Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5178 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5178 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2026
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
INDEBITO ARRICCHIMENTO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 19/02/2026 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 25975/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25975 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4871/2022, pubblicata in data 29 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
19 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento dell ‘ importo di € 176,75, da lui anticipato, quale creditore procedente, per l ‘ imposta di registrazione relativa ad una ordinanza di assegnazione di somme emessa all ‘ esito di un procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi contro la convenuta.
La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello di NOME, confermando la decisione di primo grado.
Ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « art. 360, n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione dell ‘ art. 132 c.p.c., nonché dell ‘ art. 118 disp. att. c.p.c. -assenza testuale di motivazione: sulla pronuncia di inammissibilità dell ‘ appello ».
Il ricorrente premette che « il Tribunale Civile, in funzione di Giudice di Appello, ha rigettato il gravame esperito, dichiarandolo inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c., sul presupposto, errato, che il giudice di prime cure avesse emesso sentenza secondo equità, dato il valore della causa di €. 176,75 (pari all’importo del rimborso della tassa di registro dell’ordinanza di assegnazione delle somme di un pignoramento presso terzi) ». Deduce che « la sentenza di appello deve essere cassata, visto che la pronuncia di primo grado non è stata emessa secondo equità … », in quanto egli aveva chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento della « somma di € 176,75, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dal pagamento al soddisfo, o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da contenersi nel limite di competenza del Giudice adito ».
Il tradizionale e consolidato indirizzo di questa Corte è espresso nel principio di diritto secondo il quale « in tema di determinazione della competenza per valore, nell ‘ ipotesi in cui
una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all ‘ esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata -agli effetti dell ‘ art. 112 c.p.c. -come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall ‘ avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull ‘ ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all ‘ ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell ‘ art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest ‘ ultimo rimane ‘ fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito ‘ , cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta » (così risulta massimata Cass., Sez. 3, n. 13795 del 20/09/2002, precisandosi che « sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza di primo grado fosse stata appellata ed ha disatteso il motivo di ricorso che sosteneva il mancato rilievo da parte del giudice d ‘ appello della pretesa inappellabilità »; in senso analogo, cfr.: Sez. 3, n. 899 del 18/01/2005; Sez. 3, n. 1313 del 24/01/2006; Sez. 3, n. 15698 del 11/07/2006; Sez. 3, n. 6658 del 20/03/2007; Sez. 1, n. 9138 del 17/04/2007; Sez. 3, n. 18778 del 06/09/2007; Sez.
3, Ordinanza n. 12686 del 12/05/2021; Sez. 2, n. 23434 del 25/08/2021).
Più in generale, anche con riguardo alle domande diverse da quelle risarcitorie, si è affermato che « per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contribu to unificato; pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. ‘necessaria’, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che ‘sarà ritenuta di giustizia’, la causa deve ritenersi in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 c.p.c. di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c. » (Cass., Sez. 3, n. 9432 del 11/06/2012; Sez. 6 – 3, n. 11739 del 05/06/2015; Sez. 6 – 3, n. 3290 del 12/02/2018).
È stato, peraltro, altresì precisato che « nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni, qualora l ‘ attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore -ed ancor meno una somma superiore ad € 1.100,00 -in assenza di ogni altro indice
interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze deAVV_NOTAIOe siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità » (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9970 del 16/04/2025; nel medesimo senso: Sez. 3, n. 24153 del 29/11/2010; si precisa che « nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l ‘ appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l ‘ ulteriore richiesta, avanzata dall ‘ attore con l ‘ atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di ‘ una somma diversa ritenuta di giustizia ‘ , rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00 »).
Va aggiunto che l’oggetto della domanda va sempre interpretato sulla base del complessivo contenuto dell’atto di citazione.
Di conseguenza, se l’attore chieda la condanna del convenuto al pagamento di un importo determinato, facendo valere un credito liquido, in virtù di un titolo che non implichi -a differenza delle domande risarcitorie -la necessità di una attività di liquidazione della somma effettivamente dovuta da parte del giudice, la mera richiesta alternativa di condanna al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, non può, né logicamente, né giuridicamente, implicare, di per sé sola, una concreta pretesa dello stesso attore ad una somma maggiore e, ancor meno, ad una somma superiore ad € 1.100,00, in assenza di indici interpretativi idonei ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze deAVV_NOTAIOe a sostegno della domanda siano potenzialmente tali da comportare il superamento del valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità.
Quando la domanda ha ad oggetto un credito liquido, dare rilievo alla richiesta alternativa del pagamento di una somma maggiore o minore, secondo giustizia (o formule analoghe), non trovando effettivo fondamento in una situazione di oggettiva incertezza in ordine all’importo dovuto dal convenuto, consentirebbe all’attore di evitare, a suo arbitrio, la giurisdizione di equità necessaria, mediante l’aggiunta di siffatta clausola all’atto introduttivo del giudizio .
In situazioni del genere, non essendo in alcun modo ricollegabile, in concreto, all’effettiva sostanza della domanda proposta in giudizio, la clausola in questione non potrebbe che definirsi, da una parte, come una mera ‘clausola di stile’, mentre, dall’altra parte, sostanzialmente, non potrebbe avere altra concreta finalità che quella, certamente costituente abuso dello strumento processuale, di attribuire alla parte attrice la facoltà di sottrarre la propria domanda alla giurisdizione necessaria di equità imposta dalla legge per le controversie di scarso rilievo economico.
Tanto premesso, nella specie va considerato:
che l’importo di cui era stato chiesto il pagamento era certamente relativo ad un credito liquido e precisamente determinato nel quantum , costituito dal rimborso della somma di € 176,75 , pagata dall’attore per la registrazione di un provvedimento giudiziario;
che gli accessori (interessi e rivalutazione monetaria), per quanto non specificamente indicati nel loro preciso ammontare, in nessun caso avrebbero potuto far lievitare tale somma ad una cifra anche solo vicina ad € 1.100,00;
che lo stesso ricorrente non deduce che fosse stata formulata alcuna altra domanda.
È evidente, pertanto, che la clausola con cui era stata richiesta, in via alternativa, la condanna al pagamento della « diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia » non potrebbe
in nessun caso considerarsi tale da comportare il superamento del limite di valore della cd. giurisdizione di equità necessaria. La decisione impugnata, che ha ritenuto l’appello inammissibile, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., deve, quindi, ritenersi conforme a diritto e il motivo di ricorso in esame va rigettato.
Con il secondo motivo si denunzia « omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia -art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché in relazione all ‘ art. 132 c.p.c.: – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; art. 360, n. 3 c.p.c.; – violazione o falsa applicazione di norme di diritto: – violazione dell ‘ art. 132 c.p.c., nonché dell ‘ art. 118 disp. att. c.p.c. -assenza testuale di motivazione; – sull ‘ ammissibilità della domanda di restituzione della tassa di registro e sulla legittimazione passiva dell ‘RAGIONE_SOCIALE Ass.ni debitore esecutato per incapienza del vincolo pignoratizio ».
Il ricorrente deduce che « la sentenza di secondo grado, pronunciando l ‘ inammissibilità dell’appello, ha omesso di affrontare il merito della controversia ed è quindi totalmente carente di motivazione sotto detto profilo ».
Il motivo di ricorso in esame, avente ad oggetto il merito del gravame avanzato avverso la decisione di primo grado, resta assorbito, in virtù del rigetto del primo.
Il merito del gravame, infatti, correttamente non è stato esaminato dal tribunale, essendo l’appello inammissibile.
Il primo motivo del ricorso è rigettato, assorbito il secondo. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME