Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2000 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2000 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14107/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti-
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 12532/2024, depositata l’ 8/05/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico ministero, il AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Sentiti i difensori dei ricorrenti e dei controricorrenti che hanno chiesto alla Corte, rispettivamente, di accogliere e di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 12532 del 2024, con la quale – per quanto interessa il presente giudizio – sono stati dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso volti a eccepire l’esistenza di un giudicato esterno. La Corte di cassazione ha rilevato il difetto di specificità del secondo motivo, in quanto i ricorrenti ‘non danno atto che la decisione era stata prodotta, nel presente giudizio, corredata dalla necessaria attestazione di passaggio in giudicato’; essi ‘avrebbero dovuto indicare in quale momento, e con quale strumento processuale, la copia della sentenza dalla quale deriverebbe l’eccepito giudicato esterno, corredata dalla prescritta autorizzazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito’, così contravvenendo al principio secondo il quale la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in un altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. La Corte di cassazione ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, in quanto ‘non coglie la ratio della decisione’ impugnata; la Corte d’appello aveva dato atto che i ricorrenti non avevano provato l’esistenza del dedotto giudicato, né tale prova emergeva dal ricorso che pure riportava la trascrizione integrale della sentenza d’appello, in quanto tale trascrizione non riporta l’attestazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., cosicché la ratio della decisione ‘non riposa
sulla tardività del deposito, ma sulla inidoneità del documento prodotto dagli odierni ricorrenti ai fini della dimostrazione dell’esistenza del giudicato esterno da essi eccepito e non risulta attinta dalla censura in esame’.
Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Memoria è stata presentata sia dai ricorrenti che dai controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso contesta ‘errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; errati riferimenti ai motivi del ricorso e omessa considerazione del secondo motivo di ricorso’: la decisione, con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, è fondata sulla supposizione di un fatto decisivo, la sopravvenienza della formazione del giudicato esterno prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello, la cui verità è incontrastabilmente esclusa.
La censura è fondata. La Corte di cassazione ha sottolineato come, secondo la propria giurisprudenza, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. L’affermazione della Corte è indubbiamente corretta, ma la medesima trascura il fatto decisivo, evidenziato dal terzo motivo di ricorso per cassazione, per cui il passaggio in giudicato della pronuncia invocata dai ricorrenti si era avuto in data 5 marzo 2018, data successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni del 13 febbraio 2018. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 27906/2011 e Cass. n. 8982/2020), quando il giudicato esterno si sia formato dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni d’appello e la parte interessata l’abbia eccepito con le difese conclusionali di secondo grado, il giudice deve rimettere la causa sul ruolo onde consentire il contraddittorio sull’eccezione e la produzione ad opera della medesima parte della sentenza con l’attestato di definitività; l’eccezione del giudicato
può quindi legittimamente essere allegata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni in grado d’appello se, dopo tale momento, esso si è formato e in tale ipotesi il giudice non può ritenere tardiva l’eccezione, ma deve appunto rimettere la causa sul ruolo. Questa Corte, nella pronuncia impugnata, ha quindi trascurato di considerare che i ricorrenti non potevano produrre, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, la certificazione del passaggio in giudicato che appunto si era formato solo dopo tale momento, ma spettava appunto al giudice d’appello, al quale tale passaggio in giudicato era stato segnalato con la comparsa conclusionale (v. le pagg. 3 e 4 della sentenza d’appello), rimettere la causa sul ruolo.
L’ordinanza impugnata è pertanto basata sulla supposizione di un fatto, la possibilità di allegare all’udienza di precisazione delle conclusioni la certificazione del passaggio in giudicato, la cui verità è incontrastabilmente esclusa dal fatto che la sentenza invocata non era ancora passata in giudicato in quel momento. Il ricorso va pertanto accolto, l’ordinanza impugnata va revocata e la causa, ai sensi del terzo comma dell’art. 383 c.p.c., deve essere rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che si pronuncerà sull’eccezione di giudicato esterno formulata dai ricorrenti. Il giudice di rinvio si pronuncerà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, revoca l’impugnata ordinanza della Corte di cassazione n. 12532/2024 e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 7 ottobre 2025.
Il Giudice estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME