Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 19213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 19213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione di ufficio iscritto al numero 13468 del ruolo generale dell’anno 202 4, richiesto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta con ordinanza n. 734 in data 13 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 5056/2023 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente
tra
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in
persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE
DELL’AVERSANA NOME (C.F.: DLL CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: DLP NTN 62A09 D789T)
COGNOME NOME (C.F.: DND LNS CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: DND RFL CODICE_FISCALE)
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE
COGNOME NOME (C.F.: MRN MRA 45B19 D790L)
COGNOME NOME (C.F.: MSC DNC CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: NSC RSR 74A28 F839Y) COGNOME NOME (C.F.: PZZ PQL CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F.:
rappresentati e difesi dall’avvocato BNN GPP 86S30 I234T)
-ricorrenti-
e
COMUNE DI SANT ‘ ARPINO (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME C.F.: CODICE_FISCALE
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: PRR CODICE_FISCALE
-resistenti- udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 15 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto « che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice amministrativo (T.A.R. per la Campania), assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c. ».
Fatti di causa
Il Comune Di Sant’Arpino ha notificato alla società RAGIONE_SOCIALE nonché ai soci della stessa, tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali coobbligati, un atto di « accertamento esecutivo entrate patrimoniali -oneri », ai sensi
dell’ art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per un importo totale, richiesto ad ogni singolo destinatario, pari a € 105.018,31 .
Gli intimati hanno impugnato tale atto, proponendo un ricorso qualificato come « ricorso in opposizione all’esecuzione nonché in opposizione agli atti esecutivi », davanti al Tribunale di Napoli Nord.
Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Commissione tributaria competente per territorio.
Riassunto il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta , quest’ultima, ravvisando un potenziale conflitto negativo di giurisdizione, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che la controversia non spetterebbe alla giurisdizione del giudice tributario.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.
L’Ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo « che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice amministrativo (T.A.R. per la Campania), assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c. ».
Ragioni della decisione
Il petitum sostanziale della domanda originariamente avanzata dai ricorrenti davanti al giudice ordinario, ovvero l’oggetto della presente controversia, è la contestazione di un avviso di accertamento finalizzato alla riscossione di una entrata patrimoniale di un ente comunale, costituita da crediti per contributi di costruzione e relativi accessori dovuti sulla base del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fondato su due ordinanze ingiunzione, che si assumono già notificate nel 2019 e nel 2022, oltre ai relativi
interessi, con intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, atto notificato ai debitori ai sensi dell’art. 1, comma 792, lettera a) , della legge 27 dicembre 2019 n. 160. L’atto introduttivo del presente giudizio è stato qualificato dagli intimati come « ricorso in opposizione all’esecuzione nonché in opposizione agli atti esecutivi ».
Le ragioni delle contestazioni avverso l’avviso di accertamento sono molteplici; segnatamente, risultano dedotte dagli opponenti le seguenti ragioni di opposizione, attinenti ad aspetti sia formali che sostanziali dell’atto impugnato:
« a) illegittimità degli accertamenti per nullità delle notifiche degli atti;
nullità ed illegittimità degli accertamenti per difetto di motivazione -motivazione apparente contraddittorietà illogicità -violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2, 3 e ss. della legge 241/1990 -violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 17 e ss. della l. 212/2000 mancata allegazione degli atti prodromici; c) nullità ed illegittimità degli accertamenti per omessa notifica e/o inesistenza degli atti prodromici – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., dell’art. 7 l. 890/1992;
d) nullità degli accertamenti per illegittimità dei costituendi ruoli e decadenza dal potere di riscossione;
illegittimità e nullità degli avvisi di accertamento per difetto di legittimazione passiva -violazione e falsa applicazione dell’art. 2462 e ss cod. civ.;
f) nullità degli accertamenti per ricevuta quietanza di ogni spesa ed onere da parte della assegnante in sede di vendita e/o assegnazione dell’alloggio in cooperativa ».
2. In base all’art. 1, comma 792, lettera b) , della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’ atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate patrimoniali dell’ente pubblico acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e non richiede, ai fini della eventuale successiva esecuzione forzata, la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell ‘ ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
In base a detta norma, infatti, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, in mancanza di tempestiva opposizione, alla quale (in caso di entrate patrimoniali non tributarie, come nella specie) si applicano le disposizioni di cui all ‘ articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, la riscossione delle somme richieste è immediatamente affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, l’accertamento esecutivo in questione, è istituto che « concentra tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto; in sostanza, l ‘e nte locale, dopo avere notificato l’avviso di accertamento, che acquista efficacia esecutiva alla scadenza del termine per l’impugnativa ( sessanta giorni dalla notificazione, per le entrate non tributarie), può procedere all’affidamento in carico ai soggetti incaricati della riscossione forzata; l ‘atto cd. «impoesattivo» svolge, invero, contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento), così consentendo una
accelerazione del processo di riscossione delle entrate locali » (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13634 del 16/05/2024, in motivazione). Deve considerarsi che l’atto in questione ha ad oggetto l’accertamento e la contestuale richiesta di pagamento di un determinato credito, che trova fonte in un rapporto obbligatorio e consente all’ente pubblico la formazione immediata, in proprio favore, di un titolo esecutivo per il recupero del suddetto credito (laddove non sia proposta tempestiva opposizione da parte del soggetto debitore e, in tale sede, l’efficacia esecutiva di detto titolo non sia sospesa), titolo idoneo all’avvio del procedimento esecutivo senza la preventiva notificazione di atto di precetto o intimazione equivalente (quale la cartella di pagamento), fatta salva la necessità di notificazione dell’avviso di intimazione di cui all ‘ articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, in caso di esecuzione promossa oltre l’anno dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo: peraltro, in caso di tempestiva proposizione dell’opposizione, è devoluto all’autorità giurisdizionale l’accertamento stesso della sussistenza e della confo rmazione del rapporto obbligatorio sottostante, per ogni suo aspetto, sia formale che sostanziale, e l’autorità giudiziaria in questione ha anche il potere di sospendere l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento.
Il giudizio di opposizione resta, di conseguenza, devoluto al giudice dotato di giurisdizione e competenza con riguardo alla natura del suddetto rapporto obbligatorio, anche per quanto attiene agli aspetti (laddove ritenuti eventualmente rilevanti) relativ i alla regolarità formale dell’avviso di accertamento che, sotto tale profilo, viene in rilievo, appunto, quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto, per tale aspetto, al controllo giurisdizionale connaturato alla sua natura (mentre i profili relativi alla regolarità del procedimento di riscossione coattiva di quel credito ed allo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’ente creditore
possono venire in rilievo esclusivamente in una fase successiva e, cioè, in caso di effettivo avvio della procedura esecutiva, a seguito di omessa tempestiva opposizione avverso l’avviso di accertamento ovvero nonostante la proposta opposizione).
Ne deriva che, se con riguardo al rapporto obbligatorio sottostante sussista la previsione della giurisdizione, generale o esclusiva, del giudice amministrativo, l’opposizione avverso lo stesso resta attratta a tale giurisdizione per ogni suo aspetto, come del resto si afferma, sulla base di un indirizzo consolidato di queste stesse Sezioni Unite, con riguardo al giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, laddove essa abbia ad oggetto, in generale, il momento autoritativo del rapporto tra pubblica amministrazione e privato, e quindi il giudice sia chiamato ad accertare i presupposti che legittimano l ‘ adozione del provvedimento impositivo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenze n. 5332, 5333 e 5334 de ll’ 11/03/2005; Sez. U, n. 20317 del 20/09/2006; in senso analogo: Cass., Sez. U, n. 29529 del 18/12/2008), ovvero sussista una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ciò che avviene proprio con riguardo alle controversie che attengano alla spettanza e alla liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione a carico del beneficiario di concessione edilizia (cfr. Cass., Sez. U, n. 20317 del 20/09/2006; Sez. U, n. 5903 del 14/04/2003; Sez. U, n. 7436 del 5/07/1991).
È, infatti, da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite il principio per cui « in materia di opposizione all ‘ ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all ‘ art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico e, pertanto, non
può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla normativa ad essi relativa, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice » (cfr., in tal senso, già Cass., Sez. U, n. 3608 del 29/10/1968; conf.: Cass., Sez. U, n. 1238 del 30/01/2002; cfr. altresì: Cass., Sez. U, n. 29529 del 18/12/2008).
Analoghi principi possono certamente essere, dunque, applicati con riguardo all’opposizione avverso l’atto di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e tanto anche in virtù dell’espresso richiamo operato da tale ultima norma, all ‘ applicazione, per l’opposizione avverso l’avviso di accertamento esecutivo, delle disposizioni di cui all ‘ articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, che regola, appunto, il procedimento per « le controversie in materia di opposizione all ‘ ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all ‘ articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 », nonché della previsione di cui alla lettera l) delle medesima norma, secondo la quale « ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all ‘ ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ».
Nella specie, come già chiarito, il rapporto obbligatorio di cui si discute ha ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall’amministrazione sulla base del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, cioè un rapporto obbligatorio che rientra certamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista in materia urbanistica ed edilizia dall’art. 133, comma
1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall’art. 16, legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dall’art. 34 , decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (cfr. Cass., Sez. U, n. 22904 del 14/11/2005; Sez. U, n. 12114 del 26/05/2009; Sez. U, n. 8619 del 29/04/2015; Sez. U, n. 14345 del 09/07/2015), e ciò sia che si controverta degli aspetti (anche formali) relativi al corretto esercizio del potere amministrativo, sia che si controverta su diritti soggettivi.
È dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo competente per territorio, con fissazione del termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti a tale giudice. Resta travolta la sentenza declinatoria resa dal Tribunale di Napoli Nord.
La regolamentazione delle spese del presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito .
Per questi motivi
La Corte, a Sezioni Unite :
-dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia;
-fissa il termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti a tale giudice;
-rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese del regolamento.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili