Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34129 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 34129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7091/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME Bianco e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1446 del 14/09/2022 del Tribunale di Treviso;
udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza del 25/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle controricorrenti e letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 188 del 3/2/2020, il Tribunale di Treviso confermava la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile il giudizio di merito instaurato dall’avv. NOME COGNOME in seguito alla proposizione di opposizione all’espropriazi one forzata presso terzi (nel caso, Poste Italiane S.p.A.) da parte della debitrice Generali S.p.A.; ritenevano i giudici di merito che, dopo l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione, COGNOME, creditore procedente, fosse privo di interesse ad ottenere, nella seconda fase dell’opposizione esecutiva, una pronuncia sulle spese e sulla pretesa infondatezza dell’opposizione.
Investita dell’impugnazione di COGNOME, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26233 del 28/09/2021, accoglieva il primo motivo -col quale si era lamentata l’erroneità della pronuncia d’inammissibilità della domanda per mancanza d’interesse ad agire e dichiarava assorbito il secondo (riguardante la condanna alla rifusione delle spese anche nei confronti del terzo pignorato); la sentenza impugnata era, pertanto, cassata e la causa rimessa, «risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto», al Tribunale di Treviso.
Il giudice del rinvio, con la sentenza n. 1446 del 14/9/2022, così provvedeva: «1) in riforma della sentenza del Giudice di Pace impugnata, dichiara la compensazione delle spese di lite della fase cautelare del giudizio di opposizione all’esecuzione; 2) compensa integralmente le spe se di lite per tutte le parti e per tutti i gradi del giudizio, compreso il giudizio di cassazione.».
4. Per quanto qui rileva, il Tribunale di Treviso affermava che «Non rientra invece nella cognizione del giudice del rinvio la domanda attorea volta
ad accertare e dichiarare la fondatezza della domanda avanzata dinanzi al Giudice di Pace di Treviso. È noto, infatti, che nel giudizio di Cassazione oggetto di decisione è una azione di invalidazione il cui titolo è costituito dal vizio denunciato, cui la Suprema Corte deve attenersi per il rispetto del principio della domanda. I motivi di ricorso, così, delimitano l’oggetto del giudizio. Dopo la sentenza di cassazione, nel giudizio di rinvio il processo continuerà solo con riguardo alle cause cumulate le cui statuizioni decisorie siano state annullate. Per i capi non oggetto di ricorso in cassazione il loro passaggio in giudicato si è avuto già con il ricorso stesso ex art. 329 cpc. Nel caso di specie -come si è visto sopra -uno dei motivi di appello era l’omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla (in)fondatezza dell’opposizione, anche in relazione alla correttezza degli importi dedotti nell’atto di precetto. Tale vizio (su cui il Giudice d’appe llo non si è pronunciato essendosi arrestato al vaglio della questione preliminare dell’interesse ad agire) non è stato fatto valere dinnanzi alla Suprema Corte, sicché deve ritenersi che tale questione sia caduta in giudicato non potendo dunque essere oggetto di una nuova statuizione da parte del giudice ad quem .».
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi; resistevano con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE e Poste Italiane S.p.A.
Il ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il ricorrente deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. da parte del giudice del rinvio, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.».
Il giudice del rinvio ha ritenuto che sulla iniziale domanda di accertamento dell’infondatezza dell’opposizione si fosse formato il giudicato interno, poiché la questione non era stata sottoposta a questa Corte; con tale affermazione il medesimo giudice si è spogliato della potestas iudicandi , con la conseguenza che eventuali statuizioni sul merito del diritto di agire in executivis (alle quali ha fatto riferimento il Pubblico Ministero per sostenere
la richiesta di rigetto del ricorso) sono tamquam non essent e, come tali, inidonei a fondare un’autonoma ratio decidendi .
La censura è fondata per plurime ragioni.
2. Innanzitutto, si osserva che Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26233 del 28/09/2021, ha accolto il motivo (assorbente) concernente l’affermata inammissibilità del giudizio di merito promosso dal creditore opposto e, dunque, ha censurato la statuizione in rito del Giudice di Pace (prima) e del Tribunale di Treviso (poi).
La cassazione della sentenza d’appello (che già aveva sostituito quella di primo grado) ha comportato un rinvio restitutorio al Tribunale di Treviso, «risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto».
Perciò, il fatto stesso che sia stato prescritto al giudice del rinvio il compimento di ulteriori accertamenti in fatto depone per l’insussistenza di una res iudicata sul merito dell’opposizione esecutiva.
Inoltre -e soprattutto -è la natura stessa del rinvio restitutorio che rimette al giudice di merito il thema decidendum dell’originaria impugnazione, fatta eccezione per la questione di rito decisa dalla Suprema Corte.
Dà conferma della predetta affermazione l’orientamento giurisprudenziale elaborato specificamente per il caso di contumacia originaria della parte appellata, secondo cui «in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno» (tra molte: Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
4070 del 12/02/2019, Rv. 652593-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24336 del 30/11/2015, Rv. 637778-01).
Tanto risulta evidente dall’annullamento della pronuncia in mero rito, con la quale il giudice che l’aveva resa aveva reputato di non poter conoscere del merito di quell’appello, ma per una ragione di rito che si è rivelata scorretta: una volta esclusa (con la prima pronuncia di cassazione) la correttezza della definizione in mero rito, torna a dovere essere pienamente estrinsecata la giurisdizione sulle altre questioni (non solo di rito, diverse da quelle già reputate scorrette, purché logicamente successive alle prime, ma pure di quelle) di merito devolute al giudice dell’appello.
4. In accoglimento del motivo, dunque, la pronuncia impugnata dev’essere cassata, con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso giudice, per nuovo esame -nel merito, beninteso lasciato impregiudicato -dell’appello a suo tempo proposto dall’odierno ricorrente e per la decisione sulle spese di lite, anche di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al merito delle contestazioni mosse con l’originario gravame, che non sono state né avrebbero potuto essere, avendo con quella declinatoria in rito perduto il giudicante il potere di procedervi -esaminate una volta (benché erroneamente) negata l’ammissibilità di quello .
P. Q. M.
La Corte
cassa la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso giudice, per nuovo esame e per la decisione sulle spese di lite, anche di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,