Gioco d’azzardo online: la responsabilità del gestore di internet point
Il tema del gioco d’azzardo online all’interno degli esercizi commerciali continua a generare complessi dibattiti giuridici. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso delicato riguardante la responsabilità amministrativa dei titolari di locali che mettono a disposizione del pubblico dei personal computer per la navigazione in rete.
Il contesto del conflitto giuridico
La vicenda nasce dall’opposizione di un esercente contro una sanzione irrogata dall’Autorità di Vigilanza. L’accusa riguardava la presenza di postazioni informatiche che consentivano l’accesso a piattaforme di scommesse non autorizzate. Il punto centrale della difesa risiede nella distinzione tra la fornitura di un servizio lecito (la navigazione internet) e l’uso improprio che ne fa l’utente finale.
Gioco d’azzardo online e libertà di scelta del cliente
Il ricorso presentato evidenzia una questione di diritto fondamentale: può un gestore essere sanzionato se il cliente, in totale autonomia e senza alcuna sollecitazione, decide di accedere a un sito di gioco d’azzardo online? La difesa sostiene che, se l’installazione dei PC è lecita e il collegamento alla piattaforma di gioco è frutto di una scelta consapevole e libera dell’utente, tale condotta non dovrebbe essere addebitabile al titolare dell’esercizio commerciale.
La rilevanza della funzione nomofilattica
La Suprema Corte ha riconosciuto che la questione non è di semplice risoluzione e possiede un elevato rilievo nomofilattico. Ciò significa che è necessario stabilire un principio di diritto chiaro che possa guidare i giudici in casi simili, evitando interpretazioni contrastanti che danneggerebbero la certezza del diritto per migliaia di operatori del settore.
Le motivazioni
Le motivazioni che hanno spinto la Corte a emettere un’ordinanza interlocutoria risiedono nella necessità di approfondire il nesso di causalità e l’elemento soggettivo dell’illecito. La Corte rileva che occorre chiarire se l’obbligo di vigilanza del gestore debba spingersi fino al controllo costante dell’attività privata dell’utente sul web o se la semplice messa a disposizione dello strumento informatico, in assenza di software specificamente preinstallati per il gioco, possa costituire una violazione delle norme sul gioco d’azzardo. La complessità della materia richiede un passaggio alla pubblica udienza per una trattazione più esaustiva.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha deciso di non decidere immediatamente nel merito, ma di rimettere la causa alla pubblica udienza. Questo passaggio è cruciale perché prelude a una sentenza che definirà i confini della responsabilità per i gestori di locali pubblici. Se venisse accolta la tesi della responsabilità limitata alla sola agevolazione consapevole, si avrebbe una maggiore tutela per gli esercenti che offrono servizi di connettività. Al contrario, un’interpretazione più rigorosa imporrebbe oneri di controllo molto stringenti su ogni singola sessione di navigazione dei clienti.
Un gestore è sempre responsabile se un cliente gioca d’azzardo online nel suo locale?
Non necessariamente. La Cassazione sta valutando se la scelta libera e consapevole del cliente possa escludere la responsabilità del titolare che fornisce solo la connessione internet.
Cosa si intende per rilievo nomofilattico in questo caso?
Si riferisce alla necessità di creare un precedente autorevole che uniformi le decisioni dei giudici su casi simili riguardanti le sanzioni per il gioco d’azzardo.
Qual è la differenza tra un’ordinanza interlocutoria e una sentenza definitiva?
L’ordinanza interlocutoria non chiude il caso ma rimanda la decisione a una fase successiva, in questo caso alla pubblica udienza, per approfondire questioni di diritto complesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28832 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28832 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 243/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 663/2021 depositata il 27/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che la questione di diritto sollevata con il primo e terzo motivo di ricorso attiene alla configurabilità dell’illecito amministra tivo nell’ipotesi in cui ferma restando la liceità dell’ installazione dei personal computer per la navigazione in rete internet -il collegamento con la piattaforma di gioco sia frutto di una scelta consapevole e libera del cliente e non sia addebitabile al gestore dell’esercizio commerciale;
ritenuto che la questione ha rilievo nomofilattico e che con ordinanza interlocutoria del 29.9.2022 nella causa RG 38642/2019 è stata disposta la remissione della causa alla pubblica udienza
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza Così deciso in Roma, il 03/10/2023.