Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22999 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2295/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
COMUNE DI COMISO, elettivamente domiciliato in RAGUSA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1085/ 2023 depositata il 12/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio,
rilevato che la ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c.., per avere la
Corte d’Appello omesso il rilievo del giudicato interno sulla pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito;
che, in particolare, ha evidenziato la ricorrente che il Tribunale di Ragusa, nel decidere la causa nel merito, pur in applicazione del principio della ragione più liquida, aveva implicitamente rigettato le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dallo stesso Comune e, segnatamente, quella di improponibilità della domanda per la pretesa indebita parcellizzazione del credito da parte di RAGIONE_SOCIALE;
che, ad avviso della ricorrente, il giudice di primo grado, così operando, era incorso in un error in procedendo , in quanto se è pur vero che, in virtù del principio della ragione più liquida, il giudice può sovvertire l’ordine logico delle questioni che ad esso sono sottoposte (qualora una di esse, pur essendo logicamente secondaria rispetto alle altre, sia ciò non di meno di più semplice valutazione e di per sé sufficiente ad assumere la decisione sulla domanda svolta), tuttavia, il giudice non può, in applicazione del predetto principio, decidere una questione di merito senza aver prima superato le questioni attinenti alla ammissibilità e proponibilità dell’azione ed in genere ogni questione pregiudiziale di rito, e ciò in quanto la priorità delle prime rispetto alle seconde è affermata da una norma di legge (art. 276, 2° comma, c.p.c.) ed è dunque sottratta alla discrezionalità del giudicante;
che, a fronte del predetto error in procedendo da parte del Giudice di primo grado, ad avviso della ricorrente, il Comune di Comiso avrebbe dunque dovuto proporre appello incidentale e non invece limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. l’eccezione implicitamente rigettata;
considerato che sulla questione giuridica di cui è causa, vertente fuori dei casi in cui venga in considerazione una questione di giurisdizione – sulla ravvisabilità o meno del giudicato implicito nella
pronuncia del giudice che abbia deciso una questione di merito, omettendo di pronunciarsi su una questione pregiudiziale di rito, questa Corte ha reso delle pronunce discordanti;
che, infatti, da un lato, è stato affermato (cfr. Cass. n. 7941/2020) che ‘ una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l’ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull’ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva – pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito – il potere, e quindi il dovere, di rilevare d’ufficio l’inammissibilità di detta domanda e l’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come “error in procedendo”;
che, dall’altro, è stato, invece, sullo stesso punto, enunciato il principio di diritto (cfr. Cass. n. 26850/2022) secondo cui ‘ nel caso in cui l’attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito della avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell’eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell’appello incidentale, non essendo all’uopo sufficiente la mera riproposizione dell’ eccezione in appello’ (conf., su altre analoghe questioni di rito, Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 20315/2021) ;
che, trattandosi di questione di indubbia valenza nomofilattica, la stessa deve essere trattata in udienza pubblica.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per essere trattata in udienza pubblica.
Così deciso il 14.6.2025