Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32372 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23958/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
BANCA D’ITALIA
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 14440/2023 depositata il 11/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal Consigliere COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Generale, nella persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso; uditi i Difensori della ricorrente e della resistente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che
hanno insistito nell ‘ accoglimento delle rispettive richieste.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 20 marzo 2012, la debitrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. al pignoramento presso terzi promosso, presso il Tribunale di Roma (R.G.E. 38628/2011), nei confronti delle terze pignorate Banca d’Italia e Poste Italiane s.p.a., dalla creditrice chiedeva NOME COGNOME, per l’assegnazione della somma di € 1.451,05, in forza dell’ordinanza del Tribunale di Roma (R.G. 4842/2005).
Il Giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutiva e assegnava un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, la COGNOME instaurava il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace di Roma, nei confronti della convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Costituitasi, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto dell’appello.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 36221/2013, accoglieva l’opposizione, dichiarava la nullità della pretesa creditoria e condannava la COGNOME al pagamento delle spese di lite.
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello la COGNOME, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza e, conseguentemente, il rigetto dell’avversa opposizione.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13529/2016, dichiarava inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ. e nel merito accoglieva parzialmente l’opposizione, con condanna alle spese nei confronti di parte attrice ed in favore della convenuta.
Avverso la decisione del giudice d’appello proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Questa Corte, con sentenza n. 17668/2019, accoglieva il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, affermando l’appellabilità della sentenza di primo grado e disponendo il rinvio della causa al Tribunale di Roma.
Riassunto il giudizio di secondo grado, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva la riforma della decisione impugnata.
Costituitasi, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’infondatezza delle avverse pretese e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Roma, rilevata con ordinanza, resa ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., la mancata partecipazione delle terze pignorate Banca d’Italia e Poste Italiane S.p.A., con sentenza n. 14440/2023:
dichiarava la nullità della sentenza n. 36221/2013 del Giudice di Pace di Roma per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati Banca d’Italia e Poste Italiane S.p.A.;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite del grado e quelle del giudizio di legittimità;
rimetteva gli atti al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la COGNOME.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il AVV_NOTAIO Generale ha rassegnato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 102, 112, 115, 116, 324, 392 e 394 cpc». Deduce che il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, ha illegittimamente rilevato d’ufficio un vizio di contraddittorio già escluso implicitamente da questa Corte con la sentenza rescindente n. 17668/2019, che, accogliendo l’originario ricorso, aveva disposto la prosecuzione del giudizio nel merito. Richiamando precedenti di questa Corte (Cass. n. 7500/2007; n. 5061/2007; n. 21096/2017), osserva che nel giudizio di rinvio, poiché processo ad istruzione «chiusa» ai sensi degli artt. 392-394 cod. proc. civ., non è consentito rimettere in discussione la regolare instaurazione del contraddittorio, già coperta da giudicato implicito formatosi con la pronuncia di legittimità.
Il motivo è fondato.
La questione di diritto, sottesa al motivo, è in sintesi la seguente: se il giudice del rinvio possa rilevare che il giudizio nelle precedenti fasi di merito si è svolto a contraddittorio non integro (ovvero senza coinvolgere tutti i litisconsorti necessari), quando tale vizio non era stato rilevato nella pronuncia rescindente dalla Corte di cassazione (che aveva cassato con rinvio la pronuncia di secondo grado disponendo che il Tribunale avrebbe dovuto, non dichiarare l’appello inammissibile, ma deciderlo nel merito).
Orbene, come sopra rilevato, il procedimento in esame trae origine dall’opposizione all’esecuzione promossa da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. al pignoramento presso terzi, attivato dalla creditrice NOME COGNOME nei confronti delle terze pignorate Banca d’Italia e Poste Italiane s.p.a. A seguito dell’accoglimento parziale dell’opposizione in primo grado, l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma. Avverso tale decisione, la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso e questa Corte, con ordinanza n. 17668/2019, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza e rinviava la causa al Tribunale di Roma per la decisione nel merito.
Nel successivo giudizio di rinvio, il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rilevato d’ufficio la mancata partecipazione delle terze pignorate (Banca d’Italia e Poste Italiane S.p.A.), ritenute litisconsorti necessari. Il Tribunale, applicando un recente orientamento giurisprudenziale (citando Cass. n. 13533/2021 e Cass. n. 1121/2023), ha stabilito che nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Conseguentemente, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e ha rimesso gli atti al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ..
La fondatezza del ricorso consegue al fatto che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Roma quale giudice del rinvio, ha erroneamente rilevato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, in violazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di limiti cognitivi del giudice del rinvio.
Il giudizio di rinvio (disciplinato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ.) è un processo ad istruzione sostanzialmente «chiusa». In tale fase, l’ampliamento del thema decidendum è precluso. Questa Corte invero ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di rinvio, conseguente a sentenza rescindente, non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di
un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) ogniqualvolta la questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e non sia stata rilevata dal giudice di legittimità nella pronuncia rescindente.
Il principio è stato affermato in modo costante: Cass. n. 6384/2001: ha affermato che la sentenza di questa Corte ha l’effetto di rendere immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, e le questioni rilevabili d’ufficio dalla stessa non rilevate non possono essere dedotte o esaminate, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Cass. n. 5061/2007 e Cass. n. 21096/2017: hanno entrambe ribadito il divieto di rilevare la non integrità del contraddittorio in sede di rinvio per esigenze originarie di litisconsorzio non rilevate in sede di legittimità; Cass. n. 15400/2025 ha recentemente riaffermato il principio, che impone la presunzione di integrità, precisando che il giudice del rinvio, per disattenderlo, aveva utilizzato un argomento con esso contrastante.
Occorre qui ribadire che la ratio del principio risiede nel fatto che la sentenza emessa da questa Corte, pur se limitata alla cassazione con rinvio, rende immodificabile, nel prosieguo, la determinazione dei soggetti del rapporto processuale. In assenza di una diversa esplicita statuizione, deve presumersi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede. Di conseguenza, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel giudizio di legittimità.
La circostanza che il litisconsorzio possa essere stato non integro non può più, quindi, essere rilevata, né rilevare nel giudizio di rinvio: l’eventuale inutilità della sentenza, che sia resa in pretermissione di alcuni dei litisconsorti necessari, non può assurgere – pur essendo onere delle parti in causa la prudente valutazione di tale rischio e l’assunzione delle determinazioni conseguenti – ad ostacolo alla
prosecuzione del giudizio nello stretto perimetro, soggettivo e oggettivo, delimitato oramai dalla pronuncia di cassazione con rinvio.
In senso contrario non vale osservare, come ha fatto il Tribunale di Roma, quale giudizio di rinvio, che la necessità di integrare il contraddittorio consegue all’orientamento giurisprudenziale (instaurato da Cass. n. 13533/2021), che qualifica il terzo pignorato come litisconsorte necessario nell’opposizione esecutiva.
Invero, detto orientamento è intervenuto successivamente alla pronuncia dell’ordinanza n. 17668 del 2019, con la quale questa Corte, pur non avendo statuito espressamente sull’integrità del contraddittorio, ha implicitamente ritenuto il contraddittorio integro, disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito e superando, con efficacia di giudicato, ogni questione sulla regolarità processuale per i soggetti che furono parti sino a quel momento.
Ne consegue che il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia, non potendo tener conto dell’orientamento giurisprudenziale formato successivamente alla decisione rescindente di questa Corte. Il giudice di rinvio, rilevando un difetto di litisconsorzio, ha violato un giudicato interno.
In definitiva, il motivo è fondato ed il ricorso è deciso sulla base del seguente principio di diritto:
« In tema di giudizio di rinvio dalla cassazione, non è consentito il rilievo della non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio, in quanto, ai sensi dell’art. 394 cod. proc. civ., l’annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice di rinvio non soltanto al principio affermato, ma anche ai relativi presupposti, ragione per cui egli deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche, che della stessa costituiscono il presupposto e tra le quali va compresa pure l’integrità del contraddittorio>>.
Per la ragioni che precede, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Roma, che, nella persona di altro Magistrato, ritenuto integro il contraddittorio, procederà all’esame dell’appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il ricorso e, per l’effetto:
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta
e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME