Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2967 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2967 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: GRAZIOSI NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1315/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e d all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti- e contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 541/2021 depositata il 25 novembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Presidente NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, la Corte d’appello penale di Messina, con sentenza n. 700/2015, assolveva NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME da reati rispetto ai quali era parte civile NOME COGNOME, che ricorreva per cassazione.
Cass. pen . 38854/2017 annullava la sentenza quanto all’azione civile, con rinvio alla Corte d’appello civile di Messina. Quest’ultima poi, con sentenza n. 541/2021, rigettava le domande del COGNOME compensando le spese ‘del presente giudizio, del giudizio di appello e di cassazione’.
Il COGNOME ha presentato ricorso, da cui si sono difesi con controricorso COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, e con altro controricorso il COGNOME, il quale ha depositato memoria.
Considerato che:
Il ricorso è composto da tre motivi.
Il primo motivo denuncia nullità per violazione di norme sulla composizione del giudice e sulla capacità del giudice.
Sarebbe violato l’articolo 62, secondo comma, l. 98/2013 – di conversione del d.l. 69/2013, che vieta la presenza di giudice onorario nei giudizi della Corte d’appello di unico grado -.
2.Nella citata legge, al capo I, intitolato ‘Giudici Ausiliari’, l’articolo 62, secondo comma, recita: ‘Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado’. Con la sentenza n. 41/2021 la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme del d.l. 69/2013, appunto convertito con modifiche nella l. 98/2013, le quali consentono al giudice ausiliario di essere componente dei collegi delle Corti d’appello; fino al 31 ottobre 2025, tuttavia, ha ravvisato ‘temporanea tollerabilità costituzionale’. Nel caso in esame, la sentenza della Corte d’appello civile è stata pronunciata, come si è visto, nel 2021. È però necessario determinare se la pronuncia della corte territoriale costituisca o meno pronuncia di unico d’appello. Trattandosi infatti di giudizio civile, la questione merita approfondimento, per cui la causa va rimessa in pubblica udienza, rimandando quindi anche grado, oppure che sia davvero qualificabile pronuncia la considerazione degli altri due motivi.
P.Q.M.
Rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME