Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 29110 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 29110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 11165-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE – RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso il provvedimento del 17 giugno 2022, prot. n. 221978/22 del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonché avverso la Risoluzione 20 giugno 2022, n. 29/E e la Circolare 23 giugno 2022, n. 22/E, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo Stato contro i provvedimenti emanati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in attuazione del contributo previsto dall’art. 37 del decreto-legge 21/2022 quale prelievo straordinario, posto a carico RAGIONE_SOCIALE imprese del RAGIONE_SOCIALE petrolifero/energetico, « contro il caro bollette » conseguente alla guerra in Ucraina. Si trattava in particolare del provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 221978 del 17 giugno 2022 nonché del connesso parere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 22/E del 23 giugno 2022 e RAGIONE_SOCIALEa risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima.
La ricorrente deduceva due motivi di impugnativa, il primo per vizio motivazionale del provvedimento direttoriale impugnato (omessa motivazione sul parere RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE), il secondo per più profili di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria attuata
con i provvedimenti impugnati (violazione degli artt. 3, 41, 42, 53, 101 ss., 117, Cost.).
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deducendo due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE – RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Il Primo Presidente ha fissato il giudizio in Pubblica Udienza stante la “particolare rilevanza” RAGIONE_SOCIALEa questione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375, primo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. a), n. 1) del d.lgs. 149/2022.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il ricorso è ammissibile, non essendo ancora stato emesso il parere del CdS (v. Cass., Sez. U civ., 10414/2014).
Ciò posto, con il primo motivo e con il secondo motivo le ricorrenti affermano il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ai provvedimenti RAGIONE_SOCIALEli impugnati per violazione degli artt. 7, comma 1, cod. proc. amm., 7, comma 5, 19, commi 1-3, d.lgs 546/1992, 111, ottavo comma, Cost., 362, cod. proc. civ., 110, cod. proc. amm.
Deducono in particolare:
-che i provvedimenti impugnati ed in particolare quello direttoriale, quali “meramente attuativi” del dettato normativo (art. 37, comma 5, decreto-legge 21/22), non costituivano esercizio di potestà amministrativa discrezionale e non ingeneravano alcuna situazione giuridica soggettiva qualificabile come “interesse legittimo”, quindi tutelabile avanti al GA ex art. 7, comma 1, cod. proc. amm. né avanti al GT secondo il diverso modulo processuale di cui all’art. 7, comma 5, d.lgs 546/1992;
-che peraltro la normativa istitutiva RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali (artt. 56, comma 1, lett. b), 62, comma 2, d.lgs. 300/1999) precludeva la stessa possibilità di esercizio di un potere con natura regolamentare da parte RAGIONE_SOCIALE medesime, essendo esso riservato al MEF, dovendo le agenzie fiscali limitarsi alla gestione e riscossione dei tributi;
-che l’art. 37, comma 5, decreto-legge 21/22, appunto prevedeva l’attribuzione all’RAGIONE_SOCIALE di una competenza attuativa RAGIONE_SOCIALEo speciale contributo per il “caro RAGIONE_SOCIALE” che rifletteva detta previsione RAGIONE_SOCIALEa fonte normativa istitutiva, essendo an e quantum del contributo direttamente fissati dai precedenti commi RAGIONE_SOCIALEa disposizione legislativa, residuando all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto le modalità dichiarative, solutorie ed informative, senza alcun potere autoritativo integrativo RAGIONE_SOCIALE norme primarie;
-che dunque esclusa la competenza giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE‘AGA doveva altresì escludersi qualsiasi altra giurisdizione, concretando l’azione impugnatoria proposta un’aggressione giudiziale diretta alle norme primarie istitutive del contributo de quo ovvero un’anticipazione di tutela rispetto agli atti di accertamento/riscossione emittendi, quindi nella sostanza un’azione di “accertamento negativo” RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva in chiaro contrasto con i limiti c.d. “verticali” RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale tributaria dati dall’art. 19, d.lgs 546/1992;
-che nessun “vuoto di tutela” era configurabile nel caso di specie ed a conseguenza di una declinatoria di giurisdizione in ordine al medesimo, residuando quelle previste dal d.lgs 546/1992, in relazione all’attuazione del contributo in questione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, trovandosi la società contribuente, allo stato, in una posizione di “interesse di mero fatto” non tutelabile;
-che in ogni caso la circolare impugnata non si poteva ritenere un atto giustiziabile avanti all’RAGIONE_SOCIALE, per il totale difetto di effetto
costitutivo di un interesse legittimo, trattandosi di attività interpretativa interna, non vincolante per i contribuenti.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
I provvedimenti impugnati nel giudizio amministrativo straordinario a quo sono, pacificamente, attuativi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, decreto-legge 21/22, istitutivo di uno speciale contributo solidaristico, volto a fronteggiare nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘utenza i forti rincari dei prezzi dei prodotti energetici conseguenti agli eventi bellici in Ucraina, imposto alle imprese del RAGIONE_SOCIALE.
Come ricordato nelle premesse narrative si tratta di un provvedimento direttoriale e connesso parere RAGIONE_SOCIALE, di una circolare interpretativa e di una risoluzione, che complessivamente si fondano sull’attribuzione funzionale attuativa di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione legislativa, il quale appunto prevede che « Il contributo e’ liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentita l’RAGIONE_SOCIALE, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalita’ di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalita’ per lo scambio RAGIONE_SOCIALE informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia RAGIONE_SOCIALE ».
Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che, anzitutto e dirimentemente, il provvedimento direttoriale deve considerarsi esente da qualsivoglia sindacato giurisdizionale.
Tale tesi non è condivisibile.
Trattasi invero di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti al GA, in virtù RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 7, commi 1 e 4, cod. proc. amm., che rispettivamente prevedono che « Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico » e che « Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita’ del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma ».
Non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata (meramente attuativa RAGIONE_SOCIALEa norma primaria) RAGIONE_SOCIALE‘atto in contesto, non essendo un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, tra le molte, cfr. Cons. stato, 2916/2023, 8434/2022), ma essendo invece sufficiente a tal fine che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PA.
Peraltro ad indirizzare verso la natura -pur latamentediscrezionale del provvedimento de quo porta la medesima norma primaria istitutiva RAGIONE_SOCIALEa relativa potestà amministrativa, laddove prevede l’acquisizione obbligatoria del parere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la cui non vincolatività è un chiaro “indizio” RAGIONE_SOCIALEa facoltà di scelta ponderale di interessi demandata al direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Né il richiamo alle disposizioni del d.lgs. 300/1999 (artt. 56, comma 1, lett. b) e 62) assume contrastante rilevanza, posto che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa gestione e RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei tributi pacificamente consente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esercizio di potestà amministrative pubbliche che, come detto, sostanziando i provvedimenti RAGIONE_SOCIALEli, ne fondano la competenza di sindacato giurisdizionale secondo le richiamate previsioni del cod. proc. amm.
E ben diversa è l’ontologia dei provvedimenti impositivi “individuali”, quale attuazione -questa sì- vincolata RAGIONE_SOCIALE singole leggi di imposta, ma di competenza giurisdizionale del giudice tributario ex artt. 2-19, d.lgs 546/1992.
Quindi sulla base del petitum “sostanziale” (criterio discRAGIONE_SOCIALEvo consolidato in materia di giurisdizione; cfr., tra le molte, Sez. U – , Ordinanza n. 25210 del 10/11/2020, Rv. 659294 – 01, Sez. U – , Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018, Rv. 650270 – 01) RAGIONE_SOCIALE‘azione impugnatoria proposta, come sopra configurato, va senz’altro affermata la giurisdizione amministrativa.
Poichè l’esercizio del potere discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, pur attuativo RAGIONE_SOCIALEa voluntas legis (peraltro secondo il principio costituzionale di legalità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa), costituisce il presupposto generale RAGIONE_SOCIALE‘azione impositrice concreta, la situazione soggettiva che ne deriva non può essere che qualificata come interesse legittimo, giacchè altrimenti se ne creerebbe un’assenza di giustiziabilità non costituzionalmente consentita (v. ultra ).
In altri, più semplici e stringenti termini, la sussistenza di un interesse legittimo, che costituisce la situazione giuridica soggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti impugnati e quindi sussiste in re ipsa .
Come detto, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene peraltro, più radicalmente, che, comunque, in ordine ai provvedimenti impugnati invero non sussista la competenza giurisdizionale di alcun plesso giudiziario.
In particolare afferma che l’impugnativa proposta sia qualficabile come diretta impugnazione di disposizioni legislative per vizio di legittimità costituzionale ovvero, alternativamente, come azione di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva de qua .
Quanto al primo profilo, si deve osservare che dagli atti emerge che l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, decreto-legge 21/22 non è affatto l’unica ragione di impugnazione dei provvedimenti amministrativi in questione e va tuttavia affermato che il vizio di legittimità costituzionale è pur sempre un vizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo impugnato; per tale motivo che sussiste in ogni caso la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale proposta, non deprivandola del necessario carattere di “incidentalità” (si tratta di un orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 4 del 2000, n. 138 del 2017, n. 16 del 2017, n. 103 del 2022).
Quanto al secondo profilo, va rilevato che l’azione proposta coincide con una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali, rispetto agli atti impositivi/riscossivi “individuali”, che è del tutto legittimata, come già osservato, dall’art. 7, commi 1-4, cod. proc. amm., e, per converso, dall’art. 7, comma 5, d.lgs 546/1992, il quale appunto prevede che « Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente ».
Trattasi invero di un’azione di annullamento esercitabile appunto “in prevenzione” ed alternativamente alla disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali.
11. Per stretta connessione contenutistica le considerazioni che precedono devono considerarsi valevoli anche per gli ulteriori
provvedimenti RAGIONE_SOCIALEli impugnati e in particolare per la circolare n. 22/E del 23 giugno 2022.
A tale atto si deve infatti ascrivere contenuto integrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto tale allo stesso è associabile, in termini oggettivi/sostanziali, sul piano RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘affermata giurisdizione amministrativa.
12. Tirando le fila RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio di diritto secondo il quale «Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104 del 2010, l’impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALEa comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione RAGIONE_SOCIALE ex art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 del 2000, e gli incentivi previsti dai decRAGIONE_SOCIALE ministeriali del 2011 possono, avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l’importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell’elenco riportato nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, parte ricorrente aveva agito chiedendo l’annullamento del provvedimento in esame nonché l’accertamento del proprio diritto a cumulare le tariffe e la menzionata deduzione RAGIONE_SOCIALE)» (Sez. U – , Ordinanza n. 25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 – 01).
Tale arresto è stato infatti pronunciato in una controversia che presenta evidenti analogie con quella in esame, trattandosi anche in quel caso di un provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE attuativo di una disposizione legislativa che gli demandava di determinare le « modalità di presentazione ed il contenuto » di una comunicazione da inviare a detta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nulla di più e nulla di diverso.
Orbene, nella citata pronuncia queste SU hanno chiarito che tale provvedimento direttoriale «si configura come atto, tipicamente amministrativo, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge», che « si limita a regolare gli aspetti pratici RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del meccanismo previsto per legge», concludendo che « Si tratta, quindi, di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale .. appare evidente l’estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite (cfr.Cass.Sez.Un.n.7664 del 18 aprile 2016 con ulteriori richiami) dalla quale è dato evincere che nessuna disposizione del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi RAGIONE_SOCIALEa giustizia amministrativa».
13. In conclusione il ricorso va rigettato e va conseguentemente dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nulla per le spese stante la mancata difesa RAGIONE_SOCIALE intimate.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Cosi deciso in Roma 10 ottobre 2023
Il presidente
Il consigliere est.