Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 179 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2625-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo AVV_NOTAIO e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 2625/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1184/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 225/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 30/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO CHE
1. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto dall’istituto previdenziale, ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo le domande proposte in primo grado da NOME, ingegnere iscritto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a cui versava il solo contributo integrativo, nonché insegnante con contratto a tempo indeterminato iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volte a conseguire l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 2 comm a 26 L.335/1995 e l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe indebite richieste di pagamento contributivo del 13/6/2011 e del 31/5/2012 rispettivamente inerenti agli anni 2005 e 2006, oltre agli anni successivi con sanzioni civili. In particolare, la Corte territoriale, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione in appositi albi professionali privatizzati in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, ovvero attività non soggette ad un versamento contributivo suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, richiama l’orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito di pronunce di questa Corte n.30344/17 e 1172/18, sì da legittimare, nei predetti casi, l’iscrizione obbligatoria in linea con la finalità universalistica RAGIONE_SOCIALE‘istituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il versamento del contributo integrativo indipendentemente
dalla iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE di appartenenza ha finalità solidaristica e non costituisce una posizione previdenziale, e, nel caso di svolgimento di ulteriore attività lavorativa nell’ambito di rapporto di lavoro subordinato ed in presenza di esercizio abituale non esclusivo di attività RAGIONE_SOCIALE, il professionista non è esonerato dalla iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza che ciò comporti una duplicazione di contribuzione. In definitiva, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. La Corte territoriale ha anche respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale relativa alle prime due annualità dovendosi considerare come termine iniziale di decorrenza la data di invio telematico RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi, effettuata rispettivamente il 30/10/2006 ed il 3/10/2007, coincidente con la data di conoscenza da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE de i redditi derivanti dall’attività RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2005 e 2006, non decorso alla data di notifica RAGIONE_SOCIALEe note di pagamento (ricevute il 23/6/2011 e l’11/7/2012); ed infine ha confermato la debenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili qualificate come evasione co ntributiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 lett.b, L.388/2000 in caso di mancata RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi imponibili ai fini contributivi.
il professionista ricorrente impugna la sentenza affidandosi a nove motivi di ricorso, ribaditi in memoria illustrativa, a cui l’intimato istituto interpone rituale controricorso.
La Corte, discussa la causa nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2024, si è riservata di decidere.
RILEVATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 L.335/1995 in combinato disposto con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18 comma 12 DL 98/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 L.6/1981 ed art. 7.2 RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALE, del principio di autonomia degli enti privati tratto da art. 2 comma 25 L.335/95, art. 6 d.lgs. 103/96, art. 18 co.12 dl 98/2011 ed art. 2 L.509/94, nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost., RAGIONE_SOCIALE parte in cui la sentenza impugnata, pur formalmente invocando il contenuto precettivo RAGIONE_SOCIALEe norme di disciplina RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, se ne discostava non facendone corretta applicazione, alterando il dettato normativo e non traendo da esso le dovute conseguenze decisorie. Argomenta, quindi, sulla natura residuale RAGIONE_SOCIALEa iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i professionisti senza RAGIONE_SOCIALE o che non sono tenuti a pagare contributi alle proprie casse; sulla congiunzione ‘ovvero’, riportata all’art. 18 comma 12 del D.L. 98/2011 per i soggetti tenuti alla iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente natura alternativa non cumulativa né esplicativa dei soggetti tenuti all’iscrizione, e sulla efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica del citato art. 18; sulla impossibilità di imporre l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancanza di requisito soggettivo -perché quella di ingegnere è categoria protetta di professionista iscritto ad Albo- ed oggettivo l’attività è soggetta a versamento contributivo secondo il proprio regolamento- sicché il caso in esame si porrebbe al di fuori RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 D.L. 98/11, trattandosi di soggetti esonerati ex lege 335/95 per i quali è invece obbligatoria l’iscrizione a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per carattere di continuità, e sul punto richiama la sentenza di Cass. 13218/2008; rileva che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte Appello Milano si pone in contrasto con la relazione alla legge delega, con il concetto di
attività svolta come redito prodotto, ed equipara situazioni differenti -autonomi senza RAGIONE_SOCIALE con autonomi non iscrivibili per copertura IVS relativa ad altra attività per i quali è prevista una tutela previdenziale-; sostiene che la ratio legis del 1995 è quella di aver prima conferito al Governo, con art. 2 comma 25, la delega a disciplinare la previdenza dei liberi professionisti con forme autonome di previdenza affidate agli Albi secondo lo schema RAGIONE_SOCIALE‘ente di diritto privato delineato dal d.lgs. 509/94 , e poi al comma 26 di aver istituito un fondo residuale per i lavoratori senza Albo; ancora, rileva che l’art. 18 D.L. 98/11 prevede al comma 11 il contributo soggettivo ed al comma 12 tutti gli altri contributi, e critica la sentenza Cass. 30344/17 e ss. laddove la giurisprudenza di merito continua ad esprimersi in senso difforme rispetto alla universalizzazione RAGIONE_SOCIALEe tutele ex SU 3240/2010, principio non dirimente e non applicato in modo assoluto; conclude poi evidenziando l’incomprensibile ragione per la quale debba essere versato a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il contributo soggettivo sul reddito prodotto dallo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE di ingegnere, se esclusivo, e ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, se non esclusivo.
Nel secondo motivo di ricorso è denunciato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, inerente alla circostanza pacifica che il ricorrente era iscritto all’Albo RAGIONE_SOCIALE ed era beneficiario di esonero; nonché la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 DL 98/2011 , in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE parte in cui in sentenza, pur rilevato che un lavoratore autonomo sarebbe obbligato ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE qualora svolga un’attività per la quale non sia richiesta l’iscrizione all’Albo, non giunge poi a dichiarare la propria esclusione da tale
obbligo per essere egli, invece, iscritto in apposito Albo RAGIONE_SOCIALE; in sentenza mancherebbe alcun esame RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica prospettata secondo la quale la congiunzione ‘ovvero’ contenuta nell’art. 18 comma 12 cit. sarebbe di tipo alternativo e non cumulativo o esplicativo, per cui alla ricorrenza anche solo del primo requisito ne discende l’esonero dall’obbligo di iscrizione, ed altrettanto sarebbe stato disatteso l’ulteriore aspetto inerente alla circostanza che il ricorrente era stato regolarmente iscritto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 2005 al 2014: se la Corte d’appello avesse esaminato le questioni, sarebbe giunta a d affermare l’esonero contributivo.
Con il terzo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 25 L.335/95 e degli artt. 2222 e 2229 c.c. perché sin dalla emanazione RAGIONE_SOCIALEa legislazione di riforma del sistema pensionistico l’attività RAGIONE_SOCIALE per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad appositi albi o elenchi era estranea alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; ed ancora, la Corte territoriale avrebbe disatteso la distinzione tra art. 2 comma 25, che prevede la delega al governo di emanare norme che assicurino la previdenza a professionisti che svolgono attività autonoma il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’Albo, e comma 26 che disciplina la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i lavoratori autonomi per i quali non è prevista l’iscrizione ad un albo e che non hanno un ente che decida sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale, senza distinguere fra liberi professionisti (art. 2229 c.c. coloro che svolgono professioni intellettuali) e lavoratori autonomi (art. 2222 c.c. coloro che compiono un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 DL 98/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2
L.509/94, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 L.133/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 comma 5 Regolamento RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante l’avvenuto pagamento del contributo integrativo ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non ha dichiarato che l’integrale assolvimento degli obblighi verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comporti l’esenzione dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché anche il contributo integrativo assolve ad una funzione in senso lato previdenziale, essendo utile alla determinazione del montante contributivo individuale.
Nel quinto motivo viene denunciata la violazione del principio di esclusività ed unicità del regime previdenziale vigente su una medesima attività, e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 d.l. 98/2011 e d ell’art. 38 Cost., laddove l’iscrizione ad una RAGIONE_SOCIALE previdenziale esclude l’obbligo di contribuzione ad un altro fondo per la stessa attività in considerazione del fatto che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere soggetti a più gestioni contemporaneamente (Cass. 4982/14 e 9076/13); ne sono corollari l’autonomia d elle casse private, i benefici previdenziali ed il principio solidaristico, per cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è l’unico ente titolato a richiedere le contribuzioni, e non si giustificherebbe alcuna ingerenza di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in presenza di obbligatorietà di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE privata, stante la sovranità di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE disciplina del regime previdenziale; donde il contrasto con l’orientamento espresso dalle pronunce di legittimità n.30344/17 e n.1178/18.
Al sesto motivo lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost . laddove la sentenza di appello illegittimamente ritenga che ogni cittadino sarebbe obbligato a costituirsi tante posizioni previdenziali quante sono le attività lavorative esercitate in vita. La Corte d’appello avrebbe confuso l’art. 53 (obbligo di conco rrere alle
spese in ragione di capacità contributiva) con l’art. 38 Cost. (i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati per soddisfare esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria).
Con il settimo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 c.p.c. e 101 comma 2 Cost, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 2 n.4 cpc ed art. 118 disp. att. c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 4 cpc e del principio di non interpretabilità RAGIONE_SOCIALEa legge interpretativa, in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc per illegittimità del procedimento logicogiuridic o adottato, basato sulla tesi RAGIONE_SOCIALE‘ente quale assunto unilaterale che non trova fondamento testuale RAGIONE_SOCIALE norma di interpretazione autentica.
Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. in combinato disposto con l’art. 3 L.335/95 per essere stato individuato in sentenza il termine inziale di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione nell’invio RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi anziché dalla scadenza dei termini per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione, alla data del 16 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello cui si riferisce l’anno contributivo, ma per l’anno 2005 l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva inoltrato missiva il 13/6/2011 ricevu ta il 23/6/2011, e per l’anno 2006 aveva inoltrato missiva il 31/5/12 ricevuta l’ 11/7/2012.
Ed infine, nell’ultimo nono motivo denuncia, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 218/97 in combinato disposto con l’art. 116 comma 12 RAGIONE_SOCIALEa L.388/2000 RAGIONE_SOCIALE parte in cui la sentenza ha ritenuto che il mancato versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrasse gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘evasione contributiva anziché la meno grave ipotesi di omissione contributiva.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce la inammissibilità dei primi sette motivi di doglianza in quanto afferenti ad argomentazioni già respinte da questa Corte sin dal 2017, mentre per gli ultimi due motivi l’istituto previdenziale insiste nel sostenere ch e la contribuzione andasse pagata dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi e soltanto in base ad essa l’ente poteva conoscere le risultanze reddituali fondanti la base contributiva; riguardo all’ultimo motivo rileva che il ricorrente non abbia allegato né provato l’inesistenza del requisito soggettivo legittimante l’omissione.
I primi sette motivi possono essere unitariamente valutati in quanto complessivamente intesi a contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ obbligo di iscrizione del professionista ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; essi sono infondati, per le medesime ragioni evidenziate, con orientamento ormai consolidato di questa Corte, in plurime pronunce rese in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. art. c.p.c. (cfr. ord. n.36251/2022, n.11322/2022, 33399/2021, n.334/2021, n.35366/2021, 35672/2021). Ivi è rimasto affermato il principio secondo cui gli RAGIONE_SOCIALE e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (esclusione dall’iscrizione prevista dall’art. 21 L.6/1981 e dall’art. 7 co.5 RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato), rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali (come previsto dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Legge n.6/1981), sono tenuti comunque ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto la ratio
universalistica RAGIONE_SOCIALEe tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n.111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Altrettanto non può dirsi, invece, con riguardo al cd. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass. Sez. L. 3/03/2021, n.5826). Con i richiamati arresti -in particolare con l’ultimo richiamato- si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com ‘è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una RAGIONE_SOCIALE di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli RAGIONE_SOCIALE e gli architetti, a causa RAGIONE_SOCIALEa loro contemporanea iscrizione presso altra RAGIONE_SOCIALE previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da risolversi “volgendosi all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa L.
n.335 del 1995, art. 2, comma 26 e RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018″ (così, Cass. n. 5826 cit.).
4. Si aggiunga, con specifico riferimento ai motivi di ricorso in esame, che sul tema del principio universalistico RAGIONE_SOCIALEe tutele previdenziali e RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa costituzione di una tutela previdenziale per il lavoratore autonomo si è espressa anche ordinanza interlocutoria n.22056/2023 (di rimessione alla Corte Costituzionale per la sola parte relativa alla legittimità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni); sul tema del rispetto del principio di divieto di duplicazione di coperture assicurative incidenti sulla medesima att ività RAGIONE_SOCIALE laddove il professionista iscritto all’Albo sia tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ancorché non iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a cui versa il solo contributo di solidarietà, stante la funzione solidaristica RAGIONE_SOCIALEa contribuzione integrativa dovuta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di categoria in ragione RAGIONE_SOCIALEa mera iscrizione all’albo, si veda Cass. n.25605/2023, che sul rapporto fra i due sistemi di copertura previdenziale si è così espressa ‘ Secondo tale orientamento (quello RAGIONE_SOCIALEa sentenza 30344/17), il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare concretezza al principio RAGIONE_SOCIALEa
universalità RAGIONE_SOCIALEe tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori. Il bagaglio di principi che presiede all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa richiamata è, perciò, idoneo a fornire risposte a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe censure prospettate nei primi sette motivi di ricorso, i quali, in definitiva, non pongono questioni rispetto alle quali questa Corte non abbia già dato risposta ‘.
Infondata è la doglianza di omesso esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’Albo RAGIONE_SOCIALE, poiché la Corte territoriale ha esaminato che il professionista iscritto all’Albo, benché tenuto al contributo integrativo, non versa contribuzione utile a costituire una correlata prestazione previdenziale se non svolge continuativamente l’esercizio RAGIONE_SOCIALE; ma non è esonerato colui che è iscritto all’Albo bensì il professionista che è anche lavoratore dipendente e non esegue versamenti suscettibili di una corr elata prestazione previdenziale. Sull’uso RAGIONE_SOCIALEa congiunzione ‘ovvero’, riportata all’art. 18 comma 12 DL 98/2011, dal tenore alternativo e non esplicativo, si rimanda a quanto argomentato RAGIONE_SOCIALE pronuncia n.30344/17 richiamata RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza.
Riguardo al terzo motivo non è fondata l’osservazione RAGIONE_SOCIALEa estraneità alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE per la quale è richiesta l’iscrizione ad appositi albi, poiché la delega di cui all’art. 2 comma 25 L.335/95 ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore di soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi, non ha escluso ma definito il perimetro di tutela previdenziale, da assicurare anche in favore di coloro per i quali non è possibile procedere a forme autonome di RAGIONE_SOCIALE, donde
la successiva disposizione del comma 26 sui soggetti tenuti all’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, come autenticamente interpretato dall’ar t. 18 comma 12 DL. 98/2011.
Anche il quarto motivo sulla asserita irrilevanza del pagamento del contributo integrativo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per dichiarare l’esenzione dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘integrale assolvimento degli obblighi verso la RAGIONE_SOCIALE previdenziale di categoria, è infondato, non riscontrandosi una funzione previdenziale del contributo integrativo, bensì solidaristica. E neppure si ravvisa una violazione del principio di esclusività ed unicità del regime previdenziale vigente per la medesima attività RAGIONE_SOCIALE, come dedotto al quinto motivo, avendo natura residuale la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e disponendo il professionista di proprie cognizioni tecniche nell’esercizio di attività abituale non esclusiva di lavoro autonomo, dando ad essa continuità ed effettività nei suoi contenuti tipici, in una prospettiva dinamica e non statica RAGIONE_SOCIALEa professione a servizio RAGIONE_SOCIALEa quale abbia fornito la propria competenza e le cognizioni tecnico-scientifiche acquisite. E neppure è condivisibile l’asserita ‘sovranità’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciplina del regime previdenziale spettante, in presenza di norme di rango primario e secondario che precludono l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE agli RAGIONE_SOCIALE ed architetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato (art. 21 L.6/81 ed art. 7 RAGIONE_SOCIALEo Statuto).
Alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost., denunciata al sesto motivo di ricorso, appare emergere per la necessaria copertura
previdenziale del lavoratore; si rammenti quanto già osservato in sent. n. 25605/23 che, di seguito alla sent. n. 30344/17, ha argomentato: ‘ Secondo tale orientamento, il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare concretezza al principio RAGIONE_SOCIALEa universalità RAGIONE_SOCIALEe tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori ‘ .
Egualmente infondato è il settimo motivo sul dedotto vizio logico del procedimento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica: dalle citate norme (art. 26 co.2 L.335/95 e art. 18 co.12 D.L. 98/2011 si evince che il sistema previdenziale categoriale e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE va costruito infatti non già in termini di alternatività, bensì di complementarità, atteso che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), che è norma di chiusura del sistema (come riporta Corte Cost. n.104/2022), anche coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi hanno l’obbligo di iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quando non effettuino agli enti RAGIONE_SOCIALEa categoria RAGIONE_SOCIALE di appartenenza alcun ‘versamento contributivo’ suscettibile di dar luogo ad una posizione previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. nn.
5826/2021, 20288/2022 e 10286/2023, tutte sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe già citate sent. Cass. nn. 30344/2017 e 32166/2018).
10. Di contro, l’ottavo motivo è fondato. La questione concerne il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del credito contributo e, quindi, impone la verifica RAGIONE_SOCIALEa sua maturazione in base alla disciplina legale di riferimento; la Corte territoriale ha ritenuto che il termine iniziale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del credito decorresse dal giorno di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi a cura del contribuente e non dalla scadenza del versamento dei contributi (16 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello di riferimento ); ha, quindi, giudicato tempestiva la richiesta di pagamento pervenuta, per entrambe le annualità in osservazione, 2005 e 2006, entro il quinquennio successivo alla scadenza in tal modo determinata. Tuttavia, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022) ma è altrettanto vero che questa Corte ha chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 14/6/2007, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2006. Si precisa, come osservato in ord. di questa Corte n.25684/2023, che l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del AVV_NOTAIO del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad
attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (tra le tante, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati). La sentenza impugnata, tuttavia, ha inteso far decorrere la prescrizione dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione reddituale; sul punto, se da un lato il fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) è altresì chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base RAGIONE_SOCIALEa produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). È stato osservato (Cass. sent. n. 27950/18) che ‘ in proposito vale la regola, fissata dall’art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una RAGIONE_SOCIALEe gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, era fissato dall’art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno di presentazione RAGIONE_SOCIALEa
dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta. 3.2 La dichiarazione dei redditi, d’altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all’esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054 ) ‘ . Va anche segnalato che, una volta devoluta la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, spetta al giudice individuarne il momento iniziale, più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182 del 2021), senza essere vincolato dalle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti (di recente, Cass. nr. 24047 del 2022, punto 21; Cass. nr. 33169 del 2021, punto 10) giacché il momento iniziale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione si atteggia come quaestio juris ed il suo vaglio s’impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, mentre l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata; una volta che sia stato dedotto l’elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione
(mutatis mutandis: una volta che sia stato dedotto che non è decorso il tempo idoneo ad estinguere il diritto), sarà il giudice, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo «determinato dalla legge» in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod.civ.); oggetto di giudizio è (proprio) la disciplina legale che regola tale termine e che concorre dunque a definire il tempo «determinato dalla legge» (art. 2934 cod.civ.), indispensabile per il compiersi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Tutto ciò posto, si osserva che non è corretta l’individuazione del termine iniziale di decorrenza RAGIONE_SOCIALE data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi individuando in essa una conoscenza (recte, conoscibilità) RAGIONE_SOCIALE‘entità reddituale alla quale ancorare la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base contributiva per i versamenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giacché già alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘acconto IRPEF l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale poteva disporre dei dati reddituali, ancorché provvisori, in base ai quali poter avviare gli accertamenti necessari per contestare l’eventuale omesso versamento contributivo. E non hanno rilievo gli ostacoli di mero fatto come quelli che trovino causa nell’ignoranza, da parte del titolare, RAGIONE_SOCIALE‘evento generatore del diritto: impropriamente sarebbe qualificabile come ostacolo giuridico all’esercizio del diritto la difficoltà di accertamento del diritto previdenziale prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi. Il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo inizia, invece, a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, coincidente con il mancato versamento alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo a cui è tenuto il contribuente, ossia al 16
giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello a cui si riferisce la produzione reddituale e, quindi, la copertura contributiva.
Orbene, per l’anno 2005 il termine era stato fissato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro la scadenza del 20 giugno 2006 coincidente con il saldo IRPEF e, per l’anno 2006, la scadenza veniva prorogata al 9 luglio 2007 giusta disposizioni emesse con DPCM del 14/6/2007. Le notifiche RAGIONE_SOCIALEe note RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 13/6/2011 e del 31/5/2012, ricevute rispettivamente il 23/6/2011 e l’ 11/7/2012, sono pervenute a conoscenza del destinatario, in entrambi i casi, allorquando erano già maturati i termini di prescrizione per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due annualità. Trattasi di dati emergenti dal fascicolo processuale e non occorre ulteriore accertamento di fatto demandabile in sede di rinvio.
Il nono motivo di ricorso resta assorbito nell’ottavo, non essendo più rilevante ai fini di giudizio la verifica RAGIONE_SOCIALEa natura dolosa o colposa RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva, né l’ulteriore approfondimento sulla abolizione, totale o parziale, del regime sanzionatorio, stante la accertata estinzione per prescrizione del credito contributivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulle due annualità 2005 e 2006.
La controversia si conclude, quindi, in questa fase, con il solo accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ottavo motivo, in esso assorbito il nono, per la ritenuta esistenza del diritto alla pretesa contributiva, tuttavia, estinto per maturata prescrizione decorrente da un termine diverso da quello indicato in sentenza.
La complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate e il consolidamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa originaria domanda giudiziale consentono di accedere alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali fra le parti.
Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, limitatamente al motivo n.8, in esso assorbito il motivo n.9, e respinti i restanti; RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi richiesti per gli anni 2005 e 2006.
Compensa le spese fra le parti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo steso art. 13.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024.