Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 7108 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7108 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14237-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Giudice onorario Trattamento retributivo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
PU
–
– controricorrente –
nonché contro
QUARANTA NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1009/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 448/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, rimessione al AVV_NOTAIO Presidente su giurisdizione; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIOCOGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio in primo grado, di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo in favore dell’istante ( investito delle funzioni di giudice di pace a Fasano dal 5.9.2002 al 18.12.2014 e a Brindisi dal 19.12.2014 al 15.6.2016, in cui era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età) non, come preteso, sul presupposto dell’assimilabilità RAGIONE_SOCIALE figura del giudice onorario a quella del magistrato ordinario o, in subordine a quella del dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, il riconoscimento del diritto ad un trattamento equiparabile a quello assicurato ai pubblici dipendenti che svolgono funzioni
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analoghe e di rideterminazione del trattamento economico anche ai sensi dell’art. 2126 c.c. e neppure la richiesta regolarizzazione contributiva ed assicurativa, ma esclusivamente il diritto alle ferie retribuite ed al risarcimento del danno c.d. ‘comunitario’ derivante dall’abusivo ricorso ai contratti a termine, determinato in sette mensilità RAGIONE_SOCIALE retribuzione globale di fatto, da intendersi corrispondente a 7/12 del complessivo trattamento economico spettante per ciascun anno, escludendo qualsiasi altro danno in assenza di specifiche allegazioni.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, attenendo la causa petendi, non all’accertamento di un rapporto di impiego di fatto per lo svolgimento delle stesse mansioni espletate dai magistrati togati, ma al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualità di ‘lavoratore’ ai sensi delle norme del diritto comunitario. Il giudice d’appello ha escluso l’inserimento strutturale del magistrato onorario nell’ordine giudiziario ed il corrispondere all’identità funzionale degli atti l’identità di status , così negando il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico dei magistrati togati, ivi compreso il diritto alla posizione previdenziale ed assicurativa. Ha, invece, ritenuto di dover accogliere la qualificazione dell’istante come lavoratore subordinato secondo la nozione propria del diritto eurounitario, facendone discendere il diritto alle ferie retribuite e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE reiterazione dei contratti a termine in virtù dei quali l’istante aveva svolto le funzioni di giudice di pace con conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. ‘comunitario’.
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Per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il COGNOME, il quale propone istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ribadisce l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando come dalle conclusioni del ricorso introduttivo emergesse un petitum sostanziale dato dall’accertamento giudiziale di un rapporto subordinato di fatto analogo per funzioni alla magistratura ordinaria implicante la verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un rapporto di impiego pubblico con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggetto di giudizio da parte del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento espresso circa l’effettività RAGIONE_SOCIALE qualità di ‘lavoratore’ ai sensi del diritto eurounitario da attribuirsi al COGNOME quale magistrato ordinario, assunta a presupposto per il riconoscimento del danno ‘comunitario’ per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere pronunziato circa la spettanza in favore del COGNOME del risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie, in difetto di assolvimento da parte del medesimo dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova in ordine a detta circostanza . Quanto alla questione posta dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente con il primo motivo di ricorso, relativa alla ribadita eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essa
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nell’odierna udienza sia stata fatta oggetto di ordinanze interlocutorie ( Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hanno disposto la rimessione degli atti al AVV_NOTAIO Presidente per l’eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite .
La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE pronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri R.G. 20693/2024 e 12322/2025.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE pronunzia delle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutorie pronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn. R.G. 12322/2025 e 20693/2024.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2.12.2025
La Presidente
NOME COGNOME