Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30020 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30020 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26030/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
QUESTURA di ANCONA e PREFETTURA di ANCONA
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ope legis
-resistente-
avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di ANCONA n. 63/2021 depositata il 23/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 14 giugno 2018, il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO disponeva l’espulsione dal territorio nazionale di NOME, nato il DATA_NASCITA, cittadino del Congo, perché sprovvisto di valido permesso per continuare a soggiornarvi.
2 . Con ordinanza depositata il 23-4-2021 il AVV_NOTAIO di Pace di AVV_NOTAIO respingeva il ricorso del suddetto cittadino straniero rilevando che egli aveva già proposto identica impugnazione avverso il medesimo provvedimento di espulsione e che il relativo procedimento si era concluso con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione in data 6-9-2018, sicché non era possibile decidere ‘nuovamente la questione’.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di AVV_NOTAIO, rimasti intimati, mentre l’ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato ha depositato un atto di costituzione in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.4198/2023, pubblicata il 10-2-2023, è stata dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso effettuata presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ed è stata disposta la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘atto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.360 comma 1 n.3 c.p.c.: Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.168 c.p.c. e 36 disp. att. c.p.c. – Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.360 comma 1 n.4 c.p.c.: Nullità derivata RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza e del
procedimento per errata formazione del fascicolo processuale per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.168 c.p.c. e 36 disp. att. c.p.c. ». Deduce il ricorrente che l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione del 14-6-2018 del AVV_NOTAIO era stata respinta dal AVV_NOTAIO di Pace di AVV_NOTAIO, con ordinanza del 6 settembre 2018, n. 195, e che il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso detta ordinanza era stato accolto da questa Corte con ordinanza n.5872/2020 pubblicata il 3-3-2020, che cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa al AVV_NOTAIO di Pace di AVV_NOTAIO, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Deduce, altresì, che il giudizio di rinvio era stato tempestivamente riassunto e che il AVV_NOTAIO di Pace non si era avveduto che si trattava di ricorso in riassunzione, ritenendolo erroneamente una mera riproposizione del precedente ricorso in opposizione, benché risultasse dal fascicolo di parte e dal fascicolo d’ufficio (verbale d’udienza del 10-2-2021) sia la citata ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, sia lo stesso ricorso in riassunzione. Pertanto, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, per avere il AVV_NOTAIO di Pace omesso di pronunciarsi, quale giudice del rinvio, sul ricorso in riassunzione. Espone, infine, il ricorrente di essere titolare di permesso di soggiorno per casi speciali (scadenza gennaio 2021) in corso di rinnovo.
Il motivo è fondato.
Premesso che il ricorrente ha provveduto a rinnovare ritualmente la notifica del ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria n.4198/2023 entro il termine assegnatogli nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di AVV_NOTAIO, dagli atti allegati al fascicolo del ricorrente, il cui esame è consentito a questa Corte data la natura processuale del vizio denunciato, risulta che effettivamente il giudizio conclusosi con l’ordinanza ora impugnata era stato introdotto con ricorso per riassunzione, all’esito RAGIONE_SOCIALEa cassazione con rinvio disposta da questa Corte con ordinanza n.5872/2020, pubblicata il 3-3-2020, che aveva accolto il ricorso
RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente avverso il decreto espulsivo di data 14 giugno 2018 emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nei confronti del cittadino straniero.
Alla stregua di quanto sopra, ricorre il vizio denunciato, poiché si trattava di giudizio di rinvio, e non di una nuova domanda in opposizione all’originario decreto espulsivo, contrariamente a quanto affermato dal AVV_NOTAIO di Pace .
L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al AVV_NOTAIO di Pace di AVV_NOTAIO, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame al AVV_NOTAIO di Pace di AVV_NOTAIO che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione