Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20107 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2995/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE ( -) che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA n. 422/2022 depositata il 05/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 422/2022 depositata il 5/9/2022, -in controversia promossa con ricorso, ex art.172 c.g.c., dal RAGIONE_SOCIALE (successore a titolo universale, ex art. 11, comma 2, della legge regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 12, del RAGIONE_SOCIALE), per sentire accertare e dichiarare i gravi inadempimenti dell’RAGIONE_SOCIALE (anche quale successore ex lege , dal 3 luglio 2017, di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE e, quindi, dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo), con riferimento alle partite tutte iscritte nei ruoli di contribuenza consortile dal RAGIONE_SOCIALE e per il periodo dal 2000 al 2014, per mancata rendicontazione dello stato degli incassi RAGIONE_SOCIALE procedure esattive in corso e negligenza nel disporre la specifica notificazione di alcuni atti dovuti, in particolare le cartelle, con conseguente condanna al risarcimento del danno pari a € 1.570.300,38, ovvero al diverso importo accertato in corso di causa – ha parzialmente riformato, in motivazione, la sentenza n. 2/2021 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione Lazio,
che aveva dichiarato ammissibile la domanda « in quanto attinente a materia assoggettabile ai giudizi ad istanza di parte ‘innominati’, previsti dall’art. 172, lett. d) del codice di giustizia contabile », ma inammissibile il ricorso, in difetto di preventivo esperimento e conclusione RAGIONE_SOCIALE procedure amministrative, previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.
In particolare, i giudici contabili d’appello, recepite le conclusioni della Procura Generale, hanno respinto il gravame dl RAGIONE_SOCIALE (fondato anzitutto sulla non applicabilità alla controversia degli articoli 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dai commi 682, 683 e 684 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, oltre che su vizio di omessa motivazione) e affermato che: a) indubbiamente, il RAGIONE_SOCIALE è un Ente di diritto pubblico, disciplinato dalle leggi regionali Lazio 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di RAGIONE_SOCIALE e di Consorzi di RAGIONE_SOCIALE), 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, avente il potere di imporre contributi su tutti gli immobili siti all’interno del comprensorio consortile che ricevono beneficio dall’attività di RAGIONE_SOCIALE; b) a seguito della riforma del sistema di riscossione (art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248), le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all’RAGIONE_SOCIALE, che le esercita mediante la società RAGIONE_SOCIALE (prima ancora, mediante società del gruppo RAGIONE_SOCIALE), non più tenuta, a partir dall’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, recante « Riforma del servizio di riscossione mediante ruoli », che ha soppresso l’obbligo del « non riscosso come riscosso », essendosi esonerato il concessionario dall’effettuare anticipazioni; c) la controversia, riconducibile ai giudizi « ad istanza di parte », attualmente previsti dall’art. 172 e segg. del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i.. era stata ritenuta ammissibile in primo grado, in
quanto ricondotta alla lett. d) dell’art.172 citato che (dopo essere state descritte nelle precedenti lettere ipotesi tipizzate di ricorso) si riferisce ad « altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato », con affermazione della giurisdizione contabile, tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica, stante il rapporto di servizio tra ente impositore e concessionario della riscossione; d) tuttavia, la pretesa, come ribadito in appello dal RAGIONE_SOCIALE, consisteva in un’azione risarcitoria, volta a conseguire la condanna di RAGIONE_SOCIALE al « risarcimento dei danni provocati dalla mancata o ritardata riscossione RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo, anche sub specie di indebitamento bancario (non meglio precisato)», a causa di illegittimi e reiterati comportamenti omissivi dell’RAGIONE_SOCIALE, asseritamente consistiti nel mancato compimento RAGIONE_SOCIALE previste iniziative esattive, anche di natura coattiva, e, come tale, la domanda era « idonea a configurare una tipica ipotesi di azione di responsabilità amministrativo contabile, la cui perseguibilità è rimessa alla esclusiva competenza del Procuratore regionale della Corte dei conti »; e) « in caso di inosservanza, dolosa o gravemente colposa, di obblighi di impiego o di servizio, qualsiasi soggetto danneggiato è tenuto, in base ai principi che disciplinano la materia della responsabilità amministrativo contabile, a farne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente o ad intervenire in giudizio, ove sussistano i presupposti, a sostegno RAGIONE_SOCIALE ragioni del Pubblico ministero, unico soggetto ad avere la titolarità dell’azione di responsabilità amministrativa, da esercitarsi dopo l’espletamento di attività istruttoria procedimentalizzata a tutela dello stesso soggetto passivo – invito a fornire deduzioni, memorie difensive, audizioni, diritto di accesso » e « la titolarità dell’azione in capo al Procuratore regionale esclude che la pretesa patrimoniale, connessa ad un
presunto danno erariale, possa essere esercitata dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento del danno attraverso un giudizio ad istanza di parte, essendo la materia riservata all’ordinario giudizio di responsabilità amministrativo contabile »; f) in generale, il « rapporto di dareavere, che rappresenta l’essenza del rapporto di concessione tra l’ente creditore e l’agente, per quanto comportante reciproci obblighi comportamentali, non può essere posto a base di un ricorso ad istanza di parte, per far valere una ipotesi di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale », in quanto i profili di responsabilità dell’agente della riscossione da inadempimento, che esulano dal « binomio ‘dare -avere’ », « non sono sussumibili neanche sotto forma di ‘giudizi di conto’ (art. 137 e segg. c.g.c.) o ‘di resa del conto’ (art. 141 e segg. c.g.c.) » e, nella specie, la controversia non atteneva né ad una ipotesi di danno erariale promossa dal Pubblico Requirente né ad una ipotesi di contestazione RAGIONE_SOCIALE risultanze contabili dell’attività dell’esattore e dunque ad un giudizio di conto; g) il ricorso era quindi inammissibile, sia in quanto non rientrava in alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dall’art. 172 c.g.c., né in altre specifiche disposizioni di legge, risolvendosi in « una non consentita ingerenza nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE prerogative proprie dell’Ufficio di Procura contabile, unico legittimato a promuovere giudizi di responsabilità amministrativocontabile in caso di danno erariale » sia perché « ammettere tale tipo di ricorso significherebbe, inoltre, estendere, extra legem, ad un Ente, complessivamente ed indistintamente considerato –RAGIONE_SOCIALE – una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile, avente, invece, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, natura strettamente personale, imputabile ai singoli funzionari e/o dipendenti ».
Ad avviso della Corte dei conti, in ogni caso, la domanda, quanto alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie, era anche da respingere « per mancanza di prova in merito all’an e al quantum RAGIONE_SOCIALE pretese
risarcitorie », stante l’insufficienza della documentazione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE (non risultando il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie di primo grado, con conseguente impossibilità di accertare la sussistenza dell’eventuale danno, né consentendo di provare alcunché gli elenchi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, allegati all’atto di appello) nonché la genericità RAGIONE_SOCIALE allegazioni da parte del RAGIONE_SOCIALE (incRAGIONE_SOCIALE « sulla mera quantificazione dei rapporti di dare ed avere, desumibili dal complessivo differenziale tra i ruoli trasmessi e le somme riscosse, senza alcun riferimento all’incidenza che, sul carico tributario, potrebbero avere (o avere avuto) eventuali comportamenti (quanto meno) gravemente colposi »).
Inoltre, quanto agli obblighi di rendicontazione, cui era tenuto l’ente concessionario, risultava dagli atti che, in attuazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 112/99 e del decreto ministeriale (MEF) del 22 ottobre 1999, l’agente della riscossione si era effettivamente dotato di un applicativo on line di rendicontazione, fornendo gli elementi essenziali che era tenuto a comunicare al RAGIONE_SOCIALE. Ancora, il mancato incasso RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, riferite a debiti di importo inferiore ai mille euro, era derivato da una precisa disposizione di legge -l’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 -che ne aveva disposto l’annullamento e della cui legittimità e applicabilità al caso di specie non vi era motivo di dubitare.
Avverso la suddetta pronuncia, il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato l’1/2/2023, affidato a unico motivo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso) e della Procura Generale presso le Sezioni Centrali Giurisdizionali di appello della corte dei Conti e Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte di Conti Regione Lazio (che resiste con controricorso). Il PG ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 1 c.p.c., degli artt. 137, 172, lett.d), del d.lgs. n. 174/2016, dell’art.1 l. n. 20/1994 ; censura la sentenza impugnata laddove la Corte di Conti ha respinto l’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado per asserito difetto di giurisdizione, avendo ritenuto che l’azione proposta dal RAGIONE_SOCIALE non fosse tipizzata in alcuna disposizione del codice di giustizia contabile, neppure in quella di cui all’art.172 , lett.d) c.g.c..
Il ricorrente assume, richiamando precedenti di queste Sezioni Unite che hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile (Cass.Sez.Un. n. 7561/2020; Sez.Un. n. 22810/2020; Cass. Sez.Un. n. 13596/2022) che l’RAGIONE_SOCIALE dovrebbe essere considerata, da un lato, agente contabile, dall’altro lato, soggetto legato all’Ente impositore (pubblico) da un rapporto di servizio, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile.
Ad avviso del ricorrente, le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata, circa l’infondatezza del gravame nel merito, sarebbero comunque ultronee, essendo stata dichiarata « la propria carenza di giurisdizione, con conseguente venir meno di ogni potestas iudicandi in capo ai Giudici di appello ».
2.Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto, anziché essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, si risolve in una censura di errori in iudicando o in procedendo , attinenti ai limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito da parte di queste Sezioni Unite, ai sensi dell’art.111 comma 8, Cost.
In sostanza, pur apparendo in sé fondata la doglianza sulla legittimazione del RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico, a promuovere giudizi di conto, ex art.172, lett.d), c.g.c., categoria « aperta » di giudizi, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, incaricato del pubblico servizio e qualificabile come agente contabile (Cass. Sez.Un. 5569/2023, resa in giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione), il motivo di ricorso si risolve in una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali di ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte contabile, insindacabili in questa sede di ricorso per diniego di giurisdizione, attenendo a diniego di giustizia contabile non in astratto ma in concreto.
3. La censura è inammissibile.
Vero che « il ricorso per cassazione contro le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti non è incondizionato, perché è fatta salva l’autonomia della giurisdizione (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, che non comporti il superamento dei limiti esterni della loro giurisdizione. Le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, infatti, possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione: art. 362c.p.c. e art. 111 Cost., comma 8 e ora anche art. 207 Codice della giustizia contabile approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Con riferimento alla Corte dei conti, ineriscono alla giurisdizione, tra l’altro, il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e l’esplicazione della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale (cfr. Cass. sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3349). La cassazione RAGIONE_SOCIALE decisioni della Corte dei conti, quindi, non può essere chiesta per violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, n. 3) o di norme
che regolano il processo davanti a sé o ne disciplinano i poteri (art. 360 c.p.c., n. 4) (Cass. sez. un. 21 giugno 2010, n. 14890; Cass. sez. un., 12 novembre 2003, n. 1704, Cass. sez. un., 6 giugno 2003, n. 9073)’ . Derivando ‘da quanto precede, in base alla giurisprudenza più che consolidata di queste Sezioni Unite, che il sindacato RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, e in concreto all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talché rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori in iudicando o in procedendo (Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4956; Cass., sez. un., 11 luglio 2007, n. 15461; Cass., sez. un., 16 dicembre 2008, n. 29348; Cass., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14890, cit.; Cass., sez. un., 9 giugno 2011, n. 12539) ‘ (Cass. Sez.Un. 29 dicembre 2017, n. 31107, in motivazione; Cass. Sez.Un. 4 giugno 2021, n. 15573).
Quindi, il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, vale a dire al controllo in ordine all’osservanza RAGIONE_SOCIALE norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all’esistenza di vizi che attengono all’essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio. Ne consegue che, con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo , senza che rilevi la gravit à o intensit à del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme costituisce il « proprium » distintivo dell’attivit à
giurisdizionale (Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33074; Cass., Sez. U, 16/12/2021, n. 40479; Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770)
Ma, nella specie, la motivazione è sorretta da due, autonome, rationes decidendi : a) l’una di inammissibilità del ricorso, perché l’azione proposta non rientrava in alcune RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dall’art.172 c.g.c. , né in un’ipotesi di azione di danno erariale promossa dal Pubblico Requirente, né in quella di contestazione RAGIONE_SOCIALE risultanze contabili dell’attività dell’esattore e, dunque, di un giudizio di conto, mentre la Sezione giurisdizionale di primo grado aveva dichiarato la sussistenza della giurisdizione contabile, ritenendo il concessionario un agente contabile, tenuto a rendere il conto del carico affidatogli in veste di incaricato del carico affidatogli; b) l’altra, espressa in motivazione e nel dispositivo (che è di « rigetto » dell’appello e di conferma, con diversa motivazione, della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorso introduttivo, ricondotto nell’ambito dei giudizi previsti dalla lettera d) dell’art. 172 c.g.c., sulla base del rapporto di servizio tra ente impositore e concessionario della riscossione, inammissibile, in assenza del previo esperimento e conclusione RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112), del tutto compatibile con una decisione nel merito, di declaratoria della infondatezza della ragioni creditorie dedotte a sostegno della domanda « per mancanza di prova in merito all’an e al quantum RAGIONE_SOCIALE pretese risarcitorie ».
La seconda ratio non viene attinta nel motivo di ricorso.
E costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe
produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 22753/2011; Cass. 18641/2017).
Né si può superare la questione con la considerazione (come sostiene la ricorrente) che la statuizione oggetto della seconda ratio sarebbe comunque ultronea, in quanto la Corte dei Conti avrebbe statuito allorché era già venuta meno ogni propria potestas iudicandi , stante l’affermata carenza di giurisdizione, oggetto della prima ratio , trattandosi, semmai, di una violazione dei limiti interni della giurisdizione, che sfugge al controllo sulla giurisdizione affidato a questa Corte di Cassazione.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la posizione di parte solo in senso formale.
Le spese, nel rapporto tra il ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, vanno integralmente compensate, in considerazione RAGIONE_SOCIALE questioni complesse involte dal ricorso, rimaste sullo sfondo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio di legittimità, nel rapporto tra il ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024 .
Il Presidente NOME COGNOME