Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U   Num. 4771  Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE di Stato  accoglimento  di istanza di revocazione per contrasto con precedente giudicato -contestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del giudicato esterno – sindacabilità in cassazione – esclusione.
sul ricorso n. 29168/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex  lege all’indirizzo  PEC  del proprio  difensore,  difeso  dagli  avvocati  NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE –
contro
-) Regione Lazio , in persona del Presidente pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
 nonché
-) RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
– resistenti –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE ;
– intimati – avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato, sezione III,  8 agosto 2022 n. 7012;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede.
La RAGIONE_SOCIALE, con due diversi ricorsi, impugnò davanti al TAR del Lazio complessivamente nove diversi provvedimenti amministrativi.
Tra le varie censure proposte, la RAGIONE_SOCIALE lamentò l’illegittimità dei  criteri  con  cui  la  Regione  aveva  preteso  di  determinare  il budget di prestazioni  erogabili  dalla  RAGIONE_SOCIALE:  e  cioè  prevedendo  una  tariffa  più elevata (470 euro pro die ) per i soli pazienti post-comatosi e mielolesi, ed una più bassa (272,70 euro pro die ) per i pazienti con cerebrolesioni da ictus e malattie neurodegenerative.
Sosteneva la RAGIONE_SOCIALE che le prestazioni erogate tanto agli uni quanto agli altri dovessero essere remunerate con l’identica e più alta tariffa. I due giudizi si conclusero col rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda (sentenze TAR per il Lazio
1536/21 e 1672/21).
 Il  RAGIONE_SOCIALE  di  Stato,  III  sezione,  adìto  dalla  RAGIONE_SOCIALE,  con  sentenza 25.1.2022 n. 522 accolse in parte il gravame.
La sentenza 522/22 del RAGIONE_SOCIALE di Stato fu impugnata per revocazione dalla  Regione  Lazio.  A  fondamento  RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione  l’amministrazione regionale  dedusse  che  la  sentenza  revocanda,  là  dove  aveva  ritenuto illegittima la differenziazione tariffaria sopra indicata, contrastava con altra sentenza  pronunciata  quattro  anni  prima  tra  le  stesse  parti  sempre  dal RAGIONE_SOCIALE di Stato, III Sezione, 27.6.2018 n. 3960.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, III Sezione, con sentenza 8.8.2022 n. 7012 accolse l’impugnazione.
Ritenne  di  interpretare  la  sentenza  3960/18  nel  senso  che  in  essa  si  era stabilito il principio per cui, sebbene tutte le prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE  fossero  di  natura  neuroriabilitativa,  e  rientrassero  quindi  nel ‘codice  75’  del  tariffario,  nondimeno  ciò  non  impediva  alla  Regione  di prevedere, all’interno di questa categoria di prestazioni, tariffe differenziate a seconda RAGIONE_SOCIALEa loro complessità.
 La  sentenza  di  accoglimento  RAGIONE_SOCIALEa  revocazione  è  stata  impugnata  per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un motivo ed  illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso la Regione Lazio e la RAGIONE_SOCIALE.
La  RAGIONE_SOCIALE  e  l’RAGIONE_SOCIALE non hanno notificato controricorso, ma solo un ‘atto di costituzione’,  al  fine  di  partecipare  alla  eventuale  discussione  in  pubblica udienza.
 Il  ricorso  è  stato  notificato  anche  a ll’ RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
 La  relata  (cartacea)  di  notifica  del  ricorso  agli  ospedali  RAGIONE_SOCIALE è stata depositata in formato *.pdf attestato conforme all’originale, ma l’immagine digitalizzata è mutila di una parte del documento. E’ tuttavia superfluo ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso  per  quanto  si  dirà  è  manifestamente  inammissibile  (cfr  Cass. 12515/2018; 15106/2013; 6826/2010).
 Con  l’unico  motivo  la  RAGIONE_SOCIALE  sostiene  che  la  sentenza  impugnata avrebbe pronunciato  in  carenza  ‘ di  potestas  judicandi,  per  essere  stato revocato un  giudicato in dichiarata e palese assenza  di precedente, contrastante giudicato ‘ .
Sostiene che la sentenza del 2018 era stata pronunciata all’esito di un giudizio di ottemperanza, che aveva  riguardato soltanto la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni dovute alla RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2014 e 2015, e che essa perciò non imponeva alcun vincolo di conformazione alla sentenza pronunciata nel 2022.
In  questo  modo,  conclude  la  RAGIONE_SOCIALE,  la  sentenza  impugnata  avrebbe ‘ arbitrariamente interferito’ nel potere giurisdizionale di legittimità, correttamente esercitato dal RAGIONE_SOCIALE di Stato con la sentenza n. 522/2022.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Lo stabilire se esista o non esista un giudicato esterno, e di conseguenza se fosse fondato o infondato un ricorso per revocazione, è questione di puro diritto processuale, non di giurisdizione, e tanto meno di ‘eccesso di potere giurisdizionale’.
Questo principio è stato ripetutamente affermato da Sez. U ,  n. 1603 del 19/01/2022, Rv. 663722 – 01; Sez. U, n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U,  n. 23101  del  17/09/2019;  Sez.  U – ,  n.  29082  del  11/11/2019,  alle  cui motivazioni può qui rinviarsi ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c..
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  385,  comma  1,  c.p.c.,  e  sono  liquidate  nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna l’ RAGIONE_SOCIALE  alla  rifusione  in  favore  RAGIONE_SOCIALEa  Regione  Lazio  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna l’ RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200,  di  cui  200  per  spese  vive,  oltre  I.V.A.,  cassa  forense  e  spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis RAGIONE_SOCIALEo  stesso  art.  13,  se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili RAGIONE_SOCIALEa