un solo motivo.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione , avendo la Corte d’appello escluso che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, senza tenere conto che nella specie la ricorrente aveva semplicemente impugnato le cartelle di pagamento contestando il quantum della pretesa avanzata, tant’è che la stessa parte aveva separatamente impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione del 09/07/2007, con la quale la controricorrente aveva chiesto il pagamento di € 105.755,07 a titolo di occupazione del suolo pubblico, di cui € 81.540,46 per la menzionata
maggiorazione forfetaria, somma, poi, portata dalla cartella esattoriale oggetto della presente opposizione.
Il motivo di ricorso, pur riguardando una questione di giurisdizione, può essere deciso in questa sede, in applicazione dell’art. 374, comma 1, c.p.c., poiché le Sezioni Unite si sono già pronunciate in argomento.
La censura si rivela infondata.
3.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilievo i successivi mutamenti.
Alla fattispecie in esame, dunque, non si applica il d.lgs. n. 104 del 2010 del 02/07/2010, richiamato dalla ricorrente, recante il riordino RAGIONE_SOCIALE norme sul processo amministrativo, il quale è entrato in vigore il 16/09/2010, quando il presente giudizio era già pendente davanti al giudice di primo grado.
Si deve, invece, guardare, a l disposto dell’art. 5 l. n. 1034 del 1971, il quale, nel testo all’epoca vigente, stabiliva che «1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici … 2. Resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie con cernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …» .
L’art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010 ha, comunque, riprodotto nella sostanza il testo normativo appena riportato, prevedendo che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi … »
L ‘art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, attiene, invece, al riparto di giurisdizione nella diversa materia della concessione di servizi pubblici ( «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità … » ).
3.2. Come spiegato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20939 del 12/10/2011), l’art. 5 della l. n. 1034 del 1971 ed anche il successivo art. 113, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010, nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, con la conseguenza che spettano alla cognizione di quest’ultimo , in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione, solo quelle controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che venga in discussione alcun potere di intervento della RAGIONE_SOCIALE a tutela di interessi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle controversie che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate proprio in riferimento a una controversia tra le stesse parti del presente giudizio, ove RAGIONE_SOCIALE
aveva impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione con la quale l’ente locale aveva chiesto a lla società di telefonia, come nel presente giudizio, aveva posizionato cavi nella pubblica via, di pagare, in aggiunta al canone per l’occupazione di suolo pubblico, la maggiorazione forfetaria prevista nel regolamento comunale per il ristoro del degrado stradale e per i connessi oneri di sorveglianza e verifica. Unitamente a tale deliberazione, RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato gli atti presupposti (compreso il regolamento comunale) e quelli conseguenziali, proponendo, poi, impugnazione, con motivi aggiunti, anche contro le cartelle esattoriali, che nel frattempo erano state notificate alla società.
In particolare, nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l ‘art. 5 l . n. 1034 del 1971 ed anche l’art. 113, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010 attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve però quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi. Questa eccezione, se vale a sottrarre le controversie in tema di indennità, canoni o altri corrispettivi all’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non implica però l’instaurazione per esse di un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Dette controversie restano, cioè, soggette al regime generale di riparto della giurisdizione. Ricadono, pertanto, in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano ad oggetto diritti soggettivi ed in quella del giudice amministrativo quando si faccia questione dell’esercizio legittimo di un potere spettante alla pubblica amministrazione.
In materia di concessioni amministrative, dunque, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi della normativa sopra
richiamata, sono unicamente quelle con un contenuto meramente patrimoniale, che derivano dall’attuazione del rapporto instauratosi tra il privato e la pubblica amministrazione e nelle quali non entra in gioco alcun potere autoritativo di quest’ultima a tutela di interessi generali. Qualora, viceversa, la controversia coinvolga l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altro corrispettivo, come accade ad esempio nel caso di ricorsi proposti contro l’atto col quale si istituiscono o si modificano le tariffe relative alle concessioni amministrative di beni pubblici, la questione appartiene alla sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice ordinario è, in sintesi, riferibile solo alle controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, che incidono sull’economia dell’intero rapporto concessorio, e non semplicemente l’accertamento dei presupposti fattuali dello stesso, entra in gioco la giurisdizione del giudice amministrativo.
Tale principio è stato ribadito anche in successive pronunce (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6747 del 13/03/2024; cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 16459 del 30/07/2020; Cass., Sez. U, Sentenza n. 23591 del 27/10/2020).
In sintesi, nella materia in esame, quando è prospettata l’illegittimità dell’atto amministrativo adottato dall’ente pubblico credito, costituente il presupposto della pretesa avanzata, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la
contro
versia relativa alla legittimità di tale pretesa (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 21928 del 07/09/2018).
3.3. Nella specie, RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di avere contestato la debenza nel quantum della pretesa azionata (in riferimento alla maggiorazione forfetaria richiesta), affermando che il giudice ordinario avrebbe dovuto verificare incidentalmente l’illegittimità degli artt. 7 e 14 del Regolamento ( perché in contrasto con l’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997, con l’art. 10, comma 10, l. n. 166 del 2002 e con l’art. 93, comma 2, l. lgs. n. 259 del 2003), con conseguente accertamento dell’inesistenza del credito così come azionato nella cartella di pagamento, evidenziando che in corso di causa era anche emerso che il TAR del Lazio, con sentenza n. 5964/2012, aveva annullato il regolamento in questione (v. in particolare p. 16 e 17 del ricorso).
È tuttavia evidente che, a fondamento dell’azione in questa sede proposta vi è proprio la prospettazione dell’illegittimità (per violazione di legge) del Regolamento comunale con il quale è stata prevista la maggiorazione applicata, sicché la controversia, per i motivi sopra evidenziati, va sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo, avanti al quale la parte può, poi, dedurre, ai fini della decisione, anche il dedotto annullamento in sede giurisdizionale del Regolamento stesso.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M. La Corte respinge il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 6.000 ,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, i n applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile