Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 4771 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE di Stato accoglimento di istanza di revocazione per contrasto con precedente giudicato -contestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del giudicato esterno – sindacabilità in cassazione – esclusione.
sul ricorso n. 29168/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE –
contro
-) Regione Lazio , in persona del Presidente pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
– resistenti –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE ;
– intimati – avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato, sezione III, 8 agosto 2022 n. 7012;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede.
La RAGIONE_SOCIALE, con due diversi ricorsi, impugnò davanti al TAR del Lazio complessivamente nove diversi provvedimenti amministrativi.
Tra le varie censure proposte, la RAGIONE_SOCIALE lamentò l’illegittimità dei criteri con cui la Regione aveva preteso di determinare il budget di prestazioni erogabili dalla RAGIONE_SOCIALE: e cioè prevedendo una tariffa più elevata (470 euro pro die ) per i soli pazienti post-comatosi e mielolesi, ed una più bassa (272,70 euro pro die ) per i pazienti con cerebrolesioni da ictus e malattie neurodegenerative.
Sosteneva la RAGIONE_SOCIALE che le prestazioni erogate tanto agli uni quanto agli altri dovessero essere remunerate con l’identica e più alta tariffa. I due giudizi si conclusero col rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda (sentenze TAR per il Lazio
1536/21 e 1672/21).
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, III sezione, adìto dalla RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 25.1.2022 n. 522 accolse in parte il gravame.
La sentenza 522/22 del RAGIONE_SOCIALE di Stato fu impugnata per revocazione dalla Regione Lazio. A fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione l’amministrazione regionale dedusse che la sentenza revocanda, là dove aveva ritenuto illegittima la differenziazione tariffaria sopra indicata, contrastava con altra sentenza pronunciata quattro anni prima tra le stesse parti sempre dal RAGIONE_SOCIALE di Stato, III Sezione, 27.6.2018 n. 3960.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, III Sezione, con sentenza 8.8.2022 n. 7012 accolse l’impugnazione.
Ritenne di interpretare la sentenza 3960/18 nel senso che in essa si era stabilito il principio per cui, sebbene tutte le prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE fossero di natura neuroriabilitativa, e rientrassero quindi nel ‘codice 75’ del tariffario, nondimeno ciò non impediva alla Regione di prevedere, all’interno di questa categoria di prestazioni, tariffe differenziate a seconda RAGIONE_SOCIALEa loro complessità.
La sentenza di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa revocazione è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso la Regione Lazio e la RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno notificato controricorso, ma solo un ‘atto di costituzione’, al fine di partecipare alla eventuale discussione in pubblica udienza.
Il ricorso è stato notificato anche a ll’ RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La relata (cartacea) di notifica del ricorso agli ospedali RAGIONE_SOCIALE è stata depositata in formato *.pdf attestato conforme all’originale, ma l’immagine digitalizzata è mutila di una parte del documento. E’ tuttavia superfluo ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso per quanto si dirà è manifestamente inammissibile (cfr Cass. 12515/2018; 15106/2013; 6826/2010).
Con l’unico motivo la RAGIONE_SOCIALE sostiene che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato in carenza ‘ di potestas judicandi, per essere stato revocato un giudicato in dichiarata e palese assenza di precedente, contrastante giudicato ‘ .
Sostiene che la sentenza del 2018 era stata pronunciata all’esito di un giudizio di ottemperanza, che aveva riguardato soltanto la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni dovute alla RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2014 e 2015, e che essa perciò non imponeva alcun vincolo di conformazione alla sentenza pronunciata nel 2022.
In questo modo, conclude la RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata avrebbe ‘ arbitrariamente interferito’ nel potere giurisdizionale di legittimità, correttamente esercitato dal RAGIONE_SOCIALE di Stato con la sentenza n. 522/2022.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Lo stabilire se esista o non esista un giudicato esterno, e di conseguenza se fosse fondato o infondato un ricorso per revocazione, è questione di puro diritto processuale, non di giurisdizione, e tanto meno di ‘eccesso di potere giurisdizionale’.
Questo principio è stato ripetutamente affermato da Sez. U , n. 1603 del 19/01/2022, Rv. 663722 – 01; Sez. U, n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, n. 23101 del 17/09/2019; Sez. U – , n. 29082 del 11/11/2019, alle cui motivazioni può qui rinviarsi ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c..
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna l’ RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna l’ RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili RAGIONE_SOCIALEa