Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30112 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1367/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE –
RISCOSSIONE , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
contro
ricorrente e ricorrente incidentale e contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’ APPELLO DI MILANO n. 2493 del 15/07/2022;
R.G. n. 1367/2023 Ad. 25/9/2024 CC
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del controricorrente;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificatagli dall’RAGIONE_SOCIALE, su incarico del RAGIONE_SOCIALE, per il recupero di spese processuali -pari a Euro 105.223,95 ed inerenti a processo penale che aveva riguardato l’opponente (conclusosi con sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 28/10/2015) -iscritte a ruolo emesso da RAGIONE_SOCIALE; sosteneva che, in accoglimento di un’altra opp osizione avverso una precedente cartella emessa nei suoi confronti e relativa alla medesima ragione di credito, il Tribunale di Milano -con la sentenza n. 4754 del 24/4/2018, passata in giudicato -aveva dichiarato l’insussistenza del debito RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME;
-costituitisi il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2836 del 27/3/2021, rigettava l’opposizione;
-adita da NOME COGNOME, con la sentenza n. 2493 del 15/7/2022, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’impugnazione e, in totale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, annullava la cartella di pagamento e condannava gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
-per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito così illustrava la propria decisione: «L’appello è fondato, per essersi già formato il giudicato sulla medesima pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Il credito qui azionato è infatti il medesimo portato dalla precedente cartella emessa nei confronti del COGNOME, in ordine alla quale il Tribunale di Milano, con sentenza passata in giudicato avente l’efficacia di cui all’art. 2909 c.c., ha accertato l’inesistenza del diritto RAGIONE_SOCIALE appellate a procedere ad esecuzione forzata. Certamente è ammessa la possibilità per l’Erario di emettere una nuova cartella eliminando i vizi RAGIONE_SOCIALE precedente cartella annullata
(trattandosi di operazione in autotutela sullo strumento di formazione unilaterale attraverso il quale lo RAGIONE_SOCIALE può riscuotere i propri crediti), ma solo ove sulla pretesa non si sia formato – come nella specie – il giudicato, escludendone la sussistenza. Irrilevante resta a quel punto il fatto che la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALE somme sia stata possibile solo a fronte di una nota RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Ascoli che avrebbe trasmesso l’elenco RAGIONE_SOCIALE spese processuali con indicazione dei relativi importi e tipologie: va escluso infatti, che si tratti di ‘circostanze sopravvenute’, come qualificate dagli appellati, ma di mere informazioni che avrebbero dovuto essere acquisite in occasione del precedente giudizio di opposizione al dine di giustificare il diritto di procedere ad esecuzione e che non possono valere a rimettere in discussione quanto già accertato in via definitiva.»;
-avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE si costituiva con controricorso, contenente ricorso incidentale (tardivo) , anch’esso basato su un motivo; si difendeva con distinti controricorsi NOME COGNOME, che depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.), i ricorrenti deducono «violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. 324 c.p.c., 25 d.p.r. 602/1973 e 223 d.p.r. 115/2002», per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4754/2018 del Tribunale di Milano, la quale ha annullato la precedente cartella di pagamento notificata al COGNOME, e, conseguentemente, affermato che l’insussistenza del debito era stata accertata in via definitiva;
-la censura è inammissibile, prima ancora che infondata;
-le argomentazioni dei ricorrenti si fondano su un presunto errore compiuto dalla Corte d’appello di Milano nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4754 del 24/4/2018 del Tribunale di Milano, individuata come res iudicata in ordine all’insussistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria avanzata nei confronti di NOME COGNOME;
-ciononostante, l’atto introduttivo omette di riportare il contenuto RAGIONE_SOCIALE succitata decisione e, dunque, l’«esposizione sommaria dei fatti di causa» -requisito prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), a pena di inammissibilità -risulta lacunosa, perché manca un elemento indefettibile per consentire l’esame RAGIONE_SOCIALE censura da parte di questa Corte di legittimità;
-il ricorso manca, altresì, di ulteriori elementi indispensabili per la decisione di questa Corte: i ricorrenti sostengono che il giudicato attiene a crediti portati da una precedente cartella che sono differenti rispetto a quello di Euro 105.223,95 oggetto RAGIONE_SOCIALE presente opposizione; ciononostante, con l’atto introduttivo tali differenze sono meramente e genericamente enunciate, senza procedere a trascrizione o copia RAGIONE_SOCIALE cartelle o di altri atti idonei a documentare l’asserzione ;
-ad ogni buon conto, RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Milano sopra menzionata i ricorrenti riportano nel ricorso soltanto uno stralcio RAGIONE_SOCIALE motivazione (pag. 8) e il dispositivo (pag. 6): «1) rigetta l’opposizione agli atti esecutivi, proposta da COGNOME NOME; 2) in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione accerta l’inesistenza del debito con riferimento alle somme portate dall’opposta cartella di pagamento; 3) compensa integralmente le spese del presente giudizio»;
-perciò, anche a voler superare il profilo di inammissibilità del motivo sopra rilevato, in base al chiaro tenore RAGIONE_SOCIALE decisione, la censura sarebbe comunque infondata;
-la sentenza passata in giudicato, infatti, accoglie l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal COGNOME e, quindi, accerta l’insussistenza del diritto di agire in executivis in relazione ai crediti fatti valere con la cartella, la quale -pacificamente -mira alla riscossione RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia
originate dalla condanna penale pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 28/10/2015;
-in via definitiva, dunque, la sentenza n. 4754 del 24/4/2018 ha affermato che non vi è ragione di credito che consenta la riscossione coattiva e poco importa che ciò sia derivato da un difetto di prova (costituita dalla tardiva trasmissione di dettagliate indicazioni da parte dei competenti uffici giudiziari) colmato con la successiva cartella, perché la res iudicata non può essere rimessa in discussione; né vale sostenere -come fanno i ricorrenti -che la sentenza n. 4754/2018 si riferisce esclusivamente ai crediti portati dalla prima cartella e non a quelli dettagliati nella seconda e che rientra nelle prerogative erariali la facoltà di emendare le precedenti lacune e di riprendere la riscossione sino a prescrizione del credito, perché la statuizione contenuta nella succitata sentenza, se non altro per come viene frammentariamente riportata in ricorso, non si limita ad annullare l’atto RAGIONE_SOCIALE riscossione per vizi formali senza incidere sulla pretesa sostanziale, ma accerta proprio l’insussistenza di quest’u ltima, di talché la riedizione RAGIONE_SOCIALE medesima pretesa è preclusa dal giudicato;
-per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE (volto a impugnare la regolazione dei costi del giudizio compiuta dalla Corte di merito) è inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., visti i tempi RAGIONE_SOCIALE sua proposizione;
-ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti (da un lato, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALE) va condannata a rifondere al controricorrente le spese, liquidate secondo i parametri normativi nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, dell ‘in sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE; dichiara inefficace il ricorso di RAGIONE_SOCIALE; condanna il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti (Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione