Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 31628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22347-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, società con Unico Socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente – avverso la sentenza n. 4429/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/05/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre contro la RAGIONE_SOCIALE con due motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato in s.g. n.4429/2024, pubblicata il 17 maggio 2024 e non notificata, con cui il C.d.S. ha deciso la controversia insorta tra le parti, relativa all’aggiornamento del canone concessorio per le annualità dal 2006 al 2012 e sul rimborso dei costi di località per gli stessi anni.
In fatto il RAGIONE_SOCIALE espone che RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto, a trattativa privata, la concessione trentennale del servizio pubblico di costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, obbligandosi al pagamento di un canone concessorio. Insorta controversia tra le parti sull ‘ effettiva data di scadenza della concessione, la questione veniva deferita ad un collegio arbitrale e risolta con lodo depositato in data 4 giugno 2004, reso esecutivo dal Tribunale di Trani in data 5 ottobre 2005. Sulla base del lodo, il RAGIONE_SOCIALE, ritenendo di aver acquisito al suo patrimonio la piena proprietà dell’impianto della rete di distribuzione del gas, eseguiva la trascrizione alla conservatoria e procedeva all’ aggiornamento del canone concessorio per il servizio di distribuzione ex art. 46 bis del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159. Secondo il RAGIONE_SOCIALE, infatti, le proroghe legislative della concessione, successivamente intervenute, non avevano riguardato la titolarità giuridica degli impianti, ma solo il servizio di distribuzione concesso alla RAGIONE_SOCIALE
La società impugnava davanti al Tar Puglia -Bari le determinazioni dirigenziali nn.4952 e 4953 del 2011, nonché la nota 5574/2012 di comunicazione delle precedenti determinazioni, e la determinazione n.472/2009, aventi ad oggetto l’ <> e l'<>. Con motivi aggiunti RAGIONE_SOCIALE impugnava anche la nota 42340/2012 a firma del Capo Servizio Avvocatura P.O.P. del RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’aggiornamento del canone dal 2006 al 2011, la nota n. 42337, contenente la richiesta di rimborso del vincolo di località per gli stessi anni, nonché la nota n.22500/2013 contenente la <>, la determinazione dirigenziale n. 4911/2012 e la nota n. 42337 per l’anno 2012.
Il Tar, con sentenza n.367/2018, declinava la propria giurisdizione, mentre, all’esito dell’ appello, il C.d.S., con la sentenza n.128/2019, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo.
A seguito di riassunzione, il Tar, con sentenza n. 1081/2020, accoglieva il ricorso della società.
Quest’ultima sentenza veniva appellata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con ricorso n. 6762 del 2020, deciso dal CRAGIONE_SOCIALEd.RAGIONE_SOCIALE. con la sentenza oggetto dell’attuale impugnazione .
Con il ricorso in cassazione, notificato il 10 ottobre 2024, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sostiene che erroneamente il CRAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla carenza di giurisdizione, poichè la controversia, avente ad oggetto canoni ed altri corrispettivi, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattando di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.
Il ricorso è stato avviato al la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod.proc.civ.
Il 12 settembre 2025, parte ricorrente ha depositato memoria.
In data 18 settembre 2025, RAGIONE_SOCIALE ha depositato tardivamente, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1 c.p.c., un mero atto di costituzione insieme con la procura speciale al difensore.
Il Pubblico Ministero, NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e/o errata applicazione dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 7, comma 5, e 133 c.p.a. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il
giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali e la violazione e/o errata applicazione della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204.
1.2. Con il secondo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione e/o errata dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali nella vertenza.
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili. Ed invero, nella specie, il C.d.RAGIONE_SOCIALE. ha affermato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso di appello attinente alla giurisdizione, rilevando la formazione del giudicato interno sul punto. Nella sentenza impugnata si legge:<>.
Tale statuizione appare corretta e conforme all’orientamento costante di questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 362 cod. proc. civ., è proponibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché la stessa non abbia statuito nel merito ed abbia invece rimesso gli atti al primo giudice (che aveva deciso in senso contrario) per la prosecuzione del giudizio, atteso che tale rinvio, conseguente alla pronuncia sulla giurisdizione, non vale a sottrarre detta
declaratoria all’impugnazione per essa prevista (Cass., sez. un., sentenza 17 gennaio 2002, n. 489, richiamata in Cass., sez. un., sentenza 6 giugno 2021, n.38597). Nel caso in esame, la sentenza n.128/2019 del C.d.S., che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo ed ha rimesso le parti al Tar territorialmente competente, non è stata impugnata, il giudizio è stato riassunto e trattato nel merito, senza che alcuna contestazione fosse mossa in ordine alla giurisdizione, sulla quale si è formato, come rilevato nella sentenza impugnata, il giudicato interno. Sul punto, la decisione non sembra neanche adeguatamente censurata, in quanto il ricorrente non prospetta specificamente la violazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del giudicato interno sulla giurisdizione; né, per quanto si è detto, pare ravvisabile alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Cost.
2.2. Alla luce dei citati principi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alla spese perché parte resistente non risulta ritualmente e tempestivamente costituita, avendo depositato, insieme con la procura speciale al difensore, un mero atto di costituzione, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1 , c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 11 novembre2025
Il Presidente NOME COGNOME